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Ordinanza Interlocutoria — n. 34116/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits case to public hearing due to deceased party and complex revocatory action issues.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 34116/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remitted the interlocutory decision to a public hearing due to the death of a party and the complexity of the arguments. The appellants argued that the Ministry's interest in the revocatory action vanished after the seized properties were sold, while the Ministry maintained its standing based on the debt's existence at the time of filing. The court declined to rule immediately, noting the deceased party's specific interest in the debt's non-transmissibility and the intricate procedural facts requiring full oral debate.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: When a party dies during proceedings and the subject matter involves specific personal interests or complex factual matrices, the case must be remitted to public hearing for proper examination.

Parole chiave

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revocatory action interest to sue deceased party public hearing remittal patrimonial guarantee beni di famiglia confisca dei beni responsabilità per debiti ereditari

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n.
Art. 380-bis c.p.c.
Rileva la Corte, innanzitutto, che nella memoria di cui all’art. 380-bis c od.
Art. 555 c.p.c.
Art. 586 c.p.c.
Art. 92 c.p.c.
civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 92 cod.
Art. 2901 c.c.
il Ministero dell’interno convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, i coniugi Fausto Gianni e Maria Gabriella Macchia chiedendo che fosse dichiarato inefficace nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 2901 cod.
art. 702-bis cod. proc. civ
Con ricorso ai sensi dell’art. 702-bis cod. proc. civ.
art. 2901 cod. civ
civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 cod. civ., in riferimento all’elemento della sussistenza del credito.
art. 92 cod. proc. civ
civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 92 cod. proc. civ., sul rilievo che la Corte d’appello, anziché dichiarare la carenza di interesse ad agire del Ministero, ha disposto la prosecuzione del giudizio ed ha condannato gli odierni ricorrenti anche alle relative spese di lite.
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.8334/2021 R.G. proposto da : GIANNI FAUSTO e MACCHIA MARIA GABRIELLA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA RADICOFANI 140, presso lo studio dell’avvocato LOVELLO ORNELLA, rappresentati e difesi dall'avvocato SANTILLI ENRICO -ricorrenti- contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 6748/2020depositata il 29/12/2020 .

R.G. 8334/2021 Cron. Rep. C.C. 19/10/2022 C.C. 14/4/2022 RINVIO ALLA PUBBLICA UDIENZA. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/10/2022 dal Consigliere FRANCESCO MARIA CIRILLO. FATTI DI CAUSA 1. Con ricorso ai sensi dell’art. 702-bis cod. proc. civ. il Ministero dell’interno convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, i coniugi Fausto Gianni e Maria Gabriella Macchia chiedendo che fosse dichiarato inefficace nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., l’atto del 31 maggio 2010 col quale i convenuti avevano conferito in fondo patrimoniale, per fare fronte ai bisogni della loro famiglia, le quote di alcuni beni immobili di proprietà del marito.

A sostegno della domanda espose che quei beni erano già stati oggetto di un sequestro conservativo a garanzia di una sentenza di condanna emessa dalla Corte dei conti in sede di appello, con la quale il Gianni era stato condannato a pagare all’Erario la metà della somma di euro 1.497.725. Il Ministero aggiunse che l’atto di costituzione del fondo patrimoniale era idoneo a pregiudicare le sue ragioni di credito e che il Gianni era consapevole di tale pregiudizio. Si costituirono in giudizio i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda e rilevando che il pignoramento derivante dal citato provvedimento di sequestro conservativo si era perento per mancato deposito dell’istanza di vendita.

Il Tribunale accolse la domanda, dichiarò l’inefficacia dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale e condannò i convenuti al pagamento delle spese di lite.

2. La pronuncia è stata impugnata dai coniugi soccombenti e la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 29 dicembre 2020, ha rigettato il gravame, confermando la decisione del Tribunale e condannando gli appellanti al pagamento delle ulteriori spese del grado. Ha osservato la Corte territoriale, per quanto di interesse in questa sede, che la presunta carenza di interesse del Ministero, eccepita dagli appellanti, in realtà non sussisteva. Nell’azione revocatoria, infatti, l’interesse insorge sulla base di qualunque evento in grado di porre a rischio la garanzia patrimoniale del debitore. Nel caso in esame, quindi, benché i beni conferiti nel fondo patrimoniale fossero stati oggetto di una procedura espropriativa e successivamente aggiudicati e trasferiti, tale interesse sussisteva ugualmente, dovendo lo stesso essere valutato ex ante, cioè in riferimento al momento in cui l’azione revocatoria viene proposta.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Roma ricorrono Fausto Gianni e Maria Gabriella Macchia con unico atto affidato a tre motivi. Resiste il Ministero dell’interno con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., e il difensore dei ricorrenti ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 555 e 586 cod. proc. civ., sostenendo che sarebbe venuto meno l’interesse ad agire da parte del Ministero in relazione all’intervenuta vendita dei beni oggetto del fondo patrimoniale.

Osservano i ricorrenti che il giudizio di opposizione all’esecuzione da loro promosso avverso l’atto di pignoramento dei beni oggetto del fondo patrimoniale non era stato sospeso dal G.E. né dal Collegio in sede cautelare, per cui quei beni erano stati espropriati e venduti, benché la successiva fase di merito del giudizio si fosse conclusa con sentenza di accoglimento dell’opposizione, confermata in sede di appello (sarebbe pendente il ricorso per cassazione avverso tale decisione). L’aggiudicazione dei beni e il successivo decreto di trasferimento dei medesimi avrebberofatto venire meno l’interesse ad agire in capo al Ministero.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 92 cod. proc. civ., sul rilievo che la Corte d’appello, anziché dichiarare la carenza di interesse ad agire del Ministero, ha disposto la prosecuzione del giudizio ed ha condannato gli odierni ricorrenti anche alle relative spese di lite.

3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 cod. civ., in riferimento all’elemento della sussistenza del credito. Osservano i ricorrenti che il successivo evolversi della realtà processuale, in base alla quale i beni destinati al fondo patrimoniale sono stati oggetto di procedura esecutiva e nel frattempo venduti, farebbe sì che il credito del Ministero non sussist a più e, con esso, neppure la necessità di conservazione della garanzia patrimoniale.

4. Rileva la Corte, innanzitutto, che nella memoria di cui all’art. 380-bis c od. proc. civ. il difensore dei ricorrenti ha dato atto che il ricorrente Fausto Gianni è venuto a mancare nelle more del procedimento e ha rilevato che tale circostanza assumerebbe specifico interesse ai fini della decisione, posto che il credito sul quale il Ministero ha fondato il presente giudizio deriva da una condanna della Corte dei conti a carico del Gianni e che il relativo debito sarebbe intrasmissibile agli eredi.

5. La complessità dei motivi di ricorso, unita a quest’ultima circostanza, determinano l’opportunità che la decisione venga rimessaalla pubblica udienza presso la Terza Sezione Civile.

P.Q.M.

La Corte rinviala decisione del