Italian Supreme Court dismisses appeal due to formal withdrawal by the appellant company Niagara s.r.l. before judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal admissible but immediately extinguished the proceedings due to the appellant's formal withdrawal. Niagara s.r.l. filed a withdrawal under Article 390 of the Civil Procedure Code, which the opposing bankruptcy administrator also accepted. Consequently, the court ruled that no further judgment on the merits was necessary and the case was terminated.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of an appeal by the appellant extinguishes the proceedings, rendering any substantive decision on the merits unnecessary.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso n. 4281 - 2021 R.G. proposto da: NIAGARA s.r.l. - c.f. 01019420361 - in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata, con indicazione dell'indirizzo p.e.c., in Modena, alla via Ugo da Carpi, n. 30, presso lo studio dell'avvocato Carlo Canti che disgiuntamente e congiuntamente all'avvocato Raffaella Sueri la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro CURATORE del fallimento della "Lavaspurgo di Imer e Federico Sogari e C." s.n.c. nonché di Imer Sogari e di Federico Sogari, in persona del dottor Giovanni Larini, rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in calce al controricorso dall'avvocato Giuseppe Sapio ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Barnaba Tortolini, presso lo studio del dottor Alfredo Placidi.
CONTRORICORRENTEavverso il decreto del Tribunale di Modena n. 1485/2020, udita la relazione nella camera di consiglio del 10 novembre 2022 del consigliere dott. Luigi Abete, dato atto che la ricorrente, "Niagara" s.r.I., ha depositato rituale rinuncia ex art.390 cod. proc. civ. datata 24.10.2022 al ricorso iscritto al n. 4281 - 2021 R.G.; preso atto che il controricorrente curatore del fallimento ha, con dichiarazione in data 25.10.2022, ritualmente aderito alla dichiarazione di rinuncia; ritenuto quindi che nulla osta alla declaratoria di estinzione; ritenuto che nessuna statuizione è da assumere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità; dato atto che non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell'art. 13 del medesimo d.p.r.; visti gli artt. 390 e 391 cod. proc. civ.;
P.Q.M.
la Corte dichiara l'estinzione per intervenuta rinuncia del giudizio di legittimità introdotto con il ricorso proposto dalla "Niagara" s.r.l. ed iscritto al n. 4281 - 2021 R.G. Così deciso in Roma il 10