Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 34233/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares appeal inadmissible due to lack of new arguments and failure to exhaust remedies.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34233/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellants failed to submit new arguments or evidence at the hearing. The lower court had already rejected the appeal based on the driver's contradictory statements and the illogical nature of the chosen route, which the Court deemed sufficient factual proof. Consequently, the request for cassation was dismissed without a merits analysis due to procedural non-compliance.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the appellant fails to submit new arguments or evidence at the hearing, and the lower court's decision is based on established facts and logical reasoning not susceptible of revision in the interest of justice.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of new arguments procedural non-compliance exhaustion of remedies cassation procedure concessione per esercizio taxi reati contro le pubbliche comunicazioni infrazioni alle norme della circolazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod.
Art. 360 c.p.c.
689 del 1981, 530 e 533 c.p.p., con riferimento all’art. 360, primo comma, n.
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
art. 380-bis cod. proc. civ
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART.
artt. 2729 c.c
Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 2729 c.c., 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art.
art. 380 bis c.p
Si segnala infine che pende dinanzi questa medesima sezione identico ricorso, tra i medesimi soggetti, distinto dal numero 1385/2022, per il quale è stata proposta analoga proposta di decisione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.“.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1379-2022 proposto da: LU HEPING e LU CUIPING, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DI VILLA CARPEGNA n. 43, presso lo studio dell’avv. MARCO GREGORIS, rappresentati e difesi dall’avv. DOMENICO FORMICA -ricorrenti - contro PREFETTURA DI LA SPEZIA -intimata - avverso la sentenza n. 571/2021 del TRIBUNALE di LA SPEZIA, depositata il 19/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/11/2022 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con la sentenza impugnata il Tribunale di La Spezia rigettava l’appello proposto da Lu Cuiping e Lu Heping avverso la decisione di prime cure, con la quale il Giudice di Pace di La Spezia aveva a sua volta rigettato l’opposizione proposta, dagli odierni ricorrenti, avverso la sanzione amministrativa a loro contestata per aver adibito una vettura a servizio taxi in difetto della prescritta licenza.

Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione LU Cuiping e Lu Heping, affidandosi a due motivi. La Prefettura di La Spezia, intimata, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA’ del ricorso. Con la sentenza impugnata il Tribunale di La Spezia rigettava l’appello proposto da Lu Cuiping e Lu Heping avverso la decisione di prime cure, con la quale il Giudice diPace di La Spezia aveva a sua volta rigettato l’opposizione proposta, dagli odierni ricorrenti, avverso la sanzione amministrativa a loro contestata per aver adibito una vettura a servizio taxi in difetto della prescritta licenza.

Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione LU Cuiping e Lu Heping, affidandosi a due motivi. La Prefettura di La Spezia, intimata, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 23 della legge n. 689 del 1981, 530 e 533 c.p.p., con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto provato lo svolgimento di attività di trasporto di persone a pagamento, in difetto di prova certa sul punto.

Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 2729 c.c., 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il giudice di merito avrebbe fatto riferimento non già a massime esperienziali, bensì a mere congetture. Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili. Il Tribunale ha ritenuto provata la natura del trasporto alla luce delle dichiarazioni rese dall’autista Lu Heping, che inizialmente aveva dichiarato di trasportare il fratello con la famiglia e, solo dopo la richiesta degli operanti di fornire le generalità del fratello, aveva riconosciuto di trasportare, in realtà, turisti, lungo un itinerario che, da La Spezia, li avrebbe dovuti portare a Genova, transitando per le cosiddette Cinque Terre (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata).

Da tali dichiarazioni, non smentite dai ricorrenti, il giudice di merito ha ricavato, da una parte, la consapevolezza della illiceità della condotta realizzata, e, dall’altro, la prova dell’elemento materiale, alla luce del fatto che il percorso scelto, molto più lungo di quello “naturale” lungo l’autostrada che collega le due città, “… mal si concilia con un semplice passaggio concesso a conoscenti per ragioni di cortesia” (cfr. ancora pag. 4). Tale motivazione, certamente idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale, esprime un giudizio di fatto non utilmente censurabile in sede di legittimità e chiarisce che il giudice spezzino abbia, nel caso di specie, ritenuto configurata la prova presuntiva dell’illecito contestato.

Il Tribunale, in tal senso, ha anche esaminato gli argomenti forniti, a contrario, dalla difesa degli odierni ricorrenti, ritenendoli irrilevanti: in particolare, ha considerato che la provenienza dalla stessa nazione e dalla medesima area non dimostrasse la preventiva conoscenza tra autista e trasportati; che la circostanza che il veicolo non avesse alcuna insegna rappresentativa del servizio di taxi in corso di svolgimento non deponesse a favore degli odierni ricorrenti, posto che il soggetto che svolge una attività di trasporto abusivamente tende a dissimulare la stessa; ed infine, che le dichiarazioni rese dai passeggeri fossero contraddittorie con quanto riconosciuto da Lu Heping nell’immediatezza della contestazione, fossero –almeno in parte–precompilate con i medesimi errori di battitura e fossero, comunque, prive di valenza probatoria, in difetto di loro conferma in sede di audizione testimoniale (cfr. pag. 4 della sentenza).

Inoltre, il Tribunale ha anche esaminato l’ulteriore argomento difensivo opposto dagli odierni ricorrenti, relativo al malfunzionamento del contachilometri dell’auto, ritenendolo irrilevante, e ha dato atto che, del pari, era irrilevante il fatto che il conducente svolgesse attività lavorativa alle dipendenze di una ditta in Firenze, trattandosi di circostanza compatibile con lo svolgimento dell’attività sanzionata nel tempo libero (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata). Si segnala infine che pende dinanzi questa medesima sezione identico ricorso, tra i medesimi soggetti, distinto dal numero 1385/2022, per il quale è stata proposta analoga proposta di decisione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.“.

Il Collegio condivide la proposta del relatore. La memoria depositata dalla parte ricorrente in prossimità dell’adunanza camerale non contiene argomenti ulteriori rispetto al ricorso, essendo meramente riproduttiva dei motivi ivi esposti. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma d