Cassation court dismisses appeal against civil liability judgment regarding road defects and victim's negligence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Fortunata Luccitti against the L'Aquila Court of Appeal's decision denying her compensation for a fall on a road. While the lower court acknowledged the existence of road depressions, it ruled that the causal link was unproven and the victim was negligent due to lack of visibility and failure to avoid the hazard. The court dismissed the appeal because the appellant's arguments regarding evidence evaluation and burden of proof were inadmissible as they did not contest the appellate court's established reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2051 c.c.; Art. 360 c.p.c.: The court of appeal's assessment of facts and evidence is binding unless vitiated by arbitrary reasoning; an appeal alleging errors in fact-finding or burden of proof is inadmissible if it fails to challenge the specific legal rationale adopted by the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 9740-2021 proposto da: tcarn FORTUNATA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCI1 LI Rl A della CORTh di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato DONIVNICO QUADRATO; - ricorrente - contro COMUNK di CV,LANO, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLKRIA della CORTI'. di CASSA/IONI, rappresentato e difeso dagli avvocati VITTORIO ATLANASIO, ANTONIO KSPOSITO; - controricorrenk - avverso la sentenza n. 134/2021 della CORTE D'APPH-1,0 di L'AQUILA, depositata il 27/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
GIUSITPE CRICENTI. Ric. 2021 n. 09740 sez. M3 - ud. 27-09-2022 -2- Ritenuto che 1.-Fortunata Luccitti è caduta, sulla via davanti casa, mentre l'attraversava per raggiungere la figlia, che l'aspettava in macchina, ed ha riportato ferite. Ha quindi agito nei confronti del Comune di Celano, luogo in cui è avvenuto l'incidente, il quale ha ottenuto la chiamata in giudizio della Elite Insurance Company Ltd, garante dell'ente. La Luccitti ha sostenuto di essere inciampata in avvallamenti e sconnessioni dovuti a lavori in corso e dunque ha attribuito la responsabilità dei danni proprio all'ente custode della strada. 2.-Si sono costituiti in giudizio sia il Comune di Celano che la compagnia sua garante, ed hanno chiesto il rigetto della domanda per difetto di loro responsabilità e per essere stata invece la caduta dovuta a disattenzione della stessa attrice. 3.-Il Tribunale di Avezzano ha accolto la domanda, ritenendo la presenza degli avvallamenti come un difetto di custodia del bene, mentre la Corte di Appello di L'Aquila ha ritenuto non pienamente provato il nesso di causa, perché non erano chiare le indicazioni sul punto esatto della caduta, ed ha altresì accertato difetto di diligenza della danneggiata nell'evitare il danno. 4.-Avverso tale sentenza ricorre la Luccitti con due motivi.
Il Comune di Celano, costituitosi con controricorso, chiede il rigetto del ricorso. Considerato che 5.- Il primo motivo di ricorso denuncia violazione dell'articolo 2051 c.c.. Secondo la ricorrente, la Corte di Appello, da un lato, non ha dato rilievo ad elementi, pur emersi nel giudizio, e fondamentali per la decisione, come il sopralluogo della polizia municipale, per altro verso, ha dato rilievo ad elementi ininfluenti, come la visibilità consentita dall'orario diurno. Ed ancora, la Corte di Appello avrebbe disatteso la nozione giurisprudenziale di insidia, che invece era integrata dallo stato dei luoghi, e non avrebbe infine tenuto conto che spettava ai convenuti provare il fortuito, mentre alcuna prova in tal senso essi hanno proposto e fornito.
Il motivo è inammissibile. i Intanto, è il frutto di un insieme di censure diverse: quella di erronea valutazione delle prove (dare rilievo ad alcune anziché ad altre), quella di erronea valutazione del concetto di insidia; quella di inversione dell'onere della prova. La ratio della decisione della Corte di Appello è nel senso che la danneggiata non ha pienamente provato il nesso di causa, ossia che l'incidente è avvenuto proprio per causa degli avvallamenti, ed inoltre ha rilevato che essi erano comunque pienamente visibili, e presumibilmente noti, in quanto la ricorrente abitava proprio difronte, cosi che erano altresì evitabili.
Data questa ratio, le censure mosse dalla ricorrente sono inammissibili: intanto perché non contestano una delle due rationes sopra evidenziate, e precisamente quella secondo cui la danneggiata non avrebbe provato il nesso di causa, avendo offerto una ricostruzione del fatto incompleta e, a volte, contraddittoria; inoltre in quanto censurano evidentemente l'apprezzamento dei fatti e delle prove, come effettuato dal giudice di merito. 6.- Il secondo motivo è speculare al primo: la ricorrente denuncia omesso esame di un fatto rilevante e controverso.
Sostiene che non è stato dato rilievo al verbale dei vigili che hanno rilevato la presenza degli avvallamenti, e si trattava di un fatto decisivo per il giudizio. Il motivo va disatteso. Intanto, non è allegato che si sia trattato di un fatto oggetto di discussione nel giudizio di appello, meglio, un fatto la cui importanza e decisività è stata oggetto di discussione. In secondo luogo, neanche può dirsi che si sia trattato di un fatto decisivo veramente: la presenza di "piccole sconnessioni e legger' avvallamenti (v. relazione di rvizio della Polizia Municipale riportata a pagina 9) rdn:ID fr17 infatti non è di per sé prova che essi siano stati la causa della caduta.
Infine, si tratta di un fatto in realtà implicitamente superato dalla valutazione della Corte di Appello, che, pur ammessi gli avvallamenti, e dunque pur non trascurando il verbale dei vigili, ha ritenuto, con accertamento in fatto, che essi erano evitabili, ossia che la caduta si è verificata per disattenzione della ricorrente, tale da costituire fatto liberatorio.Il ricorso va rigettato alla luce di quanto precede. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura di 2300,00 euro, oltre 200,00 euro di spese generali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a