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Ordinanza — n. 34172/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes appeal judgment for omitting examination of a decisive fact regarding agricultural employment relationship.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34172/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Second Instance Court's judgment, which had rejected the claimant's request to prove an agricultural employment relationship. The claimant argued that the appellate court failed to examine a decisive fact regarding the existence of this relationship, despite it being discussed during the proceedings. The court found the lower court's reasoning incoherent and based on unexamined witness statements, constituting a violation of the duty to examine decisive facts.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; The court must examine all facts discussed between the parties that are decisive for the outcome; failure to do so renders the judgment void.

Parole chiave

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omesso esame fatto decisivo rapporto di lavoro agricolo nullità sentenza per vizio motivazionale disoccupazione agricola presunzione di gratuità indennità di disoccupazione disoccupazione imputabile a colpa dell'assicurato disoccupazione parziale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
con il motivo di ricorso articolato si denunzia, in riferimento all'art. 360, primo comma, n.
Art. 54, comma 1, lettera b), del D.I. n. 83 del 2012
5), come sostituito dall'art. 54, comma 1, lettera b), del D.I. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella I.
Art. 132, n. 4, c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 21152/2014
Cass. n. 23365/2020
Cass. n. 2220/2019
Cass. n. 25229/2015
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 25973-2020 proposto da: ALEO ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AULO PLAUZIO 5, presso lo studio dell'avvocato ROSARIO CUNSOLO, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO GAETANO SPATARO; - ricorrente - contro INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO SFERRAZZA, VINCENZO TRIOLO, MARIA PASSARELLI, PAOLO AQUILONE, VINCENZO STUMPO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 47/2020 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 29/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LEO. Ric. 2020 n. 25973 sez. ML - ud. 12-10-2021 -2- R.G. n. 25973/2020 Rilevato che:

1. La Corte di Appello di Caltanissetta, con sentenza pubblicata il 29.1.2020, ha respinto il gravame interposto da Roberto Aleo, nei confronti dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - INPS, avverso la pronunzia del Tribunale di Gela n. 213/2017, resa il 29.6.2017, con la quale erano state rigettate tutte le domande del lavoratore volte ad ottenere l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorso con l'azienda agricola di Concetto Aleo ed il diritto di essere iscritto negli elenchi dei lavoratori agricoli e, per l'effetto, l'annullamento dei provvedimenti emessi dall'INPS di rigetto delle domande di disoccupazione agricola, con conseguente dichiarazione del diritto di esso ricorrente di trattenere l'indennità di disoccupazione agricola percepita per gli anni 2008/2012;

2. i giudici di secondo grado, per quanto ancora di rilievo in questa sede, hanno ritenuto che «il ricorrente non avesse fornito adeguata prova della sussistenza del rapporto dì lavoro subordinato controverso e del conseguente diritto alla corrispondente iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli ai fini di legge, ciò anche a fronte della presunzione di gratuità che assiste le prestazioni lavorative rese in ambito familiare»;

3. per la cassazione della sentenza Roberto Aleo ha proposto ricorso affidato ad un motivo; l'INPS ha resistito con controricorso;4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380-bis del codice di rito. Considerato che:

5. con il motivo di ricorso articolato si denunzia, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e si deduce che «emerge in maniera evidente dal contenuto della sentenza come il giudice di secondo grado, premessa correttamente l'impugnazione della sentenza emessa dal Tribunale di Gela n. 148/2018 del 14.3.2018 e descritto brevemente l'oggetto dell'appello (inerente al disconoscimento della qualifica di bracciante agricolo di Aleo Roberto con riferimento agli anni 2008/2012 presso l'azienda agricola del padre Aleo Concetto), rigettava il gravame alla luce di una serie di motivazioni assolutamente inconducenti e frutto probabilmente di un mero errore. ....

Nel procedere poi alla disamina delle prove testimoniali, il Giudice denomina impropriamente il titolare dell'azienda agricola come tale "Smecca Rosalia" che, non soltanto non è madre di Aleo Roberto, ma non è mai stata suo datore di lavoro negli anni dal 2008/2012, .... riportando in seno alla sentenza le dichiarazioni rese dal teste Oprea Maricica (quale operaio collega di lavoro del ricorrente) e dal teste Cirignotta Giacomo (quale commerciante acquirente della merce dell'azienda agricola), che non sono stati assolutamente sentiti nel giudizio di primo grado iscritto al n. 1008/2014 rg del Tribunale di Gela, in cui, piuttosto, venivano assunte le dichiarazioni testimoniali di Vicari Tiziano Liborio e Parlagreco Salvatore, entrambi escussi all'udienza del 25.2.2016.

