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Ordinanza — n. 33868/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court allows tax agency appeal, ruling private postal notification valid for administrative acts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33868/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court dismissed the Regional Tax Commission's decision and allowed the tax agency's appeal against a lower court ruling. The Commission had invalidated a private postal notification because the private carrier lacked a specific license, arguing that only the state postal service could handle tax documents. The Court clarified that the exclusive right of the state postal service applies only to judicial acts and traffic violations, not to general administrative notifications, thereby validating the private carrier's action.

Regesto Legislator

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D.Lgs. n. 261 del 1999; L. n. 124 del 2017: The exclusive reservation of judicial notification to the state postal service does not extend to administrative acts, which may be notified by licensed private operators.

Parole chiave

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administrative notification private postal service tax authority appeal judicial vs administrative acts postal liberalization rules comunicazione fiscale procedura tributaria assistenza amministrativa fiscale

Disposizioni normative citate

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D.Lgs. n. 261 del 1999
58 del 2011, che ha modificato il D.Lgs. n. 261 del 1999, art.
L. n. 124 del 2017
La L. n. 124 del 2017, art.
L. n. 689 del 1981
Alla L. n. 689 del 1981, art.
L. n. 890 del 1982
D.Lgs. n. 285 del 1992
890 del 1982, nonchè dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni al codice della strada ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992, art.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 8416 del 2019
Secondo questa Corte (Cass. S.U. n. 8416 del 2019), infatti: «Il D.Lgs.
Cass. 20/9/2006, n. 20401
Cass. 1/6/1993, n. 6088
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 26638-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente dorniciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope Legis; - ricorrente - contro FG SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI 14, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO SICILIANO, rappresentata e difesa dall'avvocato IRIS MARIA RUGGE,RI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4302/15/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il 10/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLI. Rilevato che la parte contribuente impugnava la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che aveva dichiarato la legittimità delle intimazioni di pagamento impugnate ma la Commissione Tributaria Regionale ne accoglieva l'appello affermando che la pubblica amministrazione, per procedere alla notifica degli atti giudiziari e tributari„ può avvalersi dell'ausilio di licenziatari privati solo se muniti di apposita licenza rilasciata dal Ministero per lo sviluppo economico per la fornitura dei suddetti servizi e nel caso di specie tale licenza è stata rilasciata alla Nexive s.p.a. solo in data 13 maggio 2019, ossia in data successiva rispetto alla notificazione delle intimazioni di pagamento.

L'Agenzia delle entrate propone ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente non si costituisce. Considerato che Con il motivo d'impugnazione l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1, commi 57 e 58, della legge n. 124 del 2017 nonché degli artt. 156 e 160 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in quanto con la liberalizzazione del settore delle poste raccomandate la notifica a mezzo raccomandata di atti amministrativi e tributari è assolutamente valida se operata da Ric. 2021 n. 26638 sez.

MT - ud. 12-10-2022 -2- un operatore postale privato, non essendo tali atti giudiziari riservati alle poste e in ogni caso la loro impugnazione in termini sana ogni ipotetico vizio. Il motivo è fondato. Secondo questa Corte (Cass. S.U. n. 8416 del 2019), infatti: «Il D.Lgs. n. 261 del 1999, di rec:epimento della Direttiva 97/67/CE (emanata con il preciso scopo di dettare "regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio"), ha, nel quadro della liberalizzazione del mercato dei servizi postali, mantenuto un servizio postale universale, includendo tra í servizi ad esso riservati "gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie".

Il servizio postale universale è espletato, all'esito della trasformazione in società per azioni dell'Ente Poste, dalla società Poste Italiane s.p.a. (v. Cass.„ Sez. Un., 29/5/2017, n. 13452, ove si pone in rilievo come, nonostante la trasformazione, permanga tuttora in capo all'agente postale l'esercizio di poteri certificativi propriamente inerenti a un pubblico servizio, a ragione della connotazione pubblicistica della disciplina normativa che continua a disciplinarlo e del perseguimento di connesse finalità pubbliche). Alla L. n. 689 del 1981, art. 18 è stato dalla L. n. 265 del 1999, art. 10 inserito il comma 6, ove si stabilisce che "La notificazione dell'ordinanza ingiunzione può essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890".

