Italian Supreme Court corrects an order omitting cost deduction for a lawyer via material error procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court of Cassation ordered a material correction to a previous order that failed to deduct litigation costs for a specific lawyer. The court recognized that the omission was a material error because the request for cost deduction had been properly raised in the counter-petition. Consequently, the court mandated the addition of specific words to the original order to ensure the correct allocation of expenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391-bis c.p.c.; The omission of a cost deduction provision in a court order, when the request was validly made, constitutes a material error subject to correction under the statutory procedure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento di correzione di errore materiale dell’ordinanza di questa Corte n. 13276/2022, pubblicata il 28.04.2022 nel giudizio tra MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t. , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - e ALESSANDRINI ADRIANO , MANNO SEBASTIANO , VONA GIOVANNI , ZITARELLI ARNALDO , CAPPA ANGELO , FRANCESCA LEUCIO NICOLA , MILILLI FRANCESCO , SENERCHIA GIOVANNI , ROMAGNOLI ULDERICO , DI GIROLAMO ALFIO , CUOZZO ANGELO , LUONGO CARMEN , MALANDRUCCOLO GINO , MALIZIA GIANNI , TITTONI PAOLO , ROSSI FAUSTINO , MOSCA NERINO, CASTELLUCCIO LUCIA , ZITARELLI ANGELO , ALESSANDRONI GASPARE, LUONGO ANTONIO , MANCINI SALVATORE , ROMAGNOLI STEFANO , LOI WALTER , LAMESI ANGELO , LUCCHETTI SESTO , VALERI CRESCENZO , FASOLILLI GIORGIO , CARGNELUTI LORENZO , ENDERLE CASIMIRO , LOMBARDI GIUSEPPE , ROSSI ONORATO , COLUCCIA DOMENICO , ARCESI FABIO, rappresentati e difesi dagli avvocati Massimo Ferraro e Alessandro Ferrara, con domicilio in Roma, alla Via Tortolini, n. 30; -controricorrenti – nonché COLASANTI ORAZIO, MIGLIORI ENRICO, DE CAROLIS MARIO, SARRA MARCELLO, LORELLO ANTONIO, RAVAGNANI ERMENEGILDO, MARCHETTO GIANCARLO, SAVIOLI GIORGIO, LOZITO ENZO; -intimati- Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 22/09/2022, dal Consigliere Rossana Giannaccari; rilevato che l’avvocato Alessandro Ferrara ha depositato istanza di correzione di errore materiale dell’ordinanza di questa Corte n. 13276/2022, pubblicata il 28.04.2022, nella parte in cui, in dispositivo, non ha disposto la distrazione in favore dell’avvocato Alessandro Ferrara, dichiaratosi antistatario, delle spese del giudizio di cassazione liquidate in favore dei suoi assistiti, controricorrenti nel giudizio di legittimità; considerato che questa Corte ha affermato che l’omessa adozione del provvedimento di distrazione delle spese è emendabile con la procedura di correzione di errore materiale, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c. (Sezioni Unite n. 16037 del 2010); considerato che l’ordinanza è effettivamente affetta da errore materiale in quanto la richiesta di distrazione delle spese era stata correttamente avanzata nel controricorso; ritenuto che, pertanto, deve procedersi alla correzione dell’errore materiale contenuto nella suddetta ordinanza, aggiungendo, nel dispositivo a pagina 3, le parole “con distrazione in favore dell’avvocato Alessandro Ferrara”;
Visto l’art. 391-bisc.p.c.; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dispone che l’ordinanza di questa Corte n. 13276/2022, pubblicata il 28.04.2022, venga corretta, in dispositivo, aggiungendo, a pag. 3, le parole “con distrazione in favore dell’avvocato Alessandro Ferrara”. Dispone che la presente ordinanza sia annota, a cura della cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza. Così