Non solo, ma Oprea e Cirignotta non sono inseriti nell'elenco dei testi nel ricorso di primo grado, né soggetti che hanno rilasciato dichiarazioni acquisite in sede ispettive, e non sono mai stati colleghi di lavoro di Aleo Roberto e/o comunque dipendenti dell'azienda agricola del padre Aleo Concetto. Ne risulta che il Giudice del gravame ha di fatto omesso di esaminare non soltanto le risultanze o richieste istruttorie aventi carattere decisivo, ma a monte tutto il materiale probatorio inerente al giudizio in questione. Infine, la confusione in cui è incorso il decidente è confermata anche dal dispositivo della sentenza censurata, in cui la corte d'Appello di Caltanissetta ha rigettato l'appello confermando "la sentenza del Tribunale di Gela n. 2113/2017 del 29/6-22/8/2017" che non corrisponde a quella oggetto del ricorso in appello promosso da Aleo Roberto, diretto a ottenere la riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Gela n. 148/2018 del 14.3.2018 nel procedimento iscritto al n. 1008/2014 rg»;

6. il motivo è fondato; è da premettere che, come sottolineato dalle Sezioni Unite di questa Corte (con la sentenza n. 8053 del 2014), per effetto della riforma del 2012, per un verso, è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione); per l'altro verso, è stato introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto dì discussione tra le partì e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ciò premesso, poiché la sentenza oggetto del giudizio di legittimità è stata pubblicata il 29.1.2020, nella fattispecie si applica, ratione temporis, il nuovo testo dell'art. 360, comma 1, n. 5), come sostituito dall'art. 54, comma 1, lettera b), del D.I. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella I. n. 134 del 2012, a norma del quale la sentenza può essere impugnata con ricorso per cassazione per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; e, nella fattispecie, il mezzo di impugnazione che denuncia il vizio motivazionale indica (v., in particolare, pagg. 6 e 7 del ricorso) il fatto storico (Cass. n. 21152/2014), con carattere di decisività, che è stato oggetto di discussione tra le parti e che la Corte di Appello ha omesso di esaminare; ed inoltre fa riferimento, alla stregua della pronunzia delle Sezioni Unite, ad un vizio della sentenza "così radicale da comportare" in linea con "quanto previsto dall'art. 132, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per mancanza di motivazione".

Ed invero, la motivazione della sentenza oggetto del presente giudizio sembra riferirsi (v. ultima pag. della sentenza impugnata) alla sentenza del Tribunale di Gela n. 213/2017 del 29/6-22.8.2017, che non corrisponde a quella oggetto del ricorso in appello promosso dall'Aleo, diretto ad ottenere la riforma della sentenza resa dal Tribunale di Gela n. 148/2018, pubblicata il 14.3.2018 (v. pag. 3 della sentenza impugnata) e, pertanto, risulta obiettivamente incomprensibile (cfr., tra le molte, Cass.nn. 23365/2020; 2220/2019; 25229/2015) e presenta, altresì, le anomalie argomentative denunziate dal ricorrente (peraltro, quest'ultimo rappresenta, altresì, che a pag. 4 della sentenza impugnata viene asserito che l'impresa agricola di cui si tratta sarebbe stata gestita dalla madre dell'Ateo, Smecca Rosalia, mentre il ricorrente nega che la Smecca sia sua madre); infine, nella motivazione della sentenza si fa riferimento alle dichiarazioni di testimoni mai escussi nel giudizio di cui si tratta - Oprea Maricica e Cirignotta Giacomo- che «non sono inseriti nell'elenco dei testi nel ricorso di primo grado, né sono soggetti che hanno rilasciato dichiarazioni acquisite in sede ispettive, e non sono mai stati colleghi di lavoro di Aleo Roberto eio comunque dipendenti dell'azienda agricola del padre Ateo Concetto» (v. pag. 6 del ricorso);

7. per tutto quanto esposto, la sentenza va cassata con rinvio della causa alla Corte di Appello di Palermo, in diversa composizione, che si atterrà nella decisione a quanto innanzi esplicitato, statuendo, altresì, sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Palermo, in diversa composiz