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Ordinanza — n. 34244/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as untimely filed under Civil Procedure Code Article 327.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34244/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the six-month statutory period under Article 327 of the Civil Procedure Code had expired. The appellant, Anna Abbruzzese, sought to overturn a lower court's rejection of her claim for equitable compensation regarding the excessive length of a civil trial. The court ruled that the filing deadline, calculated from the publication of the contested decision to the notification of the appeal, had fully elapsed.

Regesto Legislator

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Art. 327 c.p.c.; The appeal must be filed within the statutory period; failure to comply renders the remedy inadmissible.

Parole chiave

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Civil Procedure Code Statutory Time Limit Appeal Inadmissibility Excessive Length of Trial Equitable Compensation Notification Deadline Six Month Period durata ragionevole del procedimento

Disposizioni normative citate

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Art. 327 cod. proc. civ.
Il ricorso è tardivo e quindi inammissibile, in quanto il termine lungo semestrale, ex art. 327 cod.
Art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art.
Art. 1, comma 17 legge n. 228/12
115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
art. 327 cod. proc. civ
Il ricorso è tardivo e quindi inammissibile, in quanto il termine lungo semestrale, ex art. 327 cod.
art. 1, comma 17 legge n. 228/12
115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7238-2022 proposto da: ABBRUZZESE ANNA, in proprio ed in qualità di erede del sig. Bruzzese Salvatore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO LAURETTA; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis -controricorrente - avverso il decreto n. cronol. 6559/2020 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositato il 10/08/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

GIUSEPPE GRASSO. Osserva Il Collegio condivide i rilievi enunciati dal Relatore in seno alla formulata proposta nei termini seguenti: ritenuto che la vicenda qui al vaglio può riassumersi nei termini seguenti: -la Corte d’appello di Salerno, con provvedimento pubblicato il 10/8/2021, rigettò l’opposizione avanzata da Anna Abbruzzese avverso quello monocratico che ne aveva disatteso la domanda d’equo indennizzo per la non ragionevole durata di un giudizio civile; -quest’ultima, con ricorso notificato il giorno 1/3/2022 a mezzo pec, chiede cassarsi la decisione; - il Ministero resiste con controricorso, con il quale, in primo luogo, deduce l’inammissibilità per tardività del ricorso;

Osserva 1. Il ricorso è tardivo e quindi inammissibile, in quanto il termine lungo semestrale, ex art. 327 cod. proc. civ., decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato alla spedizione della notifica del ricorso - qui coincidente con quella di effettuazione per via telematica -, risulta essere trascorso, pur tenuto conto della sospensione feriale fino al 31 di agosto. . Le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi, in favore dei controricorrenti siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività espletate.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei resistenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.500,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese anticipate a debito; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se d