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Ordinanza — n. 34215/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court rejects exclusive forum clause in guarantee contract, declaring Treviso court competent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34215/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court dismissed the appellant's request for a transfer of jurisdiction to the court in Lucca. The lower court had declared itself incompetent based on an exclusive forum clause in the guarantee contract designating Treviso. The Court ruled that the exclusive clause is valid and that the appellant failed to prove the relationship was a consumer contract, which would have allowed derogation from the agreed forum.

Regesto Legislator

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Art. 14 del contratto di fideiussione; Art. 33, comma 2, lett. u), d.lgs. 206/2005: An exclusive forum clause in a guarantee contract eliminates the concurrent jurisdiction of other statutory courts, and the consumer forum is derogable unless the consumer status and contract nature are clearly established.

Parole chiave

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exclusive forum clause guarantee contract jurisdiction transfer consumer protection derogable forum competence regulation Italian Civil Procedure opposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 14 del contratto di fideiussione
L’opponente eccepiva l’incompetenza del giudice adito, in virtù dell’art. 14 del contratto di fideiussione, che prevedeva la competenza esclusiva del Tribunale di Treviso 3.
Art. 33, comma 2, lettera u), del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206
14 / 1 0/202 2 caso il foro del consumatore, sebbene esclusivo, è di natura derogabile, in forza di quanto previsto dall'art. 33, comma 2, lettera u), del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206.
Art. 38, comma terzo, c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
14 del contratto di fideiussione non sarebbe stata neanche approvata specificamente ex art. 1341 c.c., posto che risulta approvato l’art.
art. 1341 c.c
14 del contratto di fideiussione non sarebbe stata neanche approvata specificamente ex art. 1341 c.c., posto che risulta approvato l’art.
art. 50 cod. proc. civ
Fissa il termine di cui all'art. 50 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15958 del 18/06/2018
(ex plurimis Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15958 del 18/06/2018, Rv.
Cass.24/05/2019, n. 14170
38, comma terzo, c.p.c., deve essere svolto dal giudice di merito non oltre la prima udienza, in modo chiaro ed univoco e sulla base dei documenti ritualmente acquisiti (tra le tante, da ultimo, Cass.24/05/2019, n. 14170).
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8379-2022proposto da: GRUPPO PADANA ORTOFLORICOLTURA DEI F.LLI GAZZOLA S.S. SOCIETA AGRICOLA, elettivamente domiciliato in Roma RGGLSN89T21H501Z, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO RUGGIERO (RGGLSN89T21H501Z) rappresentato e difeso dall'avvocato ENRICO VEDELAGO (VDLNRC79L14L407N); -ricorrente - contro SALLEO CARLO VINCENZO -intimato - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di Lucca, depositata il 18 febbraio2022; Ric. 2022n. 8379sez. M2 - ud. 14 / 1 0/202 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2022 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. GIUSEPPE FICHERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. RILEVATO CHE:

1. Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 609/2020 emesso il 25.05.2020 e depositato in Cancelleria il 26.05.2020, il Tribunale di Lucca, nell’ambito del procedimento monitorio RG 1530/2020, ha ingiunto a SALLEO MANOLO, C.F. SLLMNL76S25G628G, quale debitore principale, nonché a suo padre SALLEO CARLO VINCENZO, C.F. SLLCLV49L08B455T, quale fideiussore e garante del figlio, di pagare immediatamente e senza dilazione, solidalmente tra loro, a GRUPPO PADANA ORTOFLORICOLTURA DEI F.LLI GAZZOLA S.S. – SOCIETA’ AGRICOLA, l’importo capitale di € 132.984,18, oltre agli interessi di mora e spese di lite.

