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Ordinanza — n. 34243/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for attempting to revise facts instead of reviewing legal errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34243/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant sought a revision of the factual findings made by the lower court. The appellant argued that the trial court incorrectly interpreted evidence regarding a professional mandate, but the court held that such arguments constitute a request to re-evaluate facts, which is outside the scope of a court of appeal. Consequently, the court ruled that the lower judge's discretion in assessing evidence was not subject to review.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; The court of appeal cannot review the factual assessment of the lower court when the appellant merely offers an alternative reading of the evidence without challenging the legal application of the facts.

Parole chiave

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inadmissible appeal revision of facts court of appeal factual assessment professional mandate responsabilità dell'appaltatore controprestazione venditore parte contraente

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
art. 380-bis cod. proc. civ
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013
Cass. Sez.3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006
Cass. Sez.1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014
Cass. Sez.1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014 , Rv.
Cass. Sez.L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014
631448; Cass. Sez.L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 923-2022 proposto da: LOCATELLI TATIANA, rappresentata e difesa dall’avv. GIACOMO TRIOLO e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro EMIR S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti FLAVIO COSPITO e DOMENICO DE LUCA e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente - avverso la sentenza n. 1032/2021 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 06/08/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/11/2022 dal Consigliere Dott.

STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con decreto ingiuntivo n. 3920/2011 il Tribunale di Bergamo ingiungeva ad Emir S.r.l. il pagamento della somma di € 35.530,83 in favore di Locatelli Tatiana, a fronte delle prestazioni professionali rese dall’opposta in favore dell’opponente, in relazione alla predisposizione di un piano di lottizzazione e di un progetto per la realizzazione di un centro residenziale, da realizzare su terreno che in relazione al quale la Emir S.r.l. aveva sottoscritto contratto preliminare di compravendita. Con sentenza n. 794/2018 il Tribunale di Bergamo accoglieva in parte l’opposizione, condannando Emir S.r.l. al pagamento della minor somma di € 17.765,42 sul presupposto che l’incarico professionale fosse stato conferito alla Locatelli unitamente, dal promittente venditore e dal promissario acquirente.

Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Brescia accoglieva il gravame avverso la decisione di prime cure, condannando la Locatelli alla restituzione di quanto percepito in esecuzione della decisione di primo grado ed alla refusione delle spese del doppio grado. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Locatelli Tatiana, affidandosi ad un unico motivo. Resiste con controricorso Emir S.r.l. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:

“PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD.PROC. CIV. INAMMISSIBILITA’ del ricorso. Con decreto ingiuntivo n. 3920/2011 il Tribunale di Bergamo ingiungeva ad Emir S.r.l. il pagamento della somma di € 35.530,83 in favore di Locatelli Tatiana, a fronte delle prestazioni professionali rese dall’opposta in favore dell’opponente, in relazione alla predisposizione di un piano di lottizzazione e di un progetto per la realizzazione di un centro residenziale, da realizzare su terreno che in relazione al quale la Emir S.r.l. aveva sottoscritto contratto preliminare di compravendita.

Con sentenza n. 794/2018 il Tribunale di Bergamo accoglieva in parte l’opposizione, condannando Emir S.r.l. al pagamento della minor somma di € 17.765,42 sul presupposto che l’incarico professionale fosse stato conferito alla Locatelli unitamente, dal promittente venditore e dal promissario acquirente. Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Brescia accoglieva il gravame avverso la decisione di prime cure, condannando la Locatelli alla restituzione di quanto percepito in esecuzione della decisione di primo grado ed alla refusione delle spese del doppio grado.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Locatelli Tatiana, affidandosi ad un unico motivo. Resiste con controricorso Emir S.r.l. Con l’unico motivo, la ricorrente lamenta l’erronea interpretazione delle risultanze istruttorie acquisite agli atti del giudizio di merito, alla luce delle quali avrebbe dovuto essere confermata l’esistenza dell’incarico professionale tra le parti. La censura è inammissibile, in quanto essa si risolve nella richiesta di revisione del giudizio di fatto operato dal giudice di merito; richiesta da ritenere estranea alla natura ed alla finalità del giudizio di legittimità (Cass.

Sez. U, Sentenza n. 24148 del25/10/2013, Rv. 627790). Alla ricostruzione in fatto operata dalla Corte distrettuale, sulla base delle risultanze istruttorie acquisite, l’odierna ricorrente contrappone una lettura alternativa di queste ultime, senza confrontarsi con il principio per cui l’apprezzamento delle prove e la scelta degli elementi ritenuti decisivi spetta al giudice di merito “… il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass.

Sez.3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 , Rv. 589595: conf. Cass. Sez.1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez.L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330 ) “. Il Collegio condivide la proposta del relatore. La memoria depositata dalla parte ricorrente in prossimità dell’adunanza camerale non contiene argomenti ulteriori rispetto al ricorso, essendo meramente riproduttiva dei motivi ivi esposti. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Le spesedel presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara inammissibi le il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 4.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis d