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Ordinanza — n. 34088/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal rejecting VAT deduction on environmental fees deemed non-taxable, upholding lower court's civil restitution ruling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34088/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the appeal filed by V.E.R.I.T.A.S. against the Venice Tribunal's decision ordering the return of VAT paid on environmental fees. The lower court distinguished between the non-taxable nature of the first fee tier and the taxable status of the second, which represented a service fee. The appellate court rejected the argument that the taxpayer could claim civil restitution for the non-taxable portion, citing established precedent that such deductions are invalid and must be corrected via tax authorities rather than civil claims.

Regesto Legislator

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Art. 19 DPR 633/1972; Art. 17 Directive 77/388/EEC; Art. 167 & 63 Directive 2006/112/CE: Where an operation is erroneously subject to VAT, the deduction made by the recipient is invalid, and the recipient must seek restitution from the payer through civil channels rather than the tax authority.

Parole chiave

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VAT deduction invalidity environmental fees taxation civil restitution claim taxable service distinction indirect tax liability Cassation appeal dismissal unjust enrichment return tassazione dell'IVA

Disposizioni normative citate

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Art. 19 DPR 633/1972
25741 del 2021), cui il Collegio intende dare continuità, secondo le quali "In tema di IVA, ai sensi dell'art. 19 del d.P.R.
Art. 17 Directive 77/388/EEC
633, ed in conformità con l'art. 17 della direttiva del Consiglio del 17 maggio 1977, n.
Art. 167 Directive 2006/112/CE
Art. 63 Directive 2006/112/CE
Art. 375 c.p.c.
Art. 376 c.p.c.
Art. 380-bis c.p.c.
civ.; ia proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., é stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; ricorrente ha depositato memoria;
Art. 13 DPR 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, co.
art. 380bis c.p
civ.; ia proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., é stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; ricorrente ha depositato memoria;

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 15536 del 2018
Cass. n. 19692 del 2019
Cass. n. 25741 del 2021
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31718-2021 proposto da: VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI - VERITAS SPA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati ANDREA PASQUALIN e MAURIZIO CECCONI, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 34/B, pec: ndrea.pasqualin©venezia.pecavvocati.it r-1.---Ariziocecconi@ordineavvocatiroma.orq - ricorrente - contro JAMBICE MASSIMILIANO; - intimato - avverso la sentenza n. 848/2021 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il 06/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/07/2022 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANNA MOSCARINI.

Rilevato che: V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. propose opposizione al decreto ingiuntivo emesso a suo carico dal Giudice di Pace di Venezia in favore di Massimiliano Jambice, titolare della società Smau Veneta, per la somma di C 427,46 asseritamente dovuta a titolo di restituzione dell'IVA pagata sulla tariffa di igiene ambientale di cui all'art. 49 del d.lgs. n. 22/1997 (c.d. TIA1) e, a partire dal 2011, sulla tariffa di cui all'art. 238 del d.lgs. n. 152/2006 (c.d. TIA2); il Giudice adito, condividendo l'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale la TIA 1 ha natura tributaria e dunque non è assoggettabile ad IVA, rigettò l'opposizione; il Tribunale di Venezia, con sentenza del 6/5/2021, accolse l'appello di V.e.r.i.t.a.s. SpA, revocò il decreto ingiuntivo, accertò e dichiarò l'insussistenza del diritto di credito vantato dalla Snnau Veneta nei confronti dell'appellante a titolo di IVA versata sulla TIA2; affermò che mentre la c.d.

TIA 1, avendo natura tributaria, non è assoggettabile ad IVA, la TIA 2, sulla scia di S.U. n. 8631 del 2020, posto che gli importi pretesi a titolo di tariffa per la gestione dei rifiuti urbani rappresentano il corrispettivo del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti nel contesto di un rapporto sinallagmatico, è assoggettabile ad IVA; conseguentemente condannò l'appellate al pagamento di quanto ricevuto in esecuzione del decreto ingiuntivo e della sentenza di primo grado a titolo di Ric. 2021 n. 31718 sez. M3 - ud. 14-07-2022 -2- restituzione IVA sulla TIA 2, oltre ad interessi al tasso legale dal pagamento al saldo; in sostanza, il Tribunale ha riconosciuto la natura di tributo della TIA 1, con conseguente impossibilità di assoggettamento ad IVA, mentre sulla TIA 2 ha deciso in senso contrario, rilevando che VIVA spetta perché si tratta di un corrispettivo; avverso la sentenza la V.E.R.I.T.A.S. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo; nessuno resiste al ricorso; il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ.; ia proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., é stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; ricorrente ha depositato memoria;

Considerato che: con l'unico motivo di ricorso la ricorrente insiste nella tesi che si dovrebbe riconoscere natura non tributaria anche alla TIA 1, contrariamente a quanto stabilito da S.U. n. 5078 del 2016 ed invoca una sentenza, non massimata, di questa Corte, la n. 12927 del 2020, che avrebbe accolto la sua tesi; sostiene, in particolare, che: 1)Veritas ha applicato VIVA alla tariffa di igiene ambientale di cui all'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 (c.d. TIA 1); 2) è stato accertato (Cass., S.U., n. 5078 del 2016) che la TIA 1 non é assoggettabile ad IVA, con le note conseguenze in termini di indetraibilità dell'IVA indebitamente applicata e pagata;

3) Massimiliano Jambice, titolare di SMAU Veneta, anche se indebitamente, attesa tale indetraibilità, ha portato in detrazione VIVA pagata sulla TIA 1 (circostanza pacifica);

4) Ric. 2021 n. 31718 sez. M3 - ud. 14-07-2022 -3- tale detrazione non è stata esclusa dall'Amministrazione (circostanza pacifica), e non può più essere esclusa, essendo scaduto, il 31.12.2015 (art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972), il termine per la rettifica della dichiarazione della controparte relativa al 2010, ultimo anno di applicazione della TIA1 nel Comune di Venezia, nel quale è ubicato l'immobile in r4Izione al quale è stata pagata tale TIA1 (posto che dal 2011 è stata applicata, per due anni, la tariffa integrata ambientale di cui all'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006, c.d. TIA2);

5) tale detrazione si è pertanto definitivamente stabilizzata;

6) Massimiliano Jambice, che ha già recuperato VIVA in questione attraverso la (pur indebita) detrazione, pretenderebbe, valendosi dell'argomento della non assoggettabilità della TIA1 all'IVA, di ottenerla ugualmente in restituzione, così indebitamente lucrandola; il motivo è infondato; il ricorrente pone erroneamente sullo stesso piano il profilo tributario della violazione (che il contribuente deve vedere col fisco), con il profilo civilistico della restituzione di una somma indebitamente versata. Le argomentazioni del ricorrente sono smentite da numerose pronunce di questa Corte (Cass., n. 15536 del 2018, n. 19692 del 2019, n. 25741 del 2021), cui il Collegio intende dare continuità, secondo le quali "In tema di IVA, ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. 23 ottobre 1972, n. 633, ed in conformità con l'art. 17 della direttiva del Consiglio del 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, nonché con gli artt. 167 e 63 della successiva direttiva del Consiglio del 28 novembre 2006 n. 2006/112/CE, non è ammessa la detrazione dell'imposta pagata a monte per l'acquisto o l'importazione di beni o servizi - ovvero per conseguire la prestazione di servizi necessari all'impresa - per il solo fatto che tali operazioni Ric. 2021 n. 31718 sez.

M3 - ud. 14-07-2022 -4- attengano all'oggetto dell'impresa e siano fatturate, poiché è, invece, indispensabile che esse siano effettivamente assoggettabili all'IVA nella misura dovuta, sicché, ove l'operazione sia stata erroneamente assoggettata all'IVA, restano privi di fondamento il pagamento dell'imposta da parte del cedente, la rivalsa da costui effettuata nei confronti del cessionario e la detrazione da quest'ultimo operata nella sua dichiarazione IVA, con la conseguenza che il cedente ha diritto di chiedere all'Amministrazione il rimborso dell'IVA, il cessionario ha diritto di chiedere al cedente la restituzione dell'IVA versata in via di rivalsa, e l'Amministrazione ha il potere-dovere di escludere la detrazione dell'IVA pagata in rivalsa dalla dichiarazione IVA presentata dal cessionario"; questo indirizzo giurisprudenziale, nel prevedere la non detraibilità delle somme versate a titolo di TIA 1, conferma, da un lato che chi detrae lo fa indebitamente, e che tale operazione, afferendo al rapporto tributario con l'Amministrazione, non può interferire con il rapporto civilistico della restituzione di una somma indebitamente versata; conclusivamente il ricorso va rigettato; non occorre provvedere sulle spese; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di una somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per il ricorso, se dovuta.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a Ric. 2021 n. 31718 sez. M3 - ud. 14-07-2022 -5- titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma lbis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma