Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 34137/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal against appeal order inadmissible as it challenges merits rather than procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34137/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant challenged the appellate order on substantive grounds rather than procedural defects. The appellant argued the first-instance court wrongly assigned liability, but the appellate court merely confirmed the factual findings without altering them. The court ruled that under Article 348 ter of the Code of Civil Procedure, such appeals are only permitted when the appellate decision contains its own procedural violations, not when it simply upholds the first-instance judgment.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 348 bis, Art. 348 ter c.p.c.: An appeal against an order declaring an appeal inadmissible under Art. 348 bis c.p.c. is admissible only for procedural violations inherent to the order itself, not for challenging the substantive merits of the underlying appeal decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal Art. 348 bis c.p.c. Art. 348 ter c.p.c. substantive challenge procedural violation responsabilità per caso fortuito lesione corporale dovuta a infortunio obbligo dell'assicuratore contro gli infortuni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2051 c.c.
Art. 348 bis c.p.c.
Art. 348 ter, comma 4 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
348 ter, comma 4, c.p.c., che permette, in tal caso, l'impugnazione della sentenza di primo grado per vizio di motivazione, facoltà esclusa qualora le ragioni delle decisioni di primo e secondo grado siano identiche quanto al giudizio di fatto" (Cass. 13835/ 2019;
articolo 2051 c.c
2.-Ha dunque agìto sostenendo la responsabilità della società convenuta ai sensi dell'articolo 2051 c.c..
articolo 348 bis c.p
La Otrcarelli ha dunque proposto appello, e la Corte di Appello di Bologna ha emesso ordinanza di inammissibilità ex articolo 348 bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 13835/2019
Cass. 26915/2020
Cass. Sez. Un. 1914/2016
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 15600-2021 proposto da: CICCARELJA ANTONLIUTA, domiciliata presso la cancelleria della CORTI', DI CASSAZIONI, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dagli avvocati RICCARDO MACCAIERRI, SI ,IZ(;IO 1)1 CI TIARA, I OR17,NZO ZAPPATI la__A; - ricorrente - contro SPESA INTEL] i Gl.N1l SPA ; - intimata- avverso l'ordinanza n. RG 13/2020 della CORTI', D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 05/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/09/2022 dal Conigliere Relatore Dott.

GI USI ,PPE, RITENUTO CHE 1.-Antonietta Cecarelli, come si desume dalla ordinanza impugnata piuttosto che dal ricorso, è caduta all'interno dei locali di proprietà di Eurospin - Spesa Intelligente spa, inciampando in un cordolo. 2.-Ha dunque agìto sostenendo la responsabilità della società convenuta ai sensi dell'articolo 2051 c.c.. La sua pretesa è stata però rigettata dal Tribunale di Bologna che hp attribuito a lei la responsabilità del danno, piuttosto che al custode. La Otrcarelli ha dunque proposto appello, e la Corte di Appello di Bologna ha emesso ordinanza di inammissibilità ex articolo 348 bis c.p.c. 3.-Ora la Cìccarelli ricorre avverso tale ordinanza, mentre la originaria convenuta, cui il ricorso risulta notificato per posta elettronica, non si è costituita.

CONSIDERATO CHE 4.-11 ricorso, che consta di un solo motivo e fa valere omessa o insufficiente motivazione, è inammissibile. 5.-Deve infatti ritenersi inammissibile "il ricorso per cassazione, con H quale si contesti un "error in judicando", contro l'ordinanza ex artt. 348 bis e ter c.p.c., motivata con la formulazione del giudizio prognostico di manifesta infondatezza nel merito dell'appello, per il sol fatto che essa, pur condividendo le ragioni della decisione appellata, contenga anche proprie argomentazioni, diverse da quelle prese in considerazione dal giudice di primo grado, perché tale possibilità è consentita dall'art. 348 ter, comma 4, c.p.c., che permette, in tal caso, l'impugnazione della sentenza di primo grado per vizio di motivazione, facoltà esclusa qualora le ragioni delle decisioni di primo e secondo grado siano identiche quanto al giudizio di fatto" (Cass. 13835/ 2019;

Cass. 26915/ 2020). Nella fattispecie, la ricorrente, anziché impugnare la decisione di primo grado, ha impugnato quella di appello, che è conforme all'altra e non contiene accertamenti in fatto diversi, né una diversa prospettazione dei fatti. Come è noto, in questo caso, l'ordinanza ex articolo 348 bis c.p.c. può essere impugnata solo per vizi suoi propri contenenti violazioni di norme processuali (Cass. Sez. Un. 1914/ 2016). Mentre qui è impugnata nel merito. Non vi è luogo a provvedere per le spese del presente giudizio di legittimità, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unifica