2. SALLEO CARLO VINCENZO ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 609/2020 del Tribunale di Lucca. L’opponente eccepiva l’incompetenza del giudice adito, in virtù dell’art. 14 del contratto di fideiussione, che prevedeva la competenza esclusiva del Tribunale di Treviso 3. Il T ribunale di Lucca, pronunciandosi esclusivamente in punto di competenza, ha accolto l’istanza preliminare formulata dal sig. SALLEO CARLO VINCENZO, ed ha dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale di Treviso. In particolare secondo il Tribunaledi Lucca, ai sensi dell’art. 14 del contratto di fideiussione, le parti hanno stabilito la competenza esclusiva del Tribunale di Treviso, per cui l’eccezione di incompetenza per Ric. 2022n. 8379sez. M2 - ud. 14 / 1 0/202 2 territorio deva ritenersi fondata. Di conseguenza il decreto opposto è statoannullato, limitatamente all’opponente, e le parti sono state rimesse dinanzi al Tribunale di Treviso, competente per territorio, con termine per la riassunzione di giorni novanta.

4. Gruppo Padana Ortofloricoltura dei f.lli Gazzola s.s. società agricola (in seguito Gruppo Padana) ha propostoregolamento di competenza.

5. Il Sostituto p rocuratore generale presso la Corte di cassazione nella persona del dottor Giuseppe Ficheraha concluso per il rigetto del regolamento di competenza, chiedendo dichiararsi la competenza del Tribunale di Treviso. CONSIDERATO CHE:

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione degli artt. 24 e 111 Cost., degli artt. 156, 157, 160 e 161 cpc, degli artt. 3 bis, co. 5, lett. c, ed 11 della l. n. 53/1994, con conseguente nullita’ del provvedimento impugnato, in riferimento all'articolo 360, co. 1, nn. 3 e 4, cpc. Il ricorrente ritiene sia stata omessa l’eccezione di nullità della notifica dell’atto di citazione perché avvenuta nell’interesse, in nome e per conto di un soggetto diverso dall’opponente (precisamente per colui che ha prestato acquiescenza al decreto ingiuntivo), mentre non risulta che l’opponente SALLEO CARLO VINCENZO abbia mai (regolarmente) notificato l’atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 609/2020 del Tribunale di Lucca.

La notificazione sarebbe nulla (quanto meno ex art. 11 L. 53/1994), mancando l’indicazione del nome, del cognome e del codice fiscale della parte rappresentata nel procedimento, così come previsto (a pena di nullità rilevabile d’ufficio) dal combinato Ric. 2022n. 8379sez. M2 - ud. 14 / 1 0/202 2 disposto degli artt. 3bis, comma 5, lett. c, ed 11 della L. n. 53/1994. Né si può considerare tale errore una semplice irregolarità, posto che le generalità del notificante Salleo Manolo sono state indicate specificatamente dal procuratore dell’opponente, mediante nome, cognome ed addirittura codice fiscale (dati in effetti previsti, a pena di nullità, ai sensi della L. 53/1994) di una persona che, seppur avendo interesse specifico a contraddire l’ingiunzione, è però rimasta estranea all’opposizione 2.

Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione degli artt. 28 e 29 c.p.c., in relazione all’art. 14 del contratto di fideiussione. il Tribunale adito risulta aver erroneamente applicato gli artt.28 e 29 c.p.c., non avendo considerato che la clausola di determinazione del foro convenzionale, contenuta nell’art. 14 del contratto di fideiussione non è specifica e non ha affatto escluso la competenza di altri fori concorrenti, essendo necessaria una dichiarazione espressa ed univoca da cui risultiin modo chiaro e preciso, la concorde volontà delle parti, non solo di derogare all'ordinaria competenza territoriale, ma altresì di escludere la competenza dei fori previsti dalla legge in via alternativa.

Nel caso di specie mancherebbeuna volontà inequivoca di escludere sia la competenza del foro generale delle persone fisiche, che quella del foro del consumatore, avendo le parti semplicemente concordato un foro convenzionale ulteriore. Sulla base di questo presupposto secondo il ricorrente l’opponente non avrebbe eccepito l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli articoli 18, 19 e 20 CPC, con l'indicazione specifica Ric. 2022n. 8379sez. M2 - ud. 14 / 1 0/202 2 del giudice ritenuto competente in relazione a ciascuno dei predetti criteri e in mancanza di tale contestazione specifica e di detta prova, l'eccezione avrebbe dovuto essere rigettata, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con conseguente competenza del giudice adito.

