Cassation Court dismisses appeal regarding non-constituted party's new defenses on liability and standing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by a non-constituted party against a lower court ruling that dismissed their claim for damages. The appellants argued that the trial court erred in reforming the first-instance judgment and in applying the principle of non-contestation to their absent position. The court held that mere defenses regarding the existence of facts and the plaintiff's standing are not formal exceptions and can be raised by a non-constituted party for the first time on appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 115 cod. proc. civ.; Art. 345 cod. proc. civ.: Mere defenses contesting the existence of constitutive elements of the claim are not formal exceptions and may be raised by a non-constituted party for the first time on appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30617/2021 R.G. proposto da: SERGIO CINELLI, rappresentante legale p.t., e VALBONA DHORA, socia accom- dataria di DORA EXPRESS AUTOTRASPORTI S.A.S. DI DHORA VALBONA, cancel- lata in data 6 febbraio 2020, rappresentati e difesi dall'avvocato FABRIZIO SESSA (SSSFRZ73R03F205I), domiciliati ex lege in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione; -ricorrenti- contro CALEFFI CLAUDIO, rappresentato e difeso dall'avvocato ALBERTO ZIMONDI (ZMNLRT73B25H223T), domiciliato ex lege in Roma presso la cancelleria della Corte di CASSAZIONE; -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 1113/2021 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA depo- sitata il 10/05/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/09/2022 dal Consigliere MARILENA GORGONI. Rilevato che: Dora Express Autotrasporti S.a. S. di Dhora Valbona & c. conveniva, dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia, Claudio Caleffi, affinché, accertatone il grave ina- dempimento nell'esecuzione dell'incarico di gestione della parte contabile -am- ministrativa conferitogli nell'anno 1999, venisse condannato a risarcire il danno, quantificato in euro 25.980,75 ovvero nella somma pagata a titolo di sanzione a seguito di accertamenti fiscali e di notifiche di cartelle esattoriali per errata redazione dei bilanci di esercizio e delle dichiarazioni dei redditi; il Tribunale di Reggio Emilia, con la sentenza n. 7913/2011, dichiarata la con- tumacia di Claudio Caleffi e accertatane la responsabilità, lo condannava al pa- gamento di euro 25.980,75, oltre agli interessi legali ed alla rifusione delle spese di lite; la Corte d'Appello di Bologna, con la sentenza n. 1113/2021, resa pubblica in data 10 maggio 2021, oggetto dell'odierno ricorso, ha accolto il gravame di Clau- dio Caleffi, osservando che le sanzioni riportate nelle cartelle di pagamento no- tificate alla Dora Express Autotrasporti, emesse ai sensi dell'art. 36 bis del dpr 29.9.1973, n. 60, si riferivano a ritardati e/o omessi versamenti di ritenute e imposte, e non già a sanzioni per errate dichiarazioni di bilancio o di dichiarazioni dei redditi, e che l'appellata non aveva dedotto e tantomeno provato quale in- carico era stato conferito all'appellante ed in particolare se, oltre alla tenuta della contabilità ed all'effettuazione delle dichiarazioni fiscali, Claudio Caleffi avesse anche il compito di effettuare pagamenti; ha precisato che la società appellata era legittimata a stare in giudizio per far accertare il proprio diritto al risarci- mento del danno, ma non era legittimata ad azionare domande di cui erano titolari i soci né ad ottenere il risarcimento loro spettante; per l'effetto ha riformato la decisione di prime cure ed ha condannato l'appel- lata a restituire la somma di euro 31.345,55 corrispostale in ottemperanza della sentenza di primo grado da Claudio Caleffi;
Dhora Valbona, socia accomandataria, e Sergio Cinelli, rappresentante legale p.t., di Dora Express Autotrasporti S.A.S. di Dhora Valbona & C., cancellata in data 6 febbraio 2020, affidano a un solo motivo, il ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Bologna; resiste con controricorso Claudio Caleffi; il relatore designato, avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la tratta- zione ai sensi dell'art. 380-bis cod.proc.civ., ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.
Considerato che:
1) i ricorrenti, nella qualità indicata, lamentano la violazione e falsa applica- zione degli artt. 115 e 345 cod.proc.civ.; l'assunto cassatorio è che, essendo stato contumace nel giudizio di primo grado, Claudio Caleffi avesse rinunciato a tutte le difese e le allegazioni avverso la domanda attorea, basata su prove documentali e testimoniali, e che il Tribu- nale di Reggio Emilia avesse tratto le proprie argomentazioni, anche ai sensi dell'art. 115 cod.proc.civ., da fatti non specificamente contestati, sicché tutti i motivi di appello - 1) le cartelle esattoriali erano state emesse ex art. 36 bis del dpr n. 600/1973;
2) le sanzioni delle cartelle di pagamento non potevano essere ricondotte agli inadempimenti denunciati nell'atto di citazione;
3) il difetto di legittimazione ad agire della società per le domande spettanti ai soci - costitui- rebbero domande nuove, vietate ex art. 345 cod.proc.civ.; 1.1.) il motivo è infondato, sotto entrambi i profili dedotti;1.2) l'eccezione di mancanza di un requisito costitutivo della domanda - quali sono il nesso di causa tra l'inadempimento denunciato e il danno lamentato e il difetto di legittimazione di parte attrice - è contestazione di un fatto costitutivo; conseguentemente, l'esclusione dei fatti non contestati dal "thema probandum" per il principio di non contestazione non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto, al quale, pertanto, costituitosi in appello, non è precluso contestare i fatti costitutivi e giustificativi allegati dall'attore a sostegno della do- manda, non potendo la sua mancata costituzione in giudizio essere equiparata, quanto a effetto probatorio, ad una confessione o ad una ammissione di essi, con conseguente esonero dell'attore dell'onere di dimostrarli e del giudice del potere-dovere di verificare tale assolvimento e, comunque, dall'accertamento dell'inesistenza di essi se risultante dal materiale probatorio acquisito; non è privo di rilievo, a tal proposito che la Corte Costituzionale - sent. 12/10/2007, n. 340, chiamata a pronunciarsi sull'art. 13, comma 2, del d.lgs. 17/01/2003, n. 5, in tema di definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e crediti- zia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366, nella parte in cui stabiliva che se il convenuto non notifica la comparsa di risposta o lo fa tardivamente, i fatti affermati dall'attore si reputano non contestati, l'abbia ri- tenuto costituzionalmente illegittimo, perché «detta una regola del processo contumaciale in contrasto con la tradizione del diritto processuale italiano, nel quale alla mancata o tardiva costituzione mai è stato attribuito il valore di con- fessione implicita»; del resto, la legge n. 69/2009, modificando l'art. 115 cod.proc.civ., ha limitato il perimetro applicativo del principio di non contestazione alla sola parte costi- tuita; sicché deve escludersi che il principio di non contestazione (o onere di contestazione specifica) operi in danno della parte contumace, anche in consi- derazione del dettato letterale dell'art. 115 cod.proc.civ. che, facendo esplicito riferimento alla parte costituitasi in giudizio, è espressione del più generale at- teggiamento di neutralità cui si ispira il processo contumaciale (Cass.21/11/2014, n. 24885, in motivazione);infatti, poiché la non negazione fondata sulla volontà della parte non può pre- sumersi - non essendovi un onere in tal senso argomentabile dal sistema - dal solo fatto che la stessa non si sia costituita in giudizio; la preclusione alla con- testabilità è ravvisabile soltanto nel caso di inequivocabile non contestazione che può provenire solo dalla parte costituita in giudizio (cfr.
Cass. 23/06/2009, n.14623 e successiva giurisprudenza conforme); 1.3) come questa Corte ha da tempo affermato, diversamente dalle eccezioni in senso proprio, per le quali si applica il principio del divieto dei nova stabilito dall'art. 345 cod.proc.civ., le mere difese, vale a dire le deduzioni con cui la parte contesta la sussistenza degli elementi costitutivi della pretesa fatta valere con la domanda, sono sempre deducibili, perché esse attengono a circostanze relativa- mente alle quali l'onere della prova grava sulla parte attrice; sotto tale profilo è indubbio che l'onere di provare la sussistenza degli ele- menti costitutivi della domanda risarcitoria gravava sulla società appellata, le eccezioni dell'appellante contumace in primo grado volte a contestare l'esistenza del presupposto oggettivo (ricorrenza del nesso di causa tra inadempimento e danno) e soggettivo (legittimazione ad agire della società per un danno subito) della domanda non configurano eccezioni in senso proprio, costituendo semplici difese volte a confutare la sussistenza dei fatti costitutivi della domanda e, con- seguentemente, sono rilevabili d'ufficio e, quindi, proponibili per la prima volta anche in sede di appello dall'appellante, convenuto contumace in primo grado (Cass. 08/08/2019, n.21184);
2) il ricorso va rigettato;
3) le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
4) si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico dei ricorrenti l'obbligo di pagamento del doppio contributo unificato, ove dovuto. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a