Cassation court dismisses appeal regarding non-objection rule treating uncontestated allegations as proven facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court rejected the appellant's appeal against a lower court decision that dismissed her claim for damages due to a lack of timely objection to the defendant's allegation of subcontracting. The appellant argued that the non-objection rule did not constitute legal proof but merely a factor for judicial evaluation alongside other evidence. The court clarified that while the rule does not create legal proof, it allows the court to treat the uncontestated fact as proven in the absence of contrary evidence, thus upholding the lower court's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 115, Art. 166 c.p.c.; Art. 2697 c.c.: The principle of non-objection does not constitute legal proof but permits the court to deem an uncontestated fact proven when no contrary evidence is presented.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 8747-2021 proposto da: GABRIFI, Un'A MARIA, domiciliata presso la cancelleria della COME DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato li DL PERNA, - ricorrente - contro AcQumcyrro G11151 7, SPA , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA sAcctiNTH 9, presso lo studio dell'avvocato UI ASSE, COREA, rappresentata e difesa dall'avvocato GIANLUCA - contro ricorrente - avverso la sentenza n. 44/2021 della (()RIF 1)'APPII,I,0 di BARI, depositata il 13/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
GI USI -WL CRICENTI. Ric. 2021 n. 08747 sez. M3 - ud. 27-09-2022 -2- RITENUTO CHE 1.-Maria Gabriel Thea ha agito in giudizio nei confronti della società "Acquedotto Pugliese" a cui ha chiesto il risarcimento dei danni subìti, nel proprio immobile, a causa dei versamenti di liquami provocati da una ostruzione del sistema fognario: gli operai intervenuti ad eliminare tale ostruzione hanno errato nell'agire a monte anziché a valle, ed hanno dunque sospinto i liquami verso l'abitazione della ricorrente. 2.-La società Acquedotto Pugliese si è costituita ed ha eccepito di non essere lei la responsabile del danno, avendo piuttosto affidato in appalto i lavori alla società Minedil srl.
Sulla base di tale eccezione il Tribunale di Foggia ha rigettato la domanda, sul presupposto che l'eccezione della convenuta- di avere dato i lavori in appalto- non era stata affatto, se non tardivamente, contestata dalla attrice, e doveva dunque ritenersi un fatto ammesso e provato. Maria Thea Gabriel ha proposto appello, che però è stato rigettato sulla base delle medesime ragioni addotte dal giudice di primo grado. 3.-Ora, la Gabriel propone ricorso con un motivo di censura. Ne chiede il rigetto la società Acquedotto Pugliese, con controricorso e relativa memoria.
CONSIDERATO CHE 4.-L'unico motivo di ricorso denuncia violazione degli articoli 115 e 166 c.p.c., nonché 2697 c.c. Si articola su diversi argomenti, rivolti a contestare la ratio decidendi sulla questione della mancata contestazione e del valore probatorio di essa. In primo luogo, la ricorrente osserva che non v'era alcunché da contestare esplicitamente, dal momento che la società convenuta non aveva allegato il contratto di appalto con cui affidava a terzi i lavori del sistema fognario: non essendovi allegazione del fatto, quest'ultimo non era da contestare (p.7).
Inoltre, la ricorrente contesta la regola di giudizio quanto ai suoi effetti: sostiene che il principio di non contestazione non comporta che i fatti debbano ritenersi assolutamente provati, ossia non introduce una prova legale, ma una prova che va valutata unitamente alle altre, mentre la causa sarebbe stata decisa solo in base al principio di non contestazione. Il motivo è infondato. Altro è il fatto, altra la sua prova. La società convenuta aveva allegato il fatto, ossia l'avere delegato a terzi i lavori che hanno causato il danno; semmai non aveva dato prova di tale fatto, allegando il contratto di appalto: la ricorrente avrebbe dovuto prendere posizione proprio davanti alla allegazione del fatto estintivo.
In mancanza di tale contestazione, il fatto, pur non provato pienamente da chi lo ha allegato, si intende ammesso, e tale ammissione ha valore di prova. Non si può poi dire che la corte di merito ha considerato l'effetto scaturente dalla mancata contestazione come una prova legale, ossia una prova la cui LA '" efficacia è predeterminata dalla legge: risulta invece che ha applicato la regola secondo la sua corrente interpretazione. Ossia: ha preso atto che la convenuta aveva allegato un fatto estintivo della pretesa attrice, in modo sufficientemente completo, ossia deducendo di avere dato in appalto a terzi i lavori che hanno provocato il danno, ed ha concluso che la mancata contestazione (in realtà è stata tardiva) di tale fatto fa prova di esso (Cass. 26908/ 2020).
Non si tratta di attribuire alla non contestazione l'efficacia di prova legale, bensì di attribuirle efficacia di prova, e di affermare, in mancanza di segni contrari, che il fatto non contestato è provato. Il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura di 5000,00 euro, oltre 200,00 euro di spese legali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quel