3. Il te rzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione del combinato disposto degli artt. 33, comma 2, lett.

u) e 36 del codice del consumo: inderogabilità del foro del consumatore. il Tribunale di Lucca non avrebbeconsiderato il disposto degli artt. 33, comma 2, lett. U e 36 del D.Lgs. 6.9.2005, n. 206 (c.d. codice del consumo), in materia di contratti tra professionista e consumatore. Tali norme, pacificamente applicabili nella fattispecie in esame, in cui il fideiussore è qualificabile come consumatore (risultando totalmente slegato da qualsivoglia rapporto commerciale o imprenditoriale con il soggetto garantito), comporterebbero la nullità di ogni clausola derogatoria della competenza prevista per legge.

Secondo il ricorrente una persona fisica che si impegni a garantire le obbligazioni di un imprenditore, deve considerarsi un "consumatore" ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13 (cfr. Cass 8662/2020; Cass, 1666/2020; Cass. 742/2020; Cass. 28162/2019; Cass. 25914/2019; Cass. 32225/2018, secondo cui è in capo alle parti del contratto di garanzia o di fideiussione che deve essere valutata la qualità in cui hanno agito, non in relazione all’obbligazione garantita) La ricorrente ha prestato la propr ia garanzia per scopi di natura privata, assumendo la veste di consumatore, con conseguente applicazione delle norme imperative previste dal Ric. 2022n. 8379sez.

M2 - ud. 14 / 1 0/202 2 d.lgs. 6.9.2005, n. 206 (c.d. codice del consumo). Peraltro, la pattuizione contrattuale derogatoria della competenza contenuta nell’art. 14 del contratto di fideiussione non sarebbe stata neanche approvata specificamente ex art. 1341 c.c., posto che risulta approvato l’art. “13) foro competente” (mentre in realtà, come sopra già ampiamente esposto, la norma di riferimento è l’art. 14), che non coincide con quella indicata tra le clausole controfirmate. Da ultimo, la ricorrente osserva che la pattuizione di un foro convenzionale non sarebbe stata oggetto di trattativa individuale.

Invero, l'articolo 33, comma 2, del codice del consumo, nel prevedere che si presumono vessatore una serie di clausole fra cui, ai sensi della sua lettera u) quella che stabilisce come foro della controversia un luogo diverso da quello di residenza o domicilio elettivo del consumatore, stabilisce che la presunzione opera fino a prova contraria. Ciò significa che, nel caso di clausola convenzionale derogatoria del foro del consumatore, chi è onerato della prova contraria deve dimostrare che la clausola non è vessatoria, in quanto pattuita sulla base di una trattativa individuale (cfr.

Cass. 8268/2020).

4. Il ricorso per regolamento di competenza è infondato.

5. Preliminarmente deve esaminarsi la questione relativa alla nullità della notificadell’atto di opposizione con il quale è stato introdotto il giudizio di merito denunciabile in sede di regolamento di competenza (così Cass. 12/03/2020, n. 7055).

6. La censura è infondata. Come evidenziato dall'ufficio della Procura Generale,l’erronea indicazione delsoggetto notificante non è motivo di nullità se dal contesto dell’atto notificato risulti con sufficiente chiarezza Ric. 2022n. 8379sez. M2 - ud. 14 / 1 0/202 2 l’identificazione di tutte le parti, essendo, in tal caso, la notificazione idonea a raggiungere i fini ai quali tende e l’apparente vizio va considerato come un mero errore materiale che può essere agevolmente percepito dall’effettivo destinatario (Cass. 19/03/2014, n. 6352).

