Cassation appeal dismissed for tardiness; client waived appeal, court orders reimbursement of costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the expiration of the six-month statutory deadline for filing. Although the appellant initially sought to challenge the lower court's ruling on legal costs, he subsequently submitted a formal waiver of the appeal. Consequently, the court ordered the appellant to reimburse the opposing party's litigation expenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 327 c.p.c.; The appeal is inadmissible if filed after the expiration of the six-month period prescribed by law, and the appellant who waives the appeal must bear the costs of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6976-2022 proposto da: BARTOLOMEI ANDREA, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato JACOPO SEVERO BARTOLOMEI; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; -controricorrente - avverso l'ordinanza n. 3349/2021 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 19/08/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
GIUSEPPE GRASSO. Osserva Il Relatore ha formulato la proposta nei termini che seguono: ritenuto che la vicenda qui al vaglio può riassumersi nei termini seguenti: - la Corte d’appello di Ancona, con provvedimento pubblicato il 19/8/2022, condannato il Ministero della Giustizia al pagamento ella somma di € 800,00, a titolo d’equa riparazione per la non ragionevole durata di un giudizio civile, dichiarò irripetibili le spese dell’opponente vittorioso Andrea Bartolomei; - quest’ultimo, con ricorso notificato il 3/3/2022 a mezzo pec, si duole della dichiarazione d’irripetibilità di cui detto; - il Ministero resiste con controricorso, con il quale, in primo luogo deduce l’inammissibilità per tardività del ricorso;
Osserva 1. Il ricorso è tardivo e quindi inammissibile, in quanto il termine lungo semestrale, ex art. 327 cod. proc. civ., decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato alla spedizione della notifica del ricorso - qui coincidente con quella di effettuazione per via telematica -, risulta essere trascorso, pur tenuto conto della sospensione feriale fino al 31 di agosto . Ritenuto che successivamente il ricorrente ha fatto pervenire atto di rinuncia al ricorso; considerato che, non constando accettazione della rinuncia, il rinunziante deve essere condannato al rimborso delle spese in favore del controricorrente, spese che, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività svolte, possono liquidarsi siccome in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione e condanna la ricorrente, al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 700,00 per compensi, oltre alle spese anticipate a debito. C