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Ordinanza Interlocutoria — n. 34280/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court suspends tax appeal proceedings to allow new role under recent legislative decree.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 34280/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted a request to suspend the tax appeal and reassign the case to a new hearing schedule. The appellant, Anna Sofia Benazzo, challenged a regional tax commission decision denying her renovation expense deductions because the properties were not in her direct possession. The court determined the case fell under the new legislative decree's provisions for cases where the tax authority partially lost in first instance, warranting a procedural suspension.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 10, Law No. 130/2022; Art. 5, comma 2, Law No. 130/2022: The Court may suspend proceedings and reassign the case to a new role when the tax authority partially lost in first instance and the claim value is under €50,000, to facilitate the application of the new legislative decree.

Parole chiave

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tax appeal suspension Legislative Decree 130/2022 renovation expense deductions new hearing schedule Cassation procedural order detrazioni e rimborsi deduzione delle spese di manutenzione di immobili vantaggio particolare per contributo di miglioria

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 10, Law No. 130/2022
15-09-2022 -2- del presente giudizio, ai sensi dell'art. 5, comma 10, della I.
Art. 5, comma 2, Law No. 130/2022
15-09-2022 -2- del presente giudizio, ai sensi dell'art. 5, comma 10, della I.
art. 380-bis cod. proc. civ
Rilevato che unitamente alla memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ., parte ricorrente ha depositato istanza di sospensione Ric.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 24501-2021, proposto da: ANNA SOFIA BENAZZO (C.F. BNZNSF41D62Z112V), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall'AVV. FABRIZIO VILLA e dall'AVV. MARIANNA LAIOLO, presso il cui studio è elett.te dom.ta in ROMA, alla VIA MONTE BIANCO, n. 87; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - controricorrente - avverso la sentenza n. 763/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 23/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/09/2022 dal Consigliere Dott.

GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che ANNA SOFIA BENAZZO propose appello, innanzi alla C.T.P. di Milano, avverso la cartella di pagamento notificatale per riprese relative ad indebite detrazioni per spese di ristrutturazione; che l'adita C.T.P. accolse parzialmente il ricorso, con sentenza n. 4213/2019, avverso la quale, tanto l'AGENZIA DELLE ENTRATE, quanto ANNA SOFIA BENAZZO proposero appello, rispettivamente principale ed incidentale, innanzi alla C.T.R. della Lombardia che, con sentenza n. 763/2021, depositata il 23.2.2021, accolse il gravame dell'ufficio, con contestuale rigetto di quello proposto dalla contribuente, osservando come la BENAZZO non potesse usufruire delle deduzioni oggetto di ripresa, siccome afferenti a lavori di ristrutturazione edilizia di immobili eseguiti dal dante causa della contribuente rispetto ad immobili non nella disponibilità materiale e diretta di essa avente causa; che avverso tale decisione ANNA SOFIA BENAZZO ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, illustrato da memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ.; si è costituita con controricorso, l'AGENZIA DELLE ENTRATE; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;

Rilevato che unitamente alla memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ., parte ricorrente ha depositato istanza di sospensione Ric. 2021 n. 24501 sez. Sesta civile - T - ud. 15-09-2022 -2- del presente giudizio, ai sensi dell'art. 5, comma 10, della I. n. 130 del 2022; che (a) non essendo la presente controversia ricompresa, in linea astratta, tra quelle, contemplate dall'art. 5, comma 6, della medesima I. n. 130 (per le quali è esclusa, in nuce, l'operatività della definizione agevolata in commento) e (b) rientrando essa, al contrario, tra quelle di cui al comma 2 della medesima previsione (Agenzia delle Entrate parzialmente soccombente in prime cure e riprese di valore inferiore ad € 50.000,00), sussistono ragioni di opportunità per rinviare la causa a nuovo ruolo, onde consentite alla parte ricorrente l'espletamento degli incombenti ex art. 5 cit., con decorrenza dal 16.9.2022 (quale dies a quo di vigenza della I. n. 130, per effetto della ordinaria vacatio legis ex art. 10 delle disp. prel. cod. civ.);

P.Q.M.

La Corte rinvia nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sez