Cassation court remits tax case to lower tribunal due to lack of binding precedent on reduced tax rate applicability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the appeal against a regional tax commission decision regarding the taxation of supplementary pension benefits. The appellant argued that a reduced tax rate should apply pending the approval of a specific implementing decree, while the tax administration maintained the previous higher rate was correct. The court found no binding precedent to resolve the legal uncertainty and deemed the case too complex for a direct ruling, thus remitting it to the lower tribunal for further examination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 23, comma 6, d.lgs. n. 252/2005; Art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.: In the absence of binding precedent and due to case complexity, the Court of Cassation may remit the case to the lower tribunal rather than issuing a definitive ruling on the applicability of the reduced tax rate.
Parole chiave
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te ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 27909-2021 proposto da: LORUSSO MARIA PIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIETRO DELLA VALLE 2, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO SCHILLACI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCA AIELLO; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorren te- avverso la sentenza n. 1869/5/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 12/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO La contribuente Maria Pia Lorusso ricorre avverso la sentenza n. 1869/05/2021 con cui la CTR per la Regione Lazio ha riformato la decisione della C1P di Roma, pronunciatasi in tema di tassazione separata della previdenza complementare di cui all'art. 23 d.lgs. n. 252/2005 relativa ad un ex dipendente INPS. Segnatamente il Collegio d'appello ha ritenuto non potersi riconoscere alla contribuente, ex dipendente ormai collocata a riposo e che aveva impugnato il silenzio rifiuto formatosi sulla richiesta di rimborso delle maggiori somme trattenute a titolo di Irpef, l'aliquota ridotta tra il 9% e il 15% per non essere ancora stato approvato il decreto attuativo previsto dall'art. 23, comma 6, d.lgs. 252/2005 e con conseguente applicazione del regime previgente.
Il ricorso è affidato ad un unico motivo. Resiste l'Amministrazione finanziaria con tempestivo controricorso. CONSIDERATO Con l'unico motivo la parte contribuente prospetta censura ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell'art. 11, co. 6, d.lgs. n. 252/2005 e della legge 243/2004. In sostanza la parte contribuente lamenta l'illegittimità della sentenza gravata che aveva ritenuto inapplicabile l'aliquota agevolata di cui all'art. 11, co. 6, d.lgs. n. 252/2005 in ragione della mera mancata adozione del decreto Ric. 2021 n. 27909 sez.
MT - ud. 15-09-2022 -2- attuativo di cui all'art. 23, co. 6, dello stesso d.lgs 252/2005 e ritenendo in suo luogo applicabile la disciplina previgente. In assenza di precedenti specifici in materia, nonché per la complessità della vicenda, non sussiste l'evidenza decisoria di cui all'art. 375 c.p.c., donde gli atti debbono essere rimessi alla V sezione civile (tributaria). PQM La Corte rinvia a nuovo ruolo e dispone la trasmissione degli atti alla V sezione civile (tributaria). Così deciso