Italian Court remands expulsion appeal case to lower court due to missing proof of timely filing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation remanded the case to a new hearing to obtain missing documents regarding the appeal's postal delivery. The lower court had declared the appeal inadmissible because it was filed after the 30-day deadline, despite the appellant claiming it was sent earlier. The Supreme Court found no evidence in the file to prove the appeal was timely filed and ordered the lower court to acquire the relevant postal documents before ruling again.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 18, c.3, d.lgs. n. 150/11; Art. 13, c.8, d.lgs. n. 286/98: When the record lacks evidence proving an appeal against an expulsion decree was filed within the statutory period, the lower court must remand the case to acquire the necessary documents before deciding on admissibility.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 5364-2022 proposto da: ASSAL MOHAMMED YASSINE, elett.te domiciliato presso l'avv. SIMONE GIUSEPPE BERGANIINI dal quale è rappres. e difeso, con procura speciale in atti; - ricorrente - -contro- MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - resistente - -contro- PREFETTURA UTG DI VERONA, PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE; - Intimate - avverso l'ordinanza n. 21/2022 del GIUDICE DI PACE di VERONA, depositata il 31/01/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'01/07/2022 dal Consigliere relatore, dott.
ROSARIO CAIAZZO. RILEVATO CHE Con provvedimento depositato il 31.1.2022 il giudice di pace di Verona ha dichiarato inammissibile il ricorso di Assai Mohammed Yassíne avverso il decreto d'espulsione emesso dal Prefetto, osservando che: come rilevato dalla prefettura, il ricorso era stato depositato il 2.12.21, mentre il provvedimento impugnato era stato (emesso e) notificato il 28.10.21, sicché non era stato rispettato il termine di 30 gg., di cui all'art. 18, c.3, d.lgs. n. 150/11. Assai Mohammed Yassine ricorre in cassazione con unico motivo.
Il Ministero dell'Interno si è costituito al solo fine di partecipare all'eventuale udienza di discussione; non si sono costituite le altre parti intimate. RITENUTO CHE L'unico motivo denunzia violazione degli artt. 13, c.8, d.lgs. n. 286/98,18, c.3, d.lgs. n. 150/11, per aver il giudice di pace ritenuto tardivo il ricorso, sebbene proposto con lettera racc. spedita il 26.11.2021, poi pervenuta in cancelleria il 2.12.21, per cui alla data suddetta il termine di 30 gg. non era ancora decorso. Il collegio osserva che non risultano acquisiti i documenti sulla notifica del ricorso al giudice di pace, per cui è causa, sebbene indicati nel fascicolo in atti; pertanto, la causa va rinviata a nuovo ruolo per tale acquisizione.
Ric. 2022 n. 05364 sez. M1 - ud. 01-07-2022 -2-
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo che sia acquisito il fascicolo di parte ricorrente del giudizio innanzi al giudice di pace, contenente i documenti relativi alla spedizione postale del ricorso oggetto di causa. Così deciso nella camera dì consiglio dell'i lugli