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Ordinanza — n. 34275/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses tax refund appeal as inadmissible due to lack of concrete interest regarding new 50% cap limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34275/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the tax agency's appeal inadmissible for lack of concrete interest. The court held that a new law limiting tax refunds to 50% of the claimed amount only affects the execution phase, not the substantive right to the refund established in prior proceedings. Consequently, the agency has no standing to litigate the specific quantum of the refund in this ongoing case.

Regesto Legislator

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Art. 16-octies, comma 1, lett. b, della I. n. 123 del 2017; A new law limiting the execution of a tax refund right does not deprive the creditor of interest to challenge the original judgment, as the limitation applies solely to the enforcement phase.

Parole chiave

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tax refund limitation lack of concrete interest supervening law effect execution phase rights inadmissibility appeal tax reimbursement cap procedural standing detrazioni e rimborsi

Disposizioni normative citate

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Art. 16-octies, comma 1, lett. b, della I. n. 123 del 2017
"comunicato [dal difensore] al proprio ordine", ex art. 16-sexies del d.l.
Art. 125 c.p.c.
114 del 2014, all'art. 125 c.p.c., l'indirizzo p.e.c.
Art. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012
"comunicato [dal difensore] al proprio ordine", ex art. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv.
d.l. n. 90 del 2014
45-bis, comma 1, del d.l. n. 90 del 2014, conv.
I. n. 114 del 2014
dalla I. n. 114 del 2014, all'art.
d.P.R. n. 115 del 2002
13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002;
art. 380-bis cod. proc. civ
è rimasta intimata CONCETTA SVEVA, che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevata, in via del tutto preliminare la ritualità della notifica del ricorso introduttivo del presente grado di giudizio, eseguita a mezzo p.e.c.
art. 125 c.p
114 del 2014, all'art. 125 c.p.c., l'indirizzo p.e.c.
art. 32 D.Lgs. n. 546/1992
civ.) la "violazione e falsa applicazione dell'art. 32 D.Lgs. n. 546/1992" (cfr.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 1, 31.8.2017, n. 20626
Cass., Sez. 1, 31.8.2017, n. 20626, Rv.
Cass., Sez. 3, 14.12.2021, n. 39970
da Cass., Sez. 3, 14.12.2021, n. 39970, Rv.
Cass., Sez. 6-5, 14.3.2018, n. 6213
91 del 2017), attuata con provvedimento amministrativo, in quanto la stessa non incide sul titolo del diritto alla ripetizione, che si forma nel relativo processo, ma esclusivamente sull'esecuzione del medesimo (Cass., Sez. 6-5, 14.3.2018, n. 6213, Rv.
Cass., Sez. 6-5, 3.7.2020, n. 13677
Cass., Sez. 5, 19.5.2022, n. 16289
anche, più di recente Cass., Sez. 5, 19.5.2022, n. 16289, non massimata, in motivazione, alla p.
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 25079-2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e di?.; - ricorrente - contro CONCETTA SVEVA, elett.te dom.ta in MODICA, alla VIA CATAGIRASI, s.n., presso i DOTT.RI GIANCARLO CAPPELLO e PAOLA SARTA; - intimata - avverso la sentenza n. 2750/6/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della REGIONE SICILIANA, depositata il 23/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2022 dal Consigliere Dott.

GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che CONCETTA SVEVA impugnò, innanzi alla C.T.P. il Ragusa, il silenzio-rifiuto maturato sull'istanza di rimborso presentata da essa contribuente rispetto alle imposte pagate per gli anni 1990-1992 ex lege n. 289 del 2002; che la C.T.P. di Ragusa, con sentenza n. 1659/2015, accolse il ricorso; che l'AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della Regione siciliana, la quale, con sentenza n. 2750/6/2021, depositata il 23/03/2021, dichiarata cessata la materia del contendere rispetto al riconoscimento del diritto della contribuente al rimborso di € 8.849,39, rigettò il gravame, ritenendo inammissibile, siccome nuova e tardiva, nonché infondata nel merito, la domanda dell'appellante volta alla limitazione della erogazione di detto rimborso nei limiti del 50% della predetta somma; che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi;

è rimasta intimata CONCETTA SVEVA, che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevata, in via del tutto preliminare la ritualità della notifica del ricorso introduttivo del presente grado di giudizio, eseguita a mezzo p.e.c. presso il domicilio digitale di uno solo (i.e. il dott. Giancarlo Cappello) dei co-difensori della parte Ric. 2021 n. 25079 sez, Seste civile - T - ud. 29-09-2022 -2- contribuente per il giudizio di appello, tenuto conto (a) della sufficienza della notificazione dell'atto di gravame ad uno solo dei procuratori costituiti, sul quale ricade l'onere di informazione del co-difensore (cfr.

