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Ordinanza — n. 34103/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the lower court correctly applied the principle of losing party for costs allocation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34103/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's decision to allocate litigation costs based on the principle of the losing party. The appellant argued that the appellate court should have compensated for costs due to interpretative uncertainty in the law, but the court found no merit in this claim. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the opposing party's legal expenses.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; When the appellate court reforms the first-instance decision, costs must be allocated according to the overall outcome of the proceedings, disregarding specific grounds for appeal.

Parole chiave

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costs allocation losing party principle appellate reform inadmissible appeal litigation expenses ripetibili dell'avvocato deduzione delle spese professionali mercede del perito

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART.
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
art. 380-bis cod. proc. civ
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez.3, Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1386-2022 proposto da: FERRONI ANNABELLA, rappresentata e difesa dall’avv. FRANCESCO FERRONI e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro VANCINI CARLITO e TIRINI LUISA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. AVEZZANA n. 1, presso lo studio dell’avv. MATTEO ACCIARI, rappresentati e difesi dall’avv. BRUNO GUARALDI -controricorrenti - nonchè contro CASELLI RAFFAELE e BANCA CENTRO EMILIA CREDITO COOPERATIVO -intimati - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di FERRARA, depositata il 14/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/11/2022 dal Consigliere Dott.

STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Ferrara, in veste di giudice del rinvio a seguito della sentenza di questa Corte n. 10916/2021, accoglieva l’opposizione proposta da Vancini Carlito e Tirini Luisa avverso il provvedimento di liquidazione del compenso dovuto ad Ferroni Annabella per le prestazioni dalla medesima svolte in veste di C.T.U. nell’ambito di un giudizio presupposto, rideterminando il compenso e condannando l’ausiliare alle spese del primo grado, del giudizio di legittimità e di quello di rinvio.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Ferroni Annabella, affidandosi ad un solo motivo. Resistono con controricorso Vencini Carlito e Tirini Luisa. Caselli Raffaele, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA’ del ricorso.

Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Ferrara, in veste di giudice del rinvio a seguito della sentenza di questa Corte n. 10916/2021, accoglieva l’opposizione proposta da Vancini Carlito e Tirini Luisa avverso il provvedimento di liquidazione del compenso dovuto ad Ferroni Annabella per le prestazioni dalla medesima svolte in veste di C.T.U. nell’ambito di un giudizio presupposto, rideterminando il compenso e condannando l’ausiliare alle spese del primo grado, del giudizio di legittimità e di quello di rinvio. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Ferroni Annabella, affidandosi ad un solo motivo.

Resistono con controricorso Vencini Carlito e Tirini Luisa. Caselli Raffaele, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio dilegittimità. Con l’unico motivo, la ricorrente si duole della condanna alle spese di tutte le fasi e gradi del giudizio, di merito e di legittimità, poiché il giudice del rinvio avrebbe dovuto, anche alla luce del contenuto della sentenza della Corte di Cassazione, valorizzare l’esistenza di una incertezza interpretativa della norma e compensare le spese di lite. La censura è inammissibile, avendo il giudice del rinvio regolato le spese in applicazione del criterio della soccombenza.

Considerato che l’opposizione proposta dagli odierni controricorrenti è stata, all’esito del predetto giudizio di rinvio, totalmente accolta, il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui il governo delle spese, quando il giudice di seconde cure riforma in tutto o in parte la decisione di primo grado, va operato tenendo conto dell’esito complessivo del giudizio, anche a prescindere dall’esistenza di uno specifico motivo di impugnazione (Cass. Sez.3, Ordinanza n. 9064 del 12/04 /2018 , Rv. 648466) “. Il Collegio condivide la proposta del relatore.

La memoria depositata dalla parte ricorrente in prossimità dell’adunanza camerale non contiene argomenti ulteriori rispetto al ricorso, essendo meramente riproduttiva dei motivi ivi esposti. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Le spesedel presente giudizio di legittimità, liqui date come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM la Corte dichiara inammissibi le il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 2.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stess