Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of cited legal norms in the complaint.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the petitioners failed to cite specific legal provisions violated in their complaint. The lower court had rejected the claim for accounting fees by noting the creditor waived the decisive oath remedy available to them. Consequently, the Court ruled that the appeal was procedurally defective and dismissed it without examining the merits of the underlying debt dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 380 c.p.c.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if the complaint fails to specify the exact legal norms alleged to be violated, rendering the review of the lower court's decision impossible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1113-2022 proposto da: PASOTTO GEORGIA e PASOTTO RICCARDO, rappresentati e difesi dall’avv. MASSIMO BELLIGOLI e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro FINCO IDA MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CESI n. 21, presso lo studio dell'avv. PASQUALE ACONE, rappresentato e difeso dall'avv. NICOLA TARDANICO -controricorrente - avverso la sentenza n. 2121/2021 del TRIBUNALE di VERONA, depositata il 02/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/11/2022 dal Consigliere Dott.
STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con la sentenza impugnata il Tribunale di Verona riformava la decisione di prime cure, con la quale il Giudice di Pace di Verona aveva accolto la domanda spiegata da Pasotto Georgia e Riccardo, eredi di Pasotto Giorgio, nei confronti di Finco Maria Ida, avente ad oggetto il pagamento del compenso dovuto dalla convenuta a fronte delle prestazioni professionali contabili rese in suo favore dal defunto. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione Pasotto Georgia e Pasotto Riccardo, affidandosi ad un unico motivo.
Resiste con controricorso Finco Maria Ida. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA’ del ricorso. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Verona riformava la decisione di prime cure, con la quale il Giudice di Pace di Verona aveva accolto la domanda spiegata da Pasotto Georgia e Riccardo, eredi di Pasotto Giorgio, nei confronti di Finco Maria Ida, avente ad oggetto il pagamento del compenso dovuto dalla convenuta a fronte delle prestazioni professionali contabili rese in suo favore dal defunto.
Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione Pasotto Georgia e Pasotto Riccardo, affidandosi ad un unico motivo. Resiste con controricorso Finco Maria Ida. Con l’unico motivo, neppure rubricato con indicazione delle norme che si assumono violate, i ricorrenti lamentano il difetto di motivazione della sentenza impugnata, poiché il Tribunale “… non motiva il perché controparte non abbia riconosciuto il proprio debito” (cfr. penultima pagina del ricorso). A prescindere dai rilievi relativi all’ammissibilità formale del ricorso, per assenza di specifica indicazione delle norme che di assumono violate, la censura è in ogni caso inammissibile.
Il Tribunale, infatti, ha adeguatamente esposto i motivi del rigetto della domanda di pagamento proposta dagli odierni ricorrenti: in particolare, ha affermato che, a fronte dell’eccezione della Finco, di aver estinto il proprio debito nei confronti del professionista, il Giudice di Pace avrebbe dovuto “… dare ingresso all’unico strumento che la parte creditrice aveva a propria disposizione e cioè il giuramento decisorio ai sensi dell’art. 2690 cc” (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata). Il Tribunale prosegue dando atto che il giuramento era stato richiesto in prime cure all’udienza di precisazione delle conclusioni del 29.7.2020 e che dunque il primo giudice aveva errato nel non ammetterlo.
Aggiunge, tuttavia, che “Il procuratore di parte appellata … all’udienza dell’1.4.21, ha dichiarato di rinunciare al giuramento, già richiesto dallo stesso procuratore all’udienza di precisazione delle conclusioni del primo grado. Non avendo il creditore svolto l’unico messo processuale a sua disposizione (appunto il deferimento del giuramento decisorio alla controparte che aveva eccepito la prescrizione presuntiva) ne discende che la relativa domanda non può essere accolta” (cfr. ancora pag. 2). Il ricorso non si confronta in alcun modo con detta statuizione, che esprime l’unica ratio del rigetto della domanda di pagamento proposta dagli odierni ricorrenti“.
Il Collegio condivide la proposta del relatore. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 2.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso ar