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Ordinanza — n. 34245/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for tardiness; client waived appeal, court orders reimbursement of costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34245/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the expiration of the six-month statutory deadline for filing. Although the appellant initially sought to challenge the lower court's ruling on legal costs, he subsequently submitted a formal waiver of the appeal. Consequently, the court ordered the appellant to reimburse the opposing party's litigation expenses.

Regesto Legislator

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Art. 327 c.p.c.; The appeal is inadmissible if filed after the expiration of the six-month period prescribed by law, and the appellant who waives the appeal must bear the costs of the cassation proceedings.

Parole chiave

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tardiness appeal waiver of appeal legal costs reimbursement six month period cassation procedure condono delle spese procedurali ritiro delle conclusioni civili termini di ricorso

Disposizioni normative citate

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Art. 327 c.p.c.
Il ricorso è tardivo e quindi inammissibile, in quanto il termine lungo semestrale, ex art. 327 cod.
art. 327 cod. proc. civ
Il ricorso è tardivo e quindi inammissibile, in quanto il termine lungo semestrale, ex art. 327 cod.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6976-2022 proposto da: BARTOLOMEI ANDREA, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato JACOPO SEVERO BARTOLOMEI; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; -controricorrente - avverso l'ordinanza n. 3349/2021 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 19/08/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

GIUSEPPE GRASSO. Osserva Il Relatore ha formulato la proposta nei termini che seguono: ritenuto che la vicenda qui al vaglio può riassumersi nei termini seguenti: - la Corte d’appello di Ancona, con provvedimento pubblicato il 19/8/2022, condannato il Ministero della Giustizia al pagamento ella somma di € 800,00, a titolo d’equa riparazione per la non ragionevole durata di un giudizio civile, dichiarò irripetibili le spese dell’opponente vittorioso Andrea Bartolomei; - quest’ultimo, con ricorso notificato il 3/3/2022 a mezzo pec, si duole della dichiarazione d’irripetibilità di cui detto; - il Ministero resiste con controricorso, con il quale, in primo luogo deduce l’inammissibilità per tardività del ricorso;

Osserva 1. Il ricorso è tardivo e quindi inammissibile, in quanto il termine lungo semestrale, ex art. 327 cod. proc. civ., decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato alla spedizione della notifica del ricorso - qui coincidente con quella di effettuazione per via telematica -, risulta essere trascorso, pur tenuto conto della sospensione feriale fino al 31 di agosto . Ritenuto che successivamente il ricorrente ha fatto pervenire atto di rinuncia al ricorso; considerato che, non constando accettazione della rinuncia, il rinunziante deve essere condannato al rimborso delle spese in favore del controricorrente, spese che, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività svolte, possono liquidarsi siccome in dispositivo;

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di cassazione e condanna la ricorrente, al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 700,00 per compensi, oltre alle spese anticipate a debito. C