Cass., Sez. 1, 31.8.2017, n. 20626, Rv. 645842-01), (b) della concorrenza, ai fini delle notificazioni endoprocessuali, di domicilio fisico e digitale (arg. da Cass., Sez. 3, 14.12.2021, n. 39970, Rv. 663188-01) e (c) della circostanza per cui, a seguito della modifica apportata dall'art. 45-bis, comma 1, del d.l. n. 90 del 2014, conv. con mod. dalla I. n. 114 del 2014, all'art. 125 c.p.c., l'indirizzo p.e.c. "comunicato [dal difensore] al proprio ordine", ex art. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con mod. dalla I. n. 114 del 2014, anche se non indicato negli atti difensivi, preclude non solo l'indicazione di un indirizzo p.e.c. diverso, ma anche di restringere l'operatività di quello comunicato all'ordine alle sole comunicazioni di cancelleria (Cass., Sez.

L, 12.11.2021, n. 33806, Rv. 663645-01); che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della "violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 665, legge 23 dicembre 2014 n. 190, corna modificato dall'art. 16 octies del d.l. 20 giugno 2017 n. 91, convertito dalla legge 3 agosto 2017, n. 123" (cfr. ricorso, p. 3), per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto inammissibile e, comunque, infondata la domanda proposta in grado di appello dall'AGENZIA e volta ad invocare l'applicazione, quale ius superveniens, dell'art. 16 -octies cit., sì da erroneamente riconoscere in favore della contribuente il rimborso integrale delle somme per cui è causa;

Ric. 2021 n. 25079 sez. Sesta civile - T - ud. 29-09-2022 -3- che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) la "violazione e falsa applicazione dell'art. 32 D.Lgs. n. 546/1992" (cfr. ricorso, p. 7), per avere la C.T.R. ritenuto tardiva, siccome formulata con la memoria illustrativa ex art. 32 cit., la questione relativa all'applicabilità, alla specie, della disciplina sopravvenuta di cui all'art. 16 -octies cit. la quale, siccome concernente per l'appunto ius supervenies, avrebbe potuto essere rilevata finanche d'ufficio dai giudici di appello; che i motivi - suscettibili di trattazione congiunta, per identità di questioni agli stessi sottesi - sono manifestamente inammissibili per carenza di interesse; che questa Corte ha intatti chiarito che, in mancanza di disposizioni transitorie, non incide sui giudizi in corso l'introduzione di limiti quantitativi al procedimento di rimborso da parte di una legge sopravvenuta (nella specie, l'art. 16- octies, comma 1, lett. b, della I. n. 123 del 2017, di conv. del d.l. n. 91 del 2017), attuata con provvedimento amministrativo, in quanto la stessa non incide sul titolo del diritto alla ripetizione, che si forma nel relativo processo, ma esclusivamente sull'esecuzione del medesimo (Cass., Sez. 6-5, 14.3.2018, n. 6213, Rv. 647496-01), delineandosi, pertanto, come un posterius rispetto all'odierno giudizio; che, dunque - come chiarito in motivazione, alla p. 4, sub § 5.2, da Cass., Sez. 6-5, 3.7.2020, n. n. 13677, non massimata - il delineato ius superveniens "per nulla incide sul diritto al rimborso spettante ai soggetti colpiti dal sisma del 1990, qual è l'intimata, operando i limiti delle risorse stanziate e venendo in rilievo eventuali questioni sui consequenziali provvedimenti Ric. 2021 n. 25079 sez.

Sesta civile - T - ud. 29-09-2022 -4- liquidatori emessi dall'Agenzia delle entrate soltanto in fase esecutiva e/o di ottemperanza (cfr., Cass. nn. 32758/2018, 28172/2018, 25268/2018, 17565/2018, 29900/2017). Ne consegue che, anche ove il giudice dichiari spettante al contribuente il diritto al rimborso delle maggiori imposte dirette versate, l'entità del rimborso concretamente erogabile al contribuente non potrà che essere determinato sulla base di quanto previsto dalle disposizioni e dal provvedimento direttoriale citati, ovvero verificando la sufficienza delle risorse statuali stanziate e, in caso di superamento, applicando la riduzione del 50 per cento o addirittura escludendo in toto la stessa erogazione del rimborso.

Verifica che ovviamente dovrà essere effettuata, come detto sopra, nella fase esecutiva o di ottemperanza" (nel medesimo senso, cfr. anche, più di recente Cass., Sez. 5, 19.5.2022, n. 16289, non massimata, in motivazione, alla p. 6, ed ivi ulteriori riferimenti giurisprudenziali di legittimità); che, dunque, poiché la liquidazione in concreto delle somme spettanti al contribuente che abbia fatto istanza di rimborso ex lege n. 289 del 2002 attiene alla fase esecutiva o di ottemperanza, va da sé che alcun interesse concreto ed attuale dell'AGENzIA sussiste in relazione alla trattazione, nel presente giudizio, della questione concernente la determinazione del quantum;

Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, alcunché dovendosi disporre in relazione al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, essendo rimasta CONCETTA SVEVA intimata e non avendo svolto attività difensiva; Ric. 2021 n. 25079 sez. Sesta civile - T - ud. 29-09-2022 -5- che, risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non trova applicazione l'art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002;

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricor