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Ordinanza — n. 34162/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows opposition to tax warrant by remanding case after clarifying burden of proof rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34162/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the appeal against a lower court's dismissal of a tax opposition, ruling that the opposition was timely and substantive. The appellant argued the tax authority failed to notify the underlying warrant and denied the debt itself, while the authority contended the opposition was procedurally late. The Court held that the opposition constituted a denial of the debt requiring the authority to prove the credit, thus remanding the case for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 617 c.p.c.; Art. 3 R.D. n. 639/1910: An opposition to a tax warrant filed within the statutory period to deny the underlying credit shifts the burden of proof to the tax authority, negating any presumption of validity in the subsequent litigation phase.

Parole chiave

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opposition to tax warrant burden of proof reversal timeliness of opposition tax enforcement procedure presumption of validity remittal to lower court fiscal liability denial opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 617 c.p.c.
Paolo Porreca (21 ne deriva che la domanda non poteva ritenersi solo quella di un'opposizione ex art. 617, cod.
Art. 3 R.D. n. 639/1910
Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod.
Art. 2697 c.c.
Art. 112 c.p.c.
Art. 366 n. 6 c.p.c.
conf.); ciò posto, parte ricorrente, nella corretta cornice regolata dall'art. 366, n.
art. 380 bis cod. proc. civ
Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che: con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt.
art. 2697 c.c
art. 111 Cost

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U., 20/02/2007, n. 3840
Cass., 08/04/2021, n. 9381
- che essa possa permanere anche nella successiva fase contenziosa, in seno alla quale il rapporto deve essere oggetto di prova secondo le regole ordinarie (Cass., 08/04/2021, n. 9381, Cass., 16/05/2016, n.
Cass., 16/05/2016, n. 9989
9381, Cass., 16/05/2016, n. 9989); dunque, negando il credito, parte odierna ricorrente aveva ed ha opposto l'ingiunzione, nei termini dal primo atto assunto come legittimamente notificato (pag.
Cass., 06/12/2021, n. 38587
Cass., 06/05/2021, n. 12031
Cass., 06/05/2021, n. 12031); ed è su queste più corrette basi che il giudice del rinvio dovrà pronunciarsi; spese al giudice del rinvio;RG n 28864 del 2021 Cons.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 28864-2021 proposto da: NEW DREAM VINCIGUERRA DI RENGA ANNAMARIA & C. SAS 03347180618, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato VINCENZO D'ERRICO; - ricorrente- contro AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO DI IMPRESA SPA 05678721001, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. DE PRETIS 86, presso lo studio dell'avvocato PAOLA NUNZIATA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CRISTIANA CASETTA; - controricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - avverso la sentenza n. 1569/2021 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE, depositata il 07/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

PAOLO PORRECA. Ric. 2021 n. 28864 sez. M3 - ud. 20-09-2022 -2- ‘1O:1P- 3:SZ,*'-írt-'"%• Corte di cassazione Sesta sezione civile - sottosezione Terza Considerato che: la New Dream Vinciguerra di Renga Annamaria &e. s.a.s. ricorre, sulla base di quattro motivi, corredati da memoria, per la cassazione della sentenza n. 1569 del 2021 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere esponendo che: - aveva ricevuto, da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione per conto dell'Agenzia Invítalia, notifica di una cartella esattoriale cui era sottesa un'ingiunzione ex r.d. n. 639 del 1910 mai notificata; - si era quindi opposta alla cartella deducendo l'inesistente notifica del sotteso titolo esecutivo in uno all'insussistenza del credito e quindi del diritto di procedere ad esecuzione forzata; - il Tribunale, dopo aver rigettato l'istanza di sospensiva con provvedimento riformato dal Collegio che l'aveva invece accolta, aveva qualificato l'opposizione ai sensi dell'art. 617, cod. proc. cìv., dichiarandola tardiva; resiste con controricorso l'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa, Invitalia;

Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che: con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla formulata domanda di accertamento negativo del credito e del diritto di procedere ad esecuzione forzata, pretesa non meglio conosciuta per l'omessa notifica dell'ingiunzione fiscale; con il secondo e terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, r.d. n. 639 del 1910, 32, d.lgs. n. 150 del 2011, RG n 28864 del 2021 Cons. rel.

Paolo Porreca 17, commi 3-bis e 3-ter, d.lgs. n. 46 del 1999, 615, 617, cod. proc. civ., poiché l'opposizione, proposta nei trenta giorni previsti per avversare l'ingiunzione fiscale, era stata introdotta proprio per negare la pretesa creditoria affermata dalla controparte e non solo per contestare la mancata notificazione del titolo esecutivo; con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 145, 146, 160, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato nell'ulteriore statuizione per cui, ferma la tardività affermata erroneamente, la notifica dell'ingiunzione sarebbe stata nulla e non inesistente, con conseguente sanatoria a mezzo dell'intervenuta opposizione, posto che la deducente aveva negato il credito quale preteso di cui, in assenza di rituale notifica, non conosceva il compiuto contenuto;

Rilevato che: il ricorso è fondato per quanto di ragione; i motivi possono esaminarsi congiuntamente per connessione; va premesso che: - il ricorso straordinario per cassazione è ammissibile in ragione della qualificazione della domanda data dal Tribunale e del principio dell'apparenza processuale (cfr. di recente, ad esempio, Cass., 06/12/2021, n. 38587); - la statuizione del Tribunale utilmente impugnata è quella di tardività dell'opposizione formale, posto che, una volta dichiarata quell'inammissibilità, le ulteriori considerazioni in ordine alla sanatoria della notifica dell'ingiunzione ritenuta nulla, e dunque all'impossibilità di accogliere l'opposizione per come formulata, debbono ritenersi come non date (Cass., Sez.

U., 20/02/2007, n. 3840 e succ. conf.); ciò posto, parte ricorrente, nella corretta cornice regolata dall'art. 366, n. 6, cod. proc. civ., riporta il contenuto dell'atto introduttivo con cui non si era limitata a dedurre l'omessa notifica del titolo esecutivo, ma aveva negato altresì il diritto di procedere ad esecuzione forzata e lo stesso credito;RG n 28864 del 2021 Cons. rel. Paolo Porreca (21 ne deriva che la domanda non poteva ritenersi solo quella di un'opposizione ex art. 617, cod. proc. civ., bensì anche un'opposizione all'esecuzione ovvero, più correttamente, un'opposizione ad ingiunzione fiscale; e in effetti, la convenuta in giudizio di opposizione a ingiunzione ex art. 3 del r.d. n. 639 del 1910 per l'accertamento di un credito riconducibile ai rapporti obbligatori di diritto privato, assume la posizione sostanziale di attrice, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente, una volta provati quelli, deve dimostrare la loro inefficacia ovvero l'esistenza di cause modificative o estintive degli stessi, e non rileva al riguardo che la menzionata ingiunzione cumula in sé la natura e funzione di titolo esecutivo unilateralmente formato nell'esercizio di un peculiare potere di autoaccertamento e di atto prodromico all'inizio dell'esecuzione coattiva, poiché ciò non implica che nel giudizio di opposizione l'ingiunzione sia assistita da una presunzione di verità, dovendo piuttosto ritenersi che la posizione di vantaggio riconosciuta con l'ingiunzione stessa sia limitata al momento della formazione unilaterale del titolo esecutivo, restando escluso - perché ingiustificato in riferimento a dati testuali e a un'esegesi costituzionalmente orientata in relazione all'art. 111 Cost. - che essa possa permanere anche nella successiva fase contenziosa, in seno alla quale il rapporto deve essere oggetto di prova secondo le regole ordinarie (Cass., 08/04/2021, n. 9381, Cass., 16/05/2016, n. 9989); dunque, negando il credito, parte odierna ricorrente aveva ed ha opposto l'ingiunzione, nei termini dal primo atto assunto come legittimamente notificato (pag. 3 della sentenza gravata), imponendo alla controparte la prova del credito (fermo rimanendo che il termine ex art. 3 r.d. 639 del 1910 non è ritenuto perentorio:

Cass., 06/05/2021, n. 12031); ed è su queste più corrette basi che il giudice del rinvio dovrà pronunciarsi; spese al giudice del rinvio;RG n 28864 del 2021 Cons. rel. Paolo Poca

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché, in diversa composizione, pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimità. Roma, 20 settembre 20