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Ordinanza — n. 34227/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; Ministry's oral appearance invalid; procedure extinguished by applicant's renunciation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34227/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the Ministry of the Interior appeared only orally, violating procedural rules requiring written submissions. The applicant, Joe Asije, subsequently withdrew the appeal, citing a lack of interest in continuing the proceedings. Consequently, the court declared the procedure extinguished under Article 390 of the Civil Procedure Code, noting that the Ministry's irregular appearance precluded any claim for cost reimbursement.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: The procedure is extinguished upon the party's renunciation of the appeal, and the opposing party's failure to appear in writing does not affect the validity of the extinction or the waiver of cost claims.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of procedure oral appearance invalidity cost reimbursement waiver Cassation inadmissibility domanda d'asilo di cittadino nigeriano protezione internazionale visti, asilo, immigrazione, ecc

Disposizioni normative citate

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Art. 390 cod. proc. civ.
Art. 391, quarto comma, cod. proc. civ.
art. 390 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. I, 25/10/2018, n. 27124
Cass., Sez. V, 5/10/2018, n. 24422
Cass., Sez. V, 5/10/2018, n. 24422; Cass., Sez.
Cass., Sez. III, 20/10/2017, n. 24835
Cass., Sez. Un., 24/12/2019, n. 34429
Cass., Sez. Un., 24/12/2019, n. 34429; Cass., Sez.
Cass., Sez. V, 28/05/2020, n. 10140
34429; Cass., Sez. V, 28/05/2020, n. 10140; Cass., Sez.
Cass., Sez. I, 22/05/2020, n. 9474
10140; Cass., Sez. I, 22/05/2020, n. 9474).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31121/2021 R.G. proposto da ASIJE JOE, rappresentatoe difes o dall ' Avv. Rosaria Tassinari , con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; –ricorrente – contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e di- feso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; –intimato – avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 1885/21 , depositat a il26 luglio 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 ottobre 2022 dal Consigliere Guido Mercolino.Rilevato che Joe Asije , cittadino della Nigeria , ha proposto ricorso per cassazione, per tre motivi, avverso la sentenza del 26 luglio 2021, con cui la Corte d'appello di Bologna ha rigettato il gravame da lui interposto avverso l'ordinanza emessa il 31 dicembre 2018 dal Tribunale di Bologna, che aveva rigettato la domanda di riconoscimento dello statusdi rifugiato e, in subor- dine, della protezione sussidiaria o di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposta dal ricorrente; che il Ministero dell'interno ha resistito mediante il deposito di un atto di costituzione, ai fini della partecipazione alla discussione orale.

Considerato che è inammissibile la costituzione in giudizio del Ministero dell'interno, avvenuta mediante il deposito di un atto finalizzato esclusiva- mente alla partecipazione alla discussione orale, dal momento che nel proce- dimento in camera di consiglio dinanzi alla Corte di cassazione il concorso delle parti alla fase decisoria deve realizzarsi in forma scritta, attraverso il deposito di memorie, il quale postula che l'intimato si costituisca mediante controricorso tempestivamente notificato e depositato (cfr. Cass. Sez. I, 25/ 10/2018, n. 27124;

Cass., Sez. V, 5/10/2018, n. 24422; Cass., Sez. III, 20/ 10/2017, n. 24835); che con atto sottoscritto anche dal difensore il 27 luglio 2022 e depositato in Cancelleria il 28 settembre 2022, il ricorrente ha peraltro rinunciato al ri- corso per cassazione, dichiarando di non avere interesse alla prosecuzione del giudizio; che, essendo la rinuncia intervenuta in data anteriore a quella dell'adu- nanza camerale, sussistono i presupposti prescritti dall'art. 390 cod. proc. civ. per la dichiarazione di estinzione del procedimento, senza che assuma alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che la rinuncia non siastata notificata all'in- timato e dallo stesso accettata, avuto riguardo all'irrituale costituzione del Ministero, che esclude il diritto al rimborso delle spese processuali, ed alla funzione dell'accettazione, che ai sensi dell'art. 391, quarto comma, cod. proc. civ. assume rilievo esclusivamente ai fini dell'esonero dalla condanna alle spese, in quanto l'estinzione, comportando il passaggio in giudicato del provvedimento impugnato, fa venir meno l'interesse a contrastare l'impugna- zione (cfr.

Cass., Sez. Un., 24/12/2019, n. 34429; Cass., Sez. V, 28/05/2020, n. 10140; Cass., Sez. I, 22/05/2020, n. 9474). P.