Alla suindicata Direttiva del 1997 è seguita la Direttiva 2008/6/CE, recepita con D.Lgs. n. 58 del 2011, che ha modificato il D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4 stabilendo che "Per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al Ric. 2021 n. 26638 sez. MT - ud. 12-10-2022 -3- fornitore del servizio universale:

a) i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni;

b) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 201" (cfr. Cass., 19/12/2014, n. 27021). La L. n. 124 del 2017, art. 1, comma 57 lett. b), ha quindi espressamente abrogato il D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, con soppressione pertanto dell'attribuzione in esclusiva alla società Poste Italiane s.p.a., quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari ai sensi della L. n. 890 del 1982, nonchè dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni al codice della strada ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 201 (v.

Cass., 11/10/2017, n. 23887, e, conformemente, da ultimo, Cass., 7/9/2018, n. 21884). Detta abrogazione opera, peraltro, come dalla suindicata norma espressamente indicato, con decorrenza dal 10/9/2017, sicché non assume nella specie rilievo, essendo stato -come detto- l'impugnato atto de quo notificato in data 5 giugno 2014. A tale stregua, con riferimento alla disciplina ratione temporis nella specie applicabile va osservato che la riserva della notifica a mezzo posta all'Ente Poste (poi società Poste Italiane s.p.a.), pur se posteriore (L. n. 265 del 1999, art. 10, comma 6, che ha modificato la L. n. 689 del 1981, art.

18) al Digs. n. 261 del 1999 di liberalizzazione (nel più ampio quadro della liberalizzazione del mercato dei servizi postali) delle notificazioni, è stata successivamente limitata alla notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e alla notificazione a mezzo Ric. 2021 n. 26638 sez. MT - ud. 12-10-2022 -4- posta delle violazioni al Codice della strada per effetto del disposto di cui al D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, come modificato dal D.Lgs. n. 58 del 2011, vigente alla data di notifica del verbale di contestazione di cui trattasi. Atteso che, diversamente da quanto affermato dal TSAP nell'impugnata sentenza, il riferimento alle "modalità di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890" va invero inteso quale mera previsione di un ulteriore strumento di notificazione di cui i soggetti al riguardo abilitati (e pertanto anche quello gestore del servizio privato) possono avvalersi, decisivo rilievo assume la circostanza che il provvedimento di ordinanza-ingiunzione emanato dall'autorità amministrativa competente secondo le previsioni della L. n. 689 del 1981 ha natura di atto amministrativo (cfr.

Cass., 20/9/2006, n. 20401; Cass., 1/6/1993, n. 6088), e non già giudiziario, e non concerne violazioni al Codice della strada, risultando pertanto /egittima la relativa notificazione a mezzo servizio di posta privata» (Cass. SU n. 8416 del 2019). La Commissione Tributaria Regionale non si è attenuta ai suddetti principi laddove ha erroneamente ritenuto che la pubblica amministrazione, per procedere alla notifica degli atti tributari, può avvalersi dell'ausilio di licenziatari privati solo se muniti di apposita licenza rilasciata dal Ministero per lo sviluppo economico, senza distinguere tra notifica degli atti giudiziari e tributari, senza considerare che la riserva della notifica a mezzo posta all'Ente Poste (poi società Poste Italiane s.p.a.) è stata limitata alla notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e alla notificazione a mezzo posta delle violazioni al Codice della strada per effetto del disposto di cui al D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, come modificato dal D.Lgs. n. 58 del 2011, vigente alla data di notifica degli avvisi di intimazione di Ric. 2021 n. 26638 sez.

MT - ud. 12-10-2022 -5- cui trattasi (26 maggio 2018); peraltro quest'ultima data è successiva rispetto all'entrata in vigore della legge n. 124 del 2017, art. 1, comma 57 lett. b), che ha espressamente abrogato il D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, con soppressione pertanto dell'attribuzione in esclusiva alla società Poste Italiane s.p.a., quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari ai sensi della L. n. 890 del 1982, nonchè dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni al codice della strada ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 201.

Pertanto, in accoglimento del motivo di impugnazione, il ricorso dell'Agenzia delle entrate va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo