Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 34105/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against second instance judgment for omitting cost allocation to the Prefecture of Rome.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34105/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation accepted the first ground of appeal regarding the omission of cost allocation against the Prefecture of Rome, while dismissing the second ground as absorbed. The appellant argued that the lower court failed to rule on costs despite his total victory against the Prefecture, violating procedural principles. The court held that such an omission constitutes a substantive defect requiring cassation rather than a correctable material error.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 91, 92, 112 c.p.c.; The omission of a ruling on costs in a decisive judgment constitutes a substantive defect requiring cassation, as it cannot be corrected as a mere material error when the judgment implicitly assigns costs to the losing party.

Parole chiave

Generato dall'IA
omission of cost ruling substantive defect material error correction procedural omission cassation grounds abbandono del procedimento per infrazione stradale opposizione impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 91 c.p.c.
Art. 92 c.p.c.
Art. 112 c.p.c.
Art. 287 cod. proc. civ.
art. 380-bis cod. proc. civ
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez.5, Sentenza n. 13513 del 23/06/2005
civ., ma vizio di omessa pronuncia da farsi valere solo con i mezzi d'impugnazione” (Cass. Sez.5, Sentenza n. 13513 del 23/06/2005, Rv.
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12297 del 14/12/1993
Cass. Sez.3, Sentenza n. 4012 del 19/02/2013
484712; Cass. Sez.3, Sentenza n. 4012 del 19/02/2013 , Rv.
Cass. Sez.2, Ordinanza n. 9785 del 25/03/2022
625121; Cass. Sez.2, Ordinanza n. 9785 del 25/03/2022, Rv.
Cass. Sez.U, Sentenza n. 16415 del 21/06/2018
Cass. Sez.U, Sentenza n. 16415 del 21/06/2018, Rv.
Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 16959 del 24/07/2014
Cass. Sez.6, Ordinanza n. 15650 del 27/07/2016
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1323-2022 proposto da: TORRINI VITTORIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA PINETA SACCHETTI n. 201, presso lo studio dell'avv. GIANLUCA FONTANELLA, che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende -resistente - nonchè contro PREFETTURA DI ROMA -intimata - avverso la sentenza n. 11158/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 28/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/11/2022 dal Consigliere Dott.

STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Torrini Vittorio ha proposto opposizione avverso una serie di cartelle di pagamento per sanzioni relative a violazioni del codice della strada, eccependo la mancata notificazione degli atti presupposti, emessi da Roma Capitale e Prefettura di Roma, nonché la prescrizione della pretesa di pagamento. Con sentenza n. 28938/2018 il Giudice di Pace di Roma ha parzialmente accolto l’opposizione. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Roma ha parzialmente accolto l’impugnazione proposta da Torrini avverso la decisione di prime cure, annullando due ulteriori cartelle di pagamento per intervenuta prescrizione del credito.

Per quanto ancorarileva, il giudice di seconda istanza ha tuttavia compensato le spese tra l’appellante, da un lato, e Roma Capitale ed Agenzia delle Entrate – Riscossione, dall’altro lato, senza nulla disporre in relazione alla posizione processuale della Prefettura di Roma, nei cui confronti l’odierno ricorrente era risultato, per effetto della decisione del Tribunale, totalmente vittorioso. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Torrini Vittorio, affidandosi a due motivi. Il Ministero dell’Interno ha depositato memoria per la partecipazione all’udienza di discussione.

La Prefettura di Roma, intimata, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV. ACCOGLIMENTO del primo motivo di ricorso e ASSORBIMENTO del secondo. Torrini Vittorio ha proposto opposizione avverso una serie di cartelle di pagamento per sanzioni relative a violazioni del codice della strada, eccependo la mancata notificazione degli atti presupposti, emessi da Roma Capitale e Prefettura di Roma, nonché la prescrizione della pretesa di pagamento.

Con sentenza n. 28938/2018 il Giudice di Pace di Roma ha parzialmente accolto l’opposizione. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Roma ha parzialmente accolto l’impugnazione proposta da Torrini avverso la decisione di prime cure, annullando due ulteriori cartelle di pagamento per intervenuta prescrizione del credito. Per quanto ancora rileva, il giudice di seconda istanza ha tuttavia compensato le spese tra l’appellante, da un lato, e Roma Capitale ed Agenzia delle Entrate – Riscossione, dall’altro lato, senza nulla disporre in relazione alla posizione processuale della Prefettura di Roma, nei cui confronti l’odierno ricorrente era risultato, per effetto della decisione del Tribunale, totalmente vittorioso.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Torrini Vittorio, affidandosi a due motivi. La Prefettura di Roma, intimata, non ha svolto attività difensiva. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 91, 92 e 112 c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe dovuto regolare le spese del doppio grado, relativamente al rapporto processuale tra il Torrini e la Prefettura di Roma, sulla base del principio della soccombenza. La censura è fondata. Come rilevato dal ricorrente (cfr. pag. 11 del ricorso), “La mancata statuizione sulle spese del giudizio integra una vera e propria omissione di carattere concettuale e sostanziale e costituisce un vizio della sentenza, stante la mancanza di qualsiasi decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che è stata ritualmente proposta e che richiede pertanto una pronuncia di accoglimento o di rigetto.

Ne consegue che l'omessa pronuncia sulle spese in un provvedimento a contenuto decisorio che definisce il giudizio non costituisce mero errore materiale emendabile con la speciale procedura di correzione prevista dagli artt. 287 e ss. cod. proc. civ., ma vizio di omessa pronuncia da farsi valere solo con i mezzi d'impugnazione” (Cass. Sez.5, Sentenza n. 13513 del 23/06/2005, Rv. 582009; cfr. anche Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 12297 del 14/12/1993, Rv. 484712; Cass. Sez.3, Sentenza n. 4012 del 19/02/2013 , Rv. 625121; Cass. Sez.2, Ordinanza n. 9785 del 25/03/2022, Rv. 664323 ).

La possibilità di accedere al diverso rimedio della correzione dell’errore materiale, infatti, è condizionata al fatto che “… in parte motiva il giudice abbia espresso la propria volontà di porle a carico della parte soccombente …” (cfr. Cass. Sez.U, Sentenza n. 16415 del 21/06/2018, Rv. 649295), poiché in tale eventualità la motivazione integra, logicamente, il dispositivo, evidenziando la sussistenza non già di “… un contrasto tra motivazione e dispositivo, ma solo una dimenticanza dell'estensore” (cfr. Cass. Sez. 2 , Ordinanza n. 16959 del 24/07/2014 , Rv. 631818 e Cass.

Sez.6 - 2, Ordinanza n. 15650 del 27/07/2016, Rv. 640597). Il secondo motivo, con il quale il ricorrente si duole dell’implicita compensazione delle spese anche nei confronti della Prefettura, è evidentemente assorbito dall’accoglimento della prima doglianza“. Il Collegio condivide la proposta del relatore. Il primo motivo del ricorso va dunque accolto, con assorbimento del secondo, cassazione della decisione impugnata, in relazione alla censura accolta, e rinvio della causa al Tribunale di Roma, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM la Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa al Tribunale di Roma, in differente composizione, anche per le spese