Court remands case for file acquisition due to lack of evidence on appeal timeliness and procedural violations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's decision to reject the original lawsuit for untimeliness. The taxpayer argued that no party raised the timeliness issue in the first instance, creating a procedural error and ultra petita, while also claiming the Regional Commission lacked the power to declare untimeliness ex officio. The Court found these arguments insufficient without examining the substantive merits and ordered the case remanded for the acquisition of the trial records from the lower courts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, co. 1, n. 3 and n. 4 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.; Art. 21 d.lgs. n. 546/1992: The Court of Cassation must remand the case for acquisition of the trial records when the appeal relies on procedural violations regarding timeliness that require examination of the substantive merits of the lower court proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 3597-2021 proposto da: E.M.S. ELETTRO MECCANICA SICILIANA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore PAOLO CHIRAFISI, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONINO DOMENICO GULLO; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3280/2/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 15/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO La contribuente ricorre avverso la sentenza n. 3280/02/2020 della CTR per la Sicilia, con cui veniva parzialmente la decisione della CTP di Messina, espressasi in favore dell'Ufficio. La decisione di rigetto del giudice di primo grado veniva invero riformata dalla CTR previa declaratoria di inammissibilità dell'originario ricorso introduttivo del contribuente per tardività. Quest'ultimo aveva invero dichiarato, ma non provato, di aver ricevuto in data 30.05.2008 la notificazione dell'avviso di rettifica e liquidazione di registro impugnato con ricorso del 22.10.2008.
Il ricorso è affidato a tre motivi. Resiste l'Amministrazione finanziaria con tempestivo controricorso. CONSIDERATO Con il primo motivo la parte contribuente prospetta censura ex art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell'art.112 c.p.c. — error in procedendo e vizio di ultrapetizione. In sostanza afferma che alcuna delle parti aveva allegato il profilo inerente la tardività del ricorso introduttivo, tanto che lo stesso era stato deciso nel merito nel corso del primo grado, con conseguente vizio di ultrapetizione della sentenza.
Con il secondo motivo la ricorrente avanza censura ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell'art. 21 d.lgs. n. 546/1992 in relazione agli artt. 101 e 183, co. 4, c.p.c. nonché degli Ric. 2021 n. 03597 sez. MT - ud. 15-09-2022 -2- artt. 24 e 111 Cost.. Segnatamente sostiene che doveva ritenersi precluso alla CTR il potere di declaratoria ex officio della tardività dell'originario ricorso, posto che la sua tempestività doveva ormai intendersi coperta da giudicato. Con il terzo motivo la contribuente prospetta censura ex art.360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. per non aver la CTR valutato il contenuto sostanziale della domanda svolta in appello.
Atteso che per la natura dei motivi proposti occorre esaminare i fascicoli dei gradi di merito PQM La Corte rinvia a nuovo ruolo e manda la cancelleria per l'acquisizione dei fascicoli dei gradi di merito. Cos