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Ordinanza — n. 33929/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes appeal order for nullity due to collegial composition instead of required monocratic judge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33929/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Rome Court of Appeal's order regarding a lawyer's fee dispute. The appellant argued the collegial panel lacked jurisdiction, while the Ministry of Justice contended the fee calculation was correct. The court ruled that the opposition on liquidation must be decided by a monocratic judge, rendering the collegial decision null and void.

Regesto Legislator

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Art. 158 c.p.c.; Art. 170 d.P.R. n. 115/2002: A decision on opposition to a fee liquidation order is null if rendered by a collegial panel instead of the required monocratic judge, constituting an autonomous ground for nullity.

Parole chiave

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collegial composition nullity monocratic judge requirement fee liquidation opposition art 158 c.p.c. violation procedural defect cassation indennità di patrocinio intesa sulle offerte d'appalto risoluzione delle controversie

Disposizioni normative citate

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Art. 158 c.p.c.
Art. 170 d.P.R. n. 115/2002
150 del 2011, la pronuncia sull’opposizione, ex art. 170 del d.P.R.
Art. 15 D.lgs. n. 150/2011
25 Cost., 158 c.p.c., e dell’art. 15 D.lgs. n. 150/2011, per essere stata la controversia decisa in composizione collegiale, anziché in composizione monocratica; - il motivo è fondato; - anche in seguito alle modifiche introdotte dall’art.
Art. 360, n. 3 c.p.c.
Considerato che: - con il primo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
art. 25 Cost
3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 25 Cost., 158 c.p.c., e dell’art.
art. 15 D.lgs. n. 150/2011
25 Cost., 158 c.p.c., e dell’art. 15 D.lgs. n. 150/2011, per essere stata la controversia decisa in composizione collegiale, anziché in composizione monocratica; - il motivo è fondato; - anche in seguito alle modifiche introdotte dall’art.
art. 158 c.p
art. 50 quater cod. proc. civ
- la giurisprudenza di questa Corte è granitica nell’affermare che l’inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale legittimato a decidere su una domanda giudiziale costituisce, alla stregua del rinvio operato dall'art. 50 quater cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6 –2, 25/07/2017, n. 18343
158 c.p.c., in quanto esplicazione di funzioni decisorie da parte di magistrati ai quali le stesse non sono attribuite dalla legge (Cass., Sez. 6 –2, 25/07/2017, n. 18343;
Cass., Sez. 2, 12/09/2019, n. 22795
Cass., Sez. 2, 12/09/2019, n. 22795).
Cass., S.U., n. 28040/2008
161, comma primo, un'autonoma causa di nullità della decisione e non una forma di nullità relativa, con la sua conseguente esclusiva convertibilità in motivo di impugnazione (Cass., S.U., n. 28040/2008; conf.
Cass., n. 26729/2019
Cass., n. 26729/2019 e Cass., n.
Cass., n. 5232/2020
26729/2019 e Cass., n. 5232/2020); - ne consegue che la Corte d’appello di Roma avrebbe dovuto decidere la causa in composizione monocratica, secondo le forme prevista dall’art.
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26491-2021 proposto da: CIRAMI MANUELA, elettivamente domiciliata in Roma, via Montemaggiore Belsito 44, presso lo studio dell’avvocato Irene Passerini, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; -intimato - avverso l'ordinanza della CORTE di APPELLO di ROMA, emessa in data 21.04.2021; Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 22/09/2022, dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI; Rilevato che: - il giudizio trae origine dall’opposizione a decreto di liquidazione dei compensi emesso dalla Corte d’appello di Roma, Sezione Penale, in data 19.02.2020 a favore di Cirami Manuela quale difensore d’ufficio del sig.

Karema David Otatiina; - l’avvocato Manuela Cirami, in particolare, contestava il quantum dell’importo liquidato, in quanto risultante inferiore rispetto a quello previsto dal Protocollo di Intesa con gli Avvocati del 26.6.2018, chiedendo, così, che le fosse liquidato il maggior importo di € 1.950,00 oltre accessori, a fronte della somma di € 945,00; - la Corte d’appello di Roma, con l’ordinanza ivi impugnata, rilevata la non vincolatività del citato Protocollo e il contenimento della liquidazione del compenso entro i limiti dei parametri dettati dal D.M. n. 55/2014, rigettava il ricorso e condannava l’avvocato Manuela Cirami al pagamento delle spese di lite a favore del Ministero della Giustizia; - ricorre per cassazione l’avvocato Manuela Cirami sulla base di tre motivi; - il Ministero della Giustizia non svolge alcuna attività difensiva; - il relatore ha formulato proposta di definizione ex art.380 bis c.p.c. di manifesta fondatezza del ricorso, previa verifica dell’attestazione di conformità della sentenza impugnata;

Considerato che: - con il primo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 25 Cost., 158 c.p.c., e dell’art. 15 D.lgs. n. 150/2011, per essere stata la controversia decisa in composizione collegiale, anziché in composizione monocratica; - il motivo è fondato; - anche in seguito alle modifiche introdotte dall’art. 15 del D.lgs. n. 150 del 2011, la pronuncia sull’opposizione, ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, spetta alla competenza funzionale del giudice monocratico del Tribunale o della Corte d’appello cui appartiene il magistrato che ha emanato il provvedimento di liquidazione oggetto di impugnazione, da identificare con il Presidente del medesimo ufficio giudiziario o con un giudice da questo delegato, sicché la decisione assunta dal Tribunale in composizione collegiale è nulla per vizio di costituzione del giudice ai sensi dell’art. 158 c.p.c., in quanto esplicazione di funzioni decisorie da parte di magistrati ai quali le stesse non sono attribuite dalla legge (Cass., Sez. 6 –2, 25/07/2017, n. 18343;

Cass., Sez. 2, 12/09/2019, n. 22795). - la giurisprudenza di questa Corte è granitica nell’affermare che l’inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale legittimato a decidere su una domanda giudiziale costituisce, alla stregua del rinvio operato dall'art. 50 quater cod. proc. civ. al successivo art. 161, comma primo, un'autonoma causa di nullità della decisione e non una forma di nullità relativa, con la sua conseguente esclusiva convertibilità in motivo di impugnazione (Cass., S.U., n. 28040/2008; conf.

Cass., n. 26729/2019 e Cass., n. 5232/2020); - ne consegue che la Corte d’appello di Roma avrebbe dovuto decidere la causa in composizione monocratica, secondo le forme prevista dall’art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002; - l a sentenza va, pertanto cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma affinché, in composizione monocratica, esamini l’opposizione presentata dall’avvocato Manuela Cirami; - l’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo e terzo motivo del ricorso per cassazione, con cui si deduce la violazione dei minimi tariffari e l’erronea liquidazione, in favore del Ministero della Giustizia, del compenso in relazione a fasi processuali in cui non era stata svolta l’attività difensiva; - il giudice del rinvio provvederà alle spese del giudizio di legittimità;

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa l’ordinanza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte la Corte d’appello di Roma in composizione monocratica, in persona di altro magistrato, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del prese