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Ordinanza — n. 33861/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses taxpayer's appeal, ruling uniform contribution payment notice is mandatory to contest tax debt.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33861/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the Regional Tax Commission's decision, which had declared the taxpayer's appeal against the payment order admissible. The taxpayer argued that the appeal was valid because they failed to contest the prior payment notice, while the Commission treated the notice as optional. The Court ruled that the payment notice is the sole liquidating act for the tax debt, making its mandatory appeal a prerequisite to contesting the subsequent payment order.

Regesto Legislator

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Art. 19, comma 3; Art. 21 of D.Lgs. n. 546/1992; Art. 14, comma 3-bis of D.P.R. n. 115/2002: The payment notice for the uniform contribution is the exclusive liquidating act of the tax debt, rendering its appeal mandatory to prevent the obligation from becoming unchallengeable.

Parole chiave

Generato dall'IA
uniform contribution payment notice mandatory appeal tax debt liquidation procedural admissibility Regional Tax Commission cassation annulment computo dei contributi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 19, comma 3 of D.Lgs. n. 546/1992
con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 19, comma 3 e dell'art.
Art. 21 of D.Lgs. n. 546/1992
19, comma 3 e dell'art. 21 del d.lgs.
Art. 14, comma 3-bis of D.P.R. n. 115/2002
115 del 2002 vigente "ratione temporis" e non, come preteso dal Ministero, sulla base della somma dei contributi dovuti per ciascun atto impugnato ai sensi della modifica dell'art. 14, comma 3-bis, cit.
Art. 12, comma 5 of D.Lgs. n. 546/1992
con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12, comma 5, del d.lgs.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. sez. 6, Ord. n. 40233/2021
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 21659-2021 proposto da: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 80415740580, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro SERGIO SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PREMUDA, 1/A, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO DIDDORO, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO POLISI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4414/17/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 21/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MONDINI. Ric. 2021 n. 21659 sez. MT - ud. 19-10-2022 -2- 48, RITENUTO CHE:

1. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Campania ha annullato la cartella di pagamento notificata a Sergio Salvatore per differenza su contributo unificato per ricorso tributario cumulativo, affermando che il contributo unificato doveva essere determinato sulla base del valore complessivo della lite, ex art.14, comma 3-bis, d.P.R. n. 115 del 2002 vigente "ratione temporis" e non, come preteso dal Ministero, sulla base della somma dei contributi dovuti per ciascun atto impugnato ai sensi della modifica dell'art. 14, comma 3-bis, cit. intervenuta ad opera dell'art. 1, comma 598, lett. a), legge n. 147 del 2013.

La CTR si è così espressa dopo aver respinto l'eccezione preliminare del Ministero secondo cui l'impugnazione della cartella, proposta non per vizi propri di questa ma per contestare la pretesa impositiva, avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile, ai sensi dell'art.19 e dell'art.21, del d.lgs. 546/92, per non avere il contribuente impugnato l'avviso bonario di pagamento, emesso ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 e 248 del d.P.R. 115/2002 e notificato al contribuente il 27 marzo 2015. Riguardo a tale eccezione la CTR ha ritenuto che l'impugnazione dell'invito al pagamento fosse una facoltà e non "un obbligo" al cui mancato adempimento potesse seguire l'inammissibilità del ricorso contro la cartella;

2. il contribuente resiste con controricorso e memoria; CONSIDERATO CHE:

1. con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 19, comma 3 e dell'art. 21 del d.lgs. n.546 del 1992 per non avere la CTR dichiarato il ricorso contro la cartella inammissibile malgrado che questa fosse divenuta inoppugnabile per non avere il contribuente impugnato il pregresso avviso bonario di pagamento;

2. con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 14, comma 3 — bis del d.P.R. 115 del 2002.

3. il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto. Questa Corte sulla specifica questione giuridica posta dal motivo in esame ha affermato che "L'invito al pagamento del contributo unificato non versato ex art.248 d.P.R. n. 115 del 2002 è l'unico atto liquidatori°, previsto dalla legge, dell'imposta prenotata a debito, con cui viene comunicata al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, sicché, a prescindere dalla denominazione, va qualificato come avviso di accertamento o di liquidazione, la cui impugnazione non è facoltativa, ma necessaria ex art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, pena la cristallizzazione dell'obbligazione, che non può più essere contestata nel successivo giudizio avente ad oggetto la cartella di pagamento" (Cass. sez.6-5, ordinanza n.40233 del 15/12/2021). 3.1. Il Collegio si riporta alla suddetta affermazione.

4. Ha, quindi, errato la CTR a ritenere che l'impugnazione dell'invito, in quanto atto non espressamente ricompreso nell'elenco di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, fosse facoltativa.

5. il secondo motivo di ricorso resta assorbito;

6. la sentenza impugnata deve essere cassata;

5. non vi sono accertamenti in fatto da svolgere. La causa può essere pertanto decisa nel merito con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso originario del contribuente;

6. le spese del merito devono essere compensate in ragione dell'evolversi della vicenda processuale. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza; PQM la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara il secondo motivo assorbito, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e decide nel merito dichiarando inammissibile il ricorso originario; compensa le spese del merito; condanna il contribuente a rifondere al Ministero dell'Economia e della Finanze le spese del giudizio di legittimità, liquidate in €1400,00 per compensi professionali e euro 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 1 5 % e altri accessori di legge se dovuti. Così è deciso, in Roma, nella adunanza camerale effettuata da remoto in data 19.10.2022. DEPOSITATO IN CAN