Italian Court remands case to civil section regarding administrative penalties for recreational boat usage.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal and remanded the case to the Second Subsection of the Sixth Civil Section. The appellant, a boat rental company owner, challenged administrative fines for alleged violations of the Navigation Code, arguing his boat was used for promotional purposes rather than commercial transport. The lower courts rejected the testimonial evidence regarding the boat's promotional use and upheld the fines based on the lack of commercial invoices relative to the number of races attended. The Supreme Court found the appeal procedurally misplaced, ruling that administrative penalty oppositions must be handled by a specific civil subsection rather than the general cassation procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 2 comma 4 D.lgs. 171/2005; Art. 55 D.lgs. 171/2005: Appeals against administrative penalty orders must be transmitted to the competent civil subsection for opposition proceedings, not the general cassation section.
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a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 27588-2021 R.G. proposto da: SENES ITALO, rappresentato e difeso da ll’avvocato BENEDETTO ARRU (RRABDT57M16I452E), domiciliato ex lege presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; -ricorrente- nei confronti di CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO TORRES - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12; Oggetto: Opposizione a sanzioni amministrative -intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di SASSARI n. 100/2021 depositata il 12/03/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/10/2022 dal Consigliere MARILENA GORGONI. Rilevato che: Italo Senes, in proprio e in qualità di legale rappresentante della ditta individuale denominata Albaruja di Senes Italo, ricorre per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Sassari n. 100/2021, depositata in data 12 marzo 2021, formulando due motivi; la Capitaneria di Porto Torres - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si costituisce solo per partecipare all’eventuale discussione pubblica; il ricorrente afferma di avere acquistato, nel maggio del 2010, l’imbarcazione a vela, targata PT998D , per darla in locazione; a tale scopo l’aveva riparata ed adeguatamente allestita per le competizioni veliche ed aveva avviato l’attività commerciale con la stipula dei primi contratti di locazione; in seguito, aveva deciso di reperire nuova clientela tra i praticanti dello sport velico, impegnandosi a far conoscere le ottime prestazioni dell’imbarcazione nelle competizioni veliche (per le quali era stata appositamente attrezzata e allestista), talvolta, affidandola a skipper già presenti nell’equipaggio, con l’unico impegno di accollarsi le spese di partecipazione e gli oneri assicurativi; nonostante gli sforzi profusi l’attività imprenditoriale non aveva avuto la sperata affermazione, talché Italo Senes si era determinato a porre fine all’attività intrapresa, non prima di avere ricevuto 26 verbali di contestazione per asserite violazioni dell’art. 2, comma 4, del d.lgs. n.171/2005, consistite nella partecipazione dell’imbarcazione ad altrettante regate veliche, cui era seguita la notifica delle ordinanze ingiunzioni, per complessivi € 53.716,00; la ditta Albaruja, ormai priva di risorse, aveva proposto ricorso ex art. 6 d.lgs. 150/2011, per l’annullamento delle ordinanze ingiunzione nn. 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240 e 241 nonché delle sanzioni amministrative congiuntamente comminate, lamentando la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 55 del d.lgs. 171/2005, che, nel disciplinare l’esercizio abusivo delle attività commerciali con unità da diporto, testualmente prescrive:
“Chiunque esercita le attività di cui all'articolo 2, comma 1, del presente codice senza l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo ovvero utilizza unità da diporto per attività diverse da quelle cui sono adibite o esercita con unità da diporto le attività di trasporto di persone a titolo oneroso di cui agli articoli da 396 a 418 del codice della navigazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2775 euro a 11017 euro”; il ricorso era stato rigettato dal Tribunale di Sassari, con la sentenza n. 533/2019, che aveva ritenuto sussistenti i presupposti di fatto e di diritto richiamati nelle impugnate ordinanze- ingiunzione, in quanto, nel periodo di imposta considerato, la ditta aveva emesso solo tre fatture per l’anno 2012 per compensi di locazione e, per contro, l’imbarcazione era stata utilizzata per partecipare a più manifestazioni veliche negli anni 2012, 2013, 2014 e 2015, quindi, non per scopi commerciali , ma per scopi ludico-ricreativi, con conseguente inquadramento della fattispecie nell’alveo della disposizione di cui all’art. 2 comma 4 e dell’art. 55 del d.lgs. 171/05. la Corte d'Appello di Sassari, con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso, ha rigettato il gravame confermando la decisione del Tribunale; avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
Considerato che:
1) con il primo motivo è dedotta la «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 244 c.p.c. », perché nonostante si fosse offerto di dimostrare per testi che la partecipazione dell’imbarcazione ad alcune regate era avvenuta esclusivamente a scopo promozionale, il giudice d'appello aveva confermato l’inammissibilità della prova testimoniale ed era caduto nell’errore di ritenere che l’onere della prova gravassesulla parte opponente;
2) con il secondo motivo alla sentenza impugnata è addebitata «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 comma 1 D.lgs 171/2005 e art. 55 del D.Lgs. 171/2005 (codice della navigazione da diporto);
3) il Collegio ritiene che il ricorso, riguardando l’opposizione a sanzioni amministrative, debba essere trasmesso alla Sottosezione seconda della Sesta sezione civile, tabellarmente competente. PQM La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo e trasmette il ricorso alla Sottosezione seconda della Sesta sezione civile. Così deciso nella camera di Consiglio della Sesta