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Ordinanza — n. 34277/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on tax debt prescription due to lack of proof for notice of cartelle.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34277/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay the opposing party's costs. The appellant argued that tax credits had prescribed after the opposing party's intervention in an enforcement proceeding, claiming the lower court erred by not considering the lack of proof regarding the notification of specific tax notices (cartelle). The court rejected this because the appellant failed to document the specific cartelles mentioned in the counter-appeal, and the procedural qualification of the opposition meant the appeal was time-barred regardless of the merits.

Regesto Legislator

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Art. 2697, comma 2, cod. civ.; Art. 615, comma 2, cod. proc. civ.: The court dismisses an appeal based on prescription when the appellant fails to prove the notification of the specific tax notices in question, and the procedural qualification of the opposition renders the appeal inadmissible due to the expiration of the relevant time limits.

Parole chiave

Generato dall'IA
prescription of tax credits notification of cartelle enforcement proceedings inadmissibility of appeal tax collection agent opposizione tardiva motivi di cassazione istanza di ricusazione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 2697, comma 2, cod. civ.
civ.; Rilevato che: con l'unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697, secondo comma, cod.
Art. 615, comma 2, cod. proc. civ.
1063 del 2019 della Corte di appello di Bologna, esponendo che: - aveva proposto opposizione ex art. 615, secondo comma, cod.
d.P.R. n. 115 del 2002, Art. 13, comma 1-quater
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 380 bis cod. proc. civ
Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che: con l'unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art.

Giurisprudenza citata

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Cass., 11/01/2012, n. 171
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 31484-2021 proposto da: GAGLIARDI AL ' TORE1, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO ZANNINO; - ricorrente - contro ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1093/2021 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 07/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

PAOLO PORRECA. Ric. 2021 n. 31484 sez. M3 - ud. 20-09-2022 -2- Corte di cassazione Sesta sezione civile - sottosezione Terza Considerato che: Francesco Gagliardi ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 1063 del 2019 della Corte di appello di Bologna, esponendo che: - aveva proposto opposizione ex art. 615, secondo comma, cod. proc. civ., avverso l'intervento dell'agente per la riscossione in una procedura esecutiva immobiliare promossa in suo danno dalla Banca Popolare di Verona San Gemignano e San Prospero, deducendo, in particolare, l'intervenuta prescrizione dei crediti; - il Tribunale aveva accolto la domanda con pronuncia parzialmente riformata dalla Corte di appello secondo cui, con riferimento ai crediti contributivi vantati dall'agente per la riscossione, era maturata la relativa prescrizione quinquennale e dunque limitatamente alle cartelle notificate fino a cinque anni prima dell'intervento opposto; resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate Riscossione;

Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che: con l'unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697, secondo comma, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che era mancata la prova della notifica delle cartelle in parola; Rilevato che: va premesso che secondo la difesa erariale alcuni crediti di parte delle cartelle oggetto di lite, specificatamente elencate a pagina 5 e a pagina 6 del controricorso, sono stati oggetto di annullamento ex art. 4, comma 4, del di. n. 41 del 2021, quale convertito, con conseguente cessazione della materia del contendere;RG n 31484 del 2021 Cons. rel.

Paolo Porre a non risultano però documentate le singole cartelle, indicate solo per numero, né i conseguenti e sopravvenuti sgravi in parola; il ricorso è comunque improcedibile; la sentenza, pur pacificamente pubblicata il 7 maggio 2021, non reca, nella copia prodotta, la stampigliatura della pubblicazione, e dunque non è stata prodotta nella forma integrale telematica; in ogni caso, il ricorso sarebbe stato anche inammissibile; infatti, l'opposizione svolta è stata qualificata dai giudici di merito (pag. 2 della sentenza qui gravata), peraltro correttamente, come proposta ai sensi dell'art. 615, secondo comma, cod. proc. civ., contestandosi il diritto di procedere all'esecuzione forzata in forza dell'intervento dell'agente di riscossione; in base alla qualificazione data non è dunque applicabile, neppure davanti alla Suprema Corte, il periodo di sospensione feriale (Cass., 11/01/2012, n. 171); nel caso, la sentenza di appello, indicata come non notificata, è stata pubblicata, come anticipato, il 7 maggio 2021, e il ricorso è stato notificato il 9.12.2021; spese secondo soccombenza;

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di parte controricorrente liquidate in euro 3.500,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Roma, 20 settembre 2022. Il Pre Depositato in Cancelletia (Dott. Enric ditti) 080. 2 t N