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Ordinanza — n. 34100/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against cost award to absent party, ruling costs cannot be imposed on a victorious contumace.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34100/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the appeal filed by Coppolino Antonia and Ragusa Salvatore against the Court of Appeal's decision ordering them to pay litigation costs. The appellants argued that costs should not be imposed on the absent party who had won the underlying case, citing established principles that costs require active participation. The court agreed, holding that a victorious contumace has not incurred expenses and thus cannot be condemned to pay them.

Regesto Legislator

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Art. 91 c.p.c.; Art. 291 c.p.c.: Costs cannot be awarded against a victorious contumace because the absence of processual activity precludes the loss of assets necessary to justify the sanction.

Parole chiave

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litigation costs victorious contumace civil procedure code cost allocation appeal admissibility motivi di cassazione oltraggio alla corte diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

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Art. 91 c.p.c.
La censura è fondata, alla luce del principio secondo cui “La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 cod.
Art. 291 c.p.c.
Art. 360, first paragraph, no. 3, c.p.c.
91 e 291 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.
art. 380-bis cod. proc. civ
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART.
art. 91 cod. proc. civ
La censura è fondata, alla luce del principio secondo cui “La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17432 del 19/08/2011
Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 16174 del 19/06/2018
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16786 del 26/06/2018
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1300-2022 proposto da: COPPOLINO ANTONIA e RAGUSA SALVATORE, rappresentati e difesi dall’avv. SANTA BILARDO e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrenti - contro DITTA CALVO IMPIANTI SOC. COOP. A R.L. -intimata - avverso la sentenza n. 299/2021 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 08/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/11/2022 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Per quanto ancora rileva, con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Messina rigettava il gravame proposto da Ragusa Salvatore e Coppolino Antonia avverso la decisione di prime cure, condannandoli a rifondere le spese del grado in favore della parte appellata, rimasta contumace in secondo grado.

Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione Ragusa Salvatore e Coppolino Antonia, affidandosi ad un unico motivo. La parte intimata non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanzacamerale. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV. ACCOGLIMENTO del ricorso. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Messina rigettava il gravame proposto da Ragusa Salvatore e Coppolino Antonia avverso la decisione di prime cure, condannandoli a rifondere le spese del grado in favore della parte appellata, rimasta contumace in secondo grado.

Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione Ragusa Salvatore e Coppolino Antonia, affidandosi ad un unico motivo. La parte intimata non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. Con l’unico motivo, i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 91 e 291 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente liquidato le spese del grado in favore della parte appellata, rimasta contumace. La censura è fondata, alla luce del principio secondo cui “La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 cod. proc. civ., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto; sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto” (Cass.

Sez.2, Sentenza n. 17432 del 19/08/2011 , Rv. 619035; conf. Cass. Sez.6 - 3 , Ordinanza n. 16174 del 19/06/2018, Rv. 649432 e Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 16786del 26/06/2018, Rv. 64 9548) “. Il Collegio condivide la proposta del relatore. Il ricorso va dunque accolto, con cassazione della decisione impugnata e rinvio della causa alla Corte di Appello di Messina, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Messina, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Rom