Nella vicenda all’esame l’atto risulta essere stato notificato dal difensore dell’opponente a mezzoPEC, in virtù di una procura alle liti rilasciata da entrambi i destinatari dell’ingiunzione (Manolo Salleo e Carlo Vincenzo Salleo); dunque, l’errata indicazione nella relata di notifica del nome del debitore principale –che pure non ebbe a formulare opposizione –in luogo di quello del suo fideiussore, non è motivo di nullità della stessa, in quanto la lettura complessiva dell’atto processuale oggetto del procedimento notificatorio consente chiaramente di imputarlo al solo Carlo Vincenzo Salleo, come si evince dall’inequivoca sua intestazione:

«Il sig. Salleo Carlo Vincenzo residente a Camaiore (LU) via Paduletto n° 109 Capezzano Pianore C.F. SLLCLV49L08B455T rappresentato e difeso dall’Avv. Giampaolo Morini e dall’Avv. Umberto Prisco».

7. Anche il secondoe il terzo motivo di ricorso sono infondati . Anche in questo caso il collegio condivide le conclusioni dell’ufficio della Procura Generale. Dall’art. 14 del contratto di fideiussione emerge una volontà concorde espressa ed univoca delle parti non solo di derogare all’ordinaria competenza territoriale, ma altresì di escludere la concorrenza del foro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa. Il suddetto art. 14 infatti testualmente recita: « Per qualunque eventuale contenzioso dovesse tra le parti insorgere in relazione Ric. 2022n. 8379sez.

M2 - ud. 14 / 1 0/202 2 al presente accordo è competente in via esclusiva il Tribunale di Treviso». Deve, dunque, farsi applicazione del seguente principio di diritto: La parte che eccepisce l'incompetenza territoriale del giudice adito, invocando l'operatività di un foro convenzionale esclusivo, non è tenuta a contestare ulteriormente tutti i fori alternativamente concorrenti in materia di obbligazioni contrattuali, in quanto la pattuizione di un foro esclusivo ha proprio l'effetto di eliminare il concorso degli altri fori previsti dalla legge, i quali restano perciò inoperanti nei confronti delle controversie scaturenti dal contratto che contenga detta pattuizione. (ex plurimis Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15958 del 18/06/2018, Rv. 649544 -02).

Il restant e motiv o circa la sussistenza del foro inderogabile del consumatore è inammissibile, in quanto dal ricorso non emerge la natura del rapporto sottostante, se non in termini del tutto generici di obbligo fideiussorio, così come la qualità di consumatore dell’opponente, non essendo sufficiente affermare che si tratta di una persona fisica. Come evidenziato nelle conclusioni del Procuratore generale il rilievo officioso dell’incompetenza inderogabile, ex art. 38, comma terzo, c.p.c., deve essere svolto dal giudice di merito non oltre la prima udienza, in modo chiaro ed univoco e sulla base dei documenti ritualmente acquisiti (tra le tante, da ultimo, Cass.24/05/2019, n. 14170).

Nella specie, né dalla sentenza impugnata né dal motivo di ricorso, si chiarisce la qualità di consumatore dell’opponente così come la natura del rapporto di fideiussione, il che preclude a questa C orte di valutare l’applicabilità della disciplina a tutela del consumatore. In ogni Ric. 2022n. 8379sez. M2 - ud. 14 / 1 0/202 2 caso il foro del consumatore, sebbene esclusivo, è di natura derogabile, in forza di quanto previsto dall'art. 33, comma 2, lettera u), del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206. Il ricorrente nega esserci stata alcuna trattativa tra le parti nell’approvazione dell’art. 14 del contratto, ma tale affermazione si sostanzia inuna mera affermazione di principio che contrasta anche con il fatto che la clausola di deroga, da ritenersi appositamente approvata nonostante la discrepanza tra art. 13 e art. 14, è invocata da quello che si asserisce essere il consumatore.

8. Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 - quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il regolamento di competenza e dichiara la competenza del Tribunale di Treviso, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di regolamento. Fissa il termine di cui all'art. 50 cod. proc. civ. per la riassunzione del giudizio. Ai sensi dell’art. 13 comma1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versament