Italian Court dismisses appeal claiming custody liability reversal and burden of proof error in slip-and-fall case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Elena Quercetti's appeal against the Rome Tribunal's dismissal of her claim for damages following a fall at Boscolo Hotels. Quercetti argued the lower court incorrectly denied objective custody liability and failed to consider the lack of handrails, while the hotel contended the fall was due to the victim's own negligence. The court held that the trial judge's assessment of evidence and the allocation of the burden of proof were within their discretionary power and not subject to revision on appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 115, 116 c.p.c.; Art. 2051, 2697 c.c.: The appellate court cannot substitute its own evaluation of facts for the trial judge's prudent assessment, and the burden of proof must be assigned according to the specific legal rules governing the cause of action.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 31815-2021 proposto da: QUERCE1 II ELENA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato LORENZO GNOCCHINI; - ricorrente - contro BOSCOLO HOTELS S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato BRUNETTI MARIA CHIARA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 8117/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata 1'11/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
PAOLO PORRECA. Ric. 2021 n. 31815 sez. M3 - ud. 20-09-2022 -2- / Corte di cassazione Sesta sezione civile - sottosezione Terza Considerato che: Elena Quercetti ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 8117 del 2021 del Tribunale di Roma, esponendo che: - aveva convenuto in lite Ingrid Hotels s.p.a., già Boscolo Hotels s.p.a., per ottenere il risarcimento dei danni alla persona conseguenti a una caduta dalle scale d'ingresso della struttura alberghiera della convenuta e di cui la stessa era dunque custode; - aveva indicato come causa della caduta la presenza di un avvallamento di alcuni centimetri sui gradini e sul tappeto che li ricopriva, non visibile e non segalato, in uno alla mancanza di corrimano sulle scale; - il Giudice di Pace aveva rigettato la domanda con pronuncia confermata dal Tribunale secondo cui non era emersa prova idonea dell'avvallamento, e men che meno della sua consistenza e conformazione, sicché l'evento poteva considerarsi determinato da fortuito ovvero da disattenzione della stessa vittima deducente; resiste con controricorso Ingrid Hotels s.p.a.;
Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che: con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, cod. proc. civ., 2051, 2697, cod. civ., poiché il Tribunale, erroneamente, pur accertando che la caduta era avvenuta sulle scale, avrebbe negato la responsabilità custodiate invece oggettiva e tale che sul danneggiato incombe la sola prova del nesso eziologico e non anche dell'imputabilità dell'evento alla carenza, comunque risultata, di presidi antinfortunistici, riferiti RG n 31815 del 2021 3 Cons. rel.
Paolo Porrpea diversamente dal giudice di merito alla tutela di persone anziane disabili o in difficoltà, in base a una scienza personale ultronea oltre che difforme dal dettato dell'art. 4 della legge n. 13 del 1989, così invertendosi, al contempo, l'onere probatorio, attesa la mancata dimostrazione del fortuito ad opera della società convenuta; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, cod. proc. civ., 2051, 2697, cod. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato omettendo di considerare che non avrebbe potuto attribuirsi alcuna influenza alla consistenza dell'avvallamento, confermato dai testimoni, che semmai avrebbe dovuto provarsi ad opera della controparte ove scriminante la sua responsabilità;
Rilevato che: i motivi, da esaminare congiuntamente per connessione, sono in parte infondati, in parte inammissibili; il Tribunale non ha affatto negato la natura oggettiva della responsabilità prevista dall'art. 2051, cod. civ., in linea con quanto di recente ribadito da Cass., Sez. U., 30/06/2022, n. 20943 (pagg. 17-18); ha invece vagliato in fatto che non era rinvenibile la prova idonea della dinamica eziologica dell'incidente, escludendo fosse stata dimostrata la concreta presenza di un avvallamento tale, per consistenza, da poter essere ritenuto causalmente significativo in senso proprio (pag. 2 della sentenza impugnata); questa, a ben vedere, la ragione decisoria dirimente fatta propria; ciò detto, è stato reiteratamente ribadito (cfr.
Cass., 10/09/2019, n. 22525, Cass., 07/11/2019, n. 28619, Cass., 18/02/2021, n. 4304) che, in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116, cod. proc. civ., opera sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché, in questa chiave, la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di RG n 31815 del 2021 4 Cons. rel. Paolo D6rreca norme processuali, bensì un errore di fatto, che dev'essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass., 12/10/2017, n. 23940), fermo, pertanto, il limite dell'art. 348 ter, quinto comma, cod. proc. civ., qui operante; ora, se la violazione dell'art. 116, cod. proc. civ., è idonea per altro verso a integrare il vizio di cui all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ., solo quando il giudice di merito disattenda il sopra ricordato principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all'opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta a un diverso regime; viceversa, la violazione dell'art. 115, cod. proc. civ., può essere dedotta come analogo vizio solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha finito (senza, logicamente, manifesti travisamenti dei fatti emersi) per attribuire maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (cfr.
Cass., 10/06/2016, n. 11892, Cass., Sez. U., 05/08/2016, n. 16598, pag. 33); la stessa violazione dell'art. 2697, cod. civ., si configura solamente quando il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l'onere della prova a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni (Cass., Sez. U., 05/08/2016, n. 16598, pag. 35, e succ. conf. come, ad esempio, Cass., 23/10/2018, n. 26769 e Cass., 15/05/2020, n. 8994, Cass., 30/09/2021, n. 26533); ma, nel caso, tutto ciò non è avvenuto, dovendosi rimarcare che il Tribunale ha posto l'onere della prova del nesso eziologico, quindi escluso, a carico, correttamente, della parte istante;
RG n 31815 del 2021 5 Cons. rel. Paolo Porreca ne consegue che il ricorso finisce per essere diretto a una rilettura istruttoria estranea alla presente sede di legittimità; spese secondo soccombenza;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di parte controricorrente liquidate in euro 1.500,00, oltre al 15% di spese forfettarie, 200,00 euro per esborsi, e accessori legali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Roma, 20 settembre 2022. Il Prékente (Dott. E