Court corrects material error in Cassation order regarding litigation cost compensation split between parties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation granted a request to correct a material error in a previous order concerning litigation costs. The original order incorrectly stated that the appellant bore all costs, while the correct ruling mandates that half the costs be compensated and the other half paid by the appellant. The court found the error evident by comparing the operative part with the reasoning and ordered the correction of the document.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 380 c.p.c.: A material error in the operative part of a judgment is correctable when it is evident from the reasoning, and the correction applies even if the original decision was partially rejected.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso 11147-2022 proposto da: BANCA AGRICOLA COMMERCIALE - ISTITUTO BANCARIO SAMMARINESE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LAZZARO SPALLANZANI, 22/A, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE TORINO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCO STORTI; - ricorrente- contro TURCHETTI MONICA, BACCI DOMENICO; - intimati - contro TROMBINI ANDREA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SALARIA 332, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE DE MAJO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROMUALDO GHIGI; - resistente- avverso l'ordinanza n. 10142/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 29/03/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
PAOLO PORRECA. Ric. 2022 n. 11147 sez. M3 - ud. 20-09-2022 -2- Rilevato che Andrea Trombini ricorre per la correzione di errore materiale indicato come contenuto nell'ordinanza di questa Corte n. 10142 del 2022; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che il ricorso per correzione di errore materiale, come sottolineato in memoria, risulta essere stato notificato da parte istante alle controparti, in uno alla fissazione dell'adunanza e alla proposta del relatore; le controparti non hanno svolto difese; non può quindi sussistere una ipotesi d'inammissibilità; nel merito, il ricorso è ammissibile e fondato; trattandosi di regolazione delle spese di lite la domanda è scrutinabile (Cass., 20/05/2021, n. 13854), essendo l'errore evincibile dal raffronto tra dispositivo e motivazione; ciò posto, l'originario ricorso introduttivo del giudizio di legittimità, deciso con ordinanza n. 10142 del 2022, risulta essere stato rigettato, sicché la metà delle spese non compensate deve per logica essere pagata dal ricorrente;
P.Q.M.
La Corte corregge l'errore materiale contenuto nel dispositivo dell'ordinanza di questa Corte n. 10142 del 2022 nel senso che, al primo capoverso, deve leggersi: «Dispone la compensazione per metà delle spese del giudizio di legittimità, condannando parte ricorrente al rimborso in favore di parte controricorrente dell'altra metà delle spese, liquidate per l'intero nella misura di euro 10.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge». Manda alla Cancelleria per le annotazioni. Roma, 20 settembre 2022 Il Presi (Dott. En oditti) 3 Depositat in Cancelleria cui