Cassation Court dismisses appeal on procedural grounds, remanding case due to inability to publish decision before the simplified settlement deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the Agency's appeal against the Regional Tax Commission's confirmation of tax penalties, noting the lower courts incorrectly deemed the penalties illegitimate despite late electronic filing. The taxpayer argued the late submission violated mandatory notification rules, while the Agency contended the late filing rendered the declaration void. The Court rejected the appeal on procedural grounds, ruling that the decision could not be published before the statutory deadline for simplified settlement, thus remanding the case to a new docket.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 1, n. 130/2022; Art. 5, comma 2, n. 130/2022: When a tax dispute cannot be resolved via simplified settlement before the statutory deadline, the case must be remanded to a new docket rather than being declared settled.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 2664-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro EUSIDER SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CONSULTA 1B, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE PIZZONIA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MANUELA CITTADINI, GIANCARLO ZOPPINI, LAURA TRIMARCHI; - controricorrente- avverso la sentenza n. 4818/12/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 28/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO L'Avvocatura generale dello Stato ricorre avverso la sentenza n. 4818/12/2019 della CTR per la Lombardia che, chiamata a pronunciarsi a seguito dell'ordinanza di rinvio di questa Corte n. 2938/2018, ha confermato la sentenza della CI P di Milano, pronunciatasi su un ricorso avverso una cartella esattoriale emessa ai fini IRAP per l'anno d'imposta 2000. Obliando il principio di diritto pronunciato da questa Corte, la CTR aderiva alla tesi espressa in primo grado dalla CTP secondo cui doveva ritenersi illegittima l'iscrizione a ruolo, la successiva cartella e, nel merito, l'irrogazione delle relative sanzioni avendo la società contribuente versato le somme nei termini previsti, a ciò non ostando l'omessa presentazione telematica della dichiarazione di cui art. 9 bis 1. n. 289/2002.
Il ricorso è affidato a tre motivi. Resiste la contribuente con tempestivo controricorso. In prossimità dell'adunanza il patrono privato ha depositato istanza di definizione agevolata ex art. 5 1. n. 130/2022 VISTA l'istanza di sospensione ex art. 5, secondo comma, 1. n. 130/2022, in vigore dal 16 settembre 2022, ai fini della definizione agevolata della controversia, prevista dalla predetta legge; Considerato che, tuttavia, entro la data del 15 settembre 2022 non è possibile pubblicare il provvedimento di decisione della presente Ric. 2021 n. 02664 sez.
MT - ud. 15-09-2022 -2- controversia che risulterà quindi ancora pendente alla data del 16 settembre e, pertanto, definibile in forma agevolata; PQM rinvia a nuovo ruolo e rimette gli atti alla V sezione di questa Corte. Così