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Ordinanza — n. 34241/2022 — snciv Generato dall'IA

Court allows appeal against denial of state-funded lawyer fee liquidation filed after trial conclusion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34241/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed Claudio Iadarola's appeal against the Foggia Tribunal's rejection of his opposition to deny the liquidation of fees for a state-funded defender. Iadarola argued that the law does not preclude fee liquidation requests made after the main trial concludes, and that such a request cannot be interpreted as an implicit waiver of rights. The court agreed, citing established precedent that the relevant regulation aims to accelerate payment rather than impose a strict deadline, thereby overturning the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 83, comma 3-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002; In matters of state-funded legal representation, the provision does not establish a statutory bar against liquidating the defender's fees after the main judgment, nor does it imply a waiver of rights if the request is filed post-trial.

Parole chiave

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state-funded defender fees liquidation timing rules implicit waiver of rights acceleratoria principle legal aid compensation indennità di patrocinio indennizzo statale proseguimento dell'erogazione delle prestazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 83, comma 3-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002
Le due censure, suscettibili di trattazione congiunta, sono fondate, alla luce del principio per cui “In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'art. 83, comma 3-bis, del d.P.R.
Art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale
Art. 24 delle disposizioni sulla legge in generale
Art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la mancata presentazione dell’istanza di liquidazione prima della conclusione del giudizio al quale essa si riferisce non può essere interpretata come rinuncia implicita al relativo diritto di credito.
Art. 116 c.p.c.
Art. 24 Cost.
Art. 1236 c.c.
Art. 2222 e ss. c.c.
art. 380-bis cod. proc. civ
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez.2, Sentenza n. 22448 del 09/09/2019
Cass. Sez. 2 , Ordinanza n. 2211 del 30/01/ 2020
Cass. Sez. 2 , Ordinanza n. 2211 del 30/01/ 2020, non massimata ; Cass.
Cass. Sez. 6 - 2 , Ordinanza n. 19733 del 22/09/ 2020
2211 del 30/01/ 2020, non massimata ; Cass. Sez. 6 - 2 , Ordinanza n. 19733 del 22/09/ 2020, non massimata; Sez.
Sez. 6 - 2 , Ordinanzan. 35214 del 18/11/ 2021
19733 del 22/09/ 2020, non massimata; Sez. 6 - 2 , Ordinanzan. 35214 del 18/11/ 2021, non massimata “.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1667-2022 proposto da: IADAROLA CLAUDIO, rappresentato e difeso in proprio ed elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA n. 962, presso lo studio dell'avvocato BARTOLOMEO DELL'ORCO -ricorrente - contro ALLIANZ S.P.A., PROFESSIONAL SERVICE TYRE S.R.L., MINISTERO DELLA GIUSTIZIA e CURATELA DEL FALLIMENTO "LA TECNAGRICOLA DI VALENTINO R. C. S.N.C." -intimati - avverso l'ordinanza n. 3036/2019 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata il 10/12/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/11/2022 dal Consigliere Dott.

STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Foggia rigettava l’opposizione proposta, ai sensi dell’art. 170 del D.P.R. n. 115 del 2002, da Iadarola Claudio avverso il provvedimento con il quale era stata denegata la liquidazione del compenso dovuto al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, perché richiesta con istanza depositata dopo la conclusione del giudizio di merito al quale essa si riferiva. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Iadarola Claudio, affidandosi a due motivi.

La part i intimat e non ha nno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV. ACCOGLIMENTO del ricorso. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Foggia rigettava l’opposizione proposta, ai sensi dell’art. 170 del D.P.R. n. 115 del 2002, da Iadarola Claudio avverso il provvedimento con il quale era stata denegata la liquidazione del compenso dovuto al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, perché richiesta con istanza depositata dopo la conclusione del giudizio di merito al quale essa si riferiva.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Iadarola Claudio, affidandosi a due motivi. Il Ministero della Giustizia, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 83, comma 3-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, 12 e 24 delle disposizioni sulla legge in generale, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il giudice di merito avrebbe erroneamente denegato la liquidazione del compenso dovuto al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, in assenza di una disposizione che precluda la pronuncia sul compenso anche successivamente alla conclusione del giudizio.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 83, comma 3-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, 116 c.p.c., 24 Cost., 1236 e 2222 e ss. c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la mancata presentazione dell’istanza di liquidazione prima della conclusione del giudizio al quale essa si riferisce non può essere interpretata come rinuncia implicita al relativo diritto di credito. Le due censure, suscettibili di trattazione congiunta, sono fondate, alla luce del principio per cui “In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'art. 83, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002 non prevede alcuna decadenza a carico del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato che abbia depositato l'istanza di liquidazione del compenso dopo la pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui la richiesta stessa inerisce, né impedisce al giudice di potersi pronunziare su di essa dopo aver pronunciato definitivamente sul merito, avendo tale norma la finalità, in chiave acceleratoria, di raccomandare che la pronuncia del decreto di pagamento avvenga contestualmente al provvedimento che chiude il giudizio” (Cass.

Sez.2, Sentenza n. 22448 del 09/09/2019 , Rv. 655237; conf. Cass. Sez. 2 , Ordinanza n. 2211 del 30/01/ 2020, non massimata ; Cass. Sez. 6 - 2 , Ordinanza n. 19733 del 22/09/ 2020, non massimata; Sez. 6 - 2 , Ordinanzan. 35214 del 18/11/ 2021, non massimata “. Il Collegio condivide la proposta del relatore. Il ricorso va dunque accolto, con cassazione della decisione impugnata e rinvio della causa al Tribunale di Foggia, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Foggia, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legit