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Ordinanza — n. 33857/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax authority's claim that vehicle tax notices require taxpayer communication of address change.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33857/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the Regional Tax Commission's decision invalid regarding the notification of vehicle tax assessments. The Commission argued that general civil procedure rules on domicile did not apply to vehicle taxes, requiring the taxpayer to notify address changes. The Court rejected this, ruling that specific legislation on vehicle taxes overrides general procedural norms, allowing valid notification at the address on the vehicle registration documents even without taxpayer communication.

Regesto Legislator

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Art. 137 c.p.c.; Art. 2 comma 5 L. 27/1978; Art. 145 c.p.c.; Art. 5 L. 50/1971; Art. 146 Codice della navigazione: In matters of vehicle taxes, special legislation permits valid notification at the address shown in vehicle registration records, overriding the general civil procedure requirement for taxpayer communication of address changes.

Parole chiave

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vehicle tax notification address change communication special legislation override domicile fiscalis tax assessment validity comunicazione fiscale obblighi di notifica imposta sui veicoli a motore

Disposizioni normative citate

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Art. 137 c.p.c.
Art. 2 comma 5 della L. n. 27 del 1978
deve tuttavia aggiungersi che "In tema di tasse automobilistiche, è validamente effettuata, ai sensi dell'art. 2, comma 5, della I.
Art. 145 c.p.c.
Art. 5 della L. n. 50 del 1971
Art. 146 del codice della navigazione

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 17109/2014
Cass. n. 4997/2001
Cass. n. 23509/2016
Cass. Sez. 5 n. 739/2017
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 5928-2021 proposto da: OCCHIUTO LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA ADRIANA 5, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se stesso; - ricorrente - contro REGIONE CALABRIA, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimate - avverso la sentenza n. 2659/2/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA, depositata il 26/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MONDINI. Ric. 2021 n. 05928 sez. MT - ud. 19-10-2022 -2- Premesso che:

1. con la sentenza in epigrafe, la CTR della Lombardia, dovendo decidere della validità della notifica a Occhiuto Luigi di un avviso di accertamento per tasse automobilistiche del 2013 e del 2014, eseguita dalla Regione Calabria entro il termine triennale di prescrizione anche della più risalente annualità, nel luogo dove il contribuente non aveva più, da oltre sessanta giorni prima del giorno della esecuzione della notifica, la propria residenza anagrafica, trasferita in altro comune ed altra regione con tempestiva annotazione del trasferimento nei registri del comune a quo, ha affermato che la notifica doveva ritenersi validamente effettuata in quanto il contribuente non aveva comunicato alla Regione il trasferimento di residenza né poteva avvalersi delle statuizioni dì questa Corte secondo cui "Ai fini delle notificazioni relative all'applicazione delle imposte sui redditi, le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo del contribuente nell'ambito dello stesso comune dì domicilio fiscale esplicano efficacia "ex lege", senza alcuno specifico onere di comunicazione all'ufficio tributario competente da parte del contribuente medesimo, dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'intervenuta variazione anagrafica e determinano il dovere dell'ufficio stesso di eseguire le predette notificazioni presso il nuovo indirizzo anagraficamente iscritto" (statuizioni che la CTR correttamente diceva essere contenute nelle ordinanze n. 17109/2014 e 4997/2001 nonché, per evidente errore, "nell'ordinanza n.52 del 6.12.2018" non essendovi alcuna ordinanza con n.52 di quella data) perché dette statuizioni "erano riferite alla materia delle imposte sui redditi" e non erano riferibili alla materia delle tasse auto e perché, inoltre, anche nella materia delle imposte sui redditi vi erano pronunce di segno contrario come, segnatamente, Cass. 23509/2016 (di cui la CTR riportava questo passo: "la disciplina delle notificazioni degli atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sull'onere preventivo del contribuente di indicare all'Ufficio tributario il proprìo domicilio fiscale e di tenere detto ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni, sicché il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere di comunicazione legittima l'Ufficio procedente ad eseguire le notifiche comunque nel domicilio fiscale per ultimo noto").

Tanto affermato, ritenuto che con la notifica dell'avviso di accertamento il termine di prescrizione dei crediti vantati dalla Regione fosse stato tempestivamente interrotto e che quindi l'eccezione di prescrizione sollevata dal contribuente fosse infondata, la CTR ha respinto l'originario ricorso;

2. Occhiuto Luigi ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe denunciandone la nullità per vizio di motivazione per non avere la CTR spiegato perché tra orientamenti giurisprudenziali in contrasto ha preferito quello per cui il contribuente aveva l'onere di indicare le variazioni del domicilio fiscale all'ufficio tributario, nonché l'illegittimità per contrasto con gli artt. 14 della 1.890/1982, 139 c.p.c., 58 e 60 d.P.R. 600/73 per avere la CTR ritenuto valida la notifica dell'avviso fatta in luogo diverso da quello di residenza. Sostiene il ricorrente che, "fatta eccezione per le ipotesi disciplinate dal d.P.R. 600/73 non esiste alcuna norma che consenta la valida notifica di atti di alcun tipo presso una residenza non più attuale del destinatario in attesa di una sua comunicazione di variazione anagrafica (ulteriore rispetto al cambio di residenza nei registri anagrafici...)" e che "non vi può essere dubbio che la notifica dell'avviso di accertamento in materia di bollo auto, debba essere eseguita in applicazione delle norme generali di cui agli artt.137 e ss c.p.c. eventualmente integrate con quelle speciali di cui al d.P.R.600/73";

3. la Regione Calabria è rimasta intimata;

4. il ricorrente ha depositato memoria; considerato che:

1. il motivo con cui viene denunciata la violazione dell'art.132 c.p.c. -motivo che pur il secondo nella prospettazione del ricorrente deve essere esaminato per primo perché logicamente preordinato all'altro- è inammissibile perché la denuncia non tocca la ratio della decisione, espressa dal passaggio della motivazione in cui è affermato che il principio enunciato da Cass.n.17109/2014 e n. 4997/2001 (v. sopra) non era invocabile nel caso di specie trattandosi dì principio riferito "alla materia delle imposte sui redditi". Questo passaggio motivazionale è del tutto coerente. Rispetto ad esso è ultronea la considerazione -rispetto alla quale unicamente, con il motivo in esame, viene sollevata la contestazione di incomprensibilità- secondo cui detto principio non era invocabile anche perché (per quanto ritenuto dalla CTR) in alcune decisioni della Corte era stato affermato, sempre in tema di imposte sui redditi, un principio opposto;

2. il primo motivo di ricorso è, nei limiti che seguono, fondato. 2.1.La CTR ha ritenuto esservi, in tema di atti concernenti le tasse automobilistiche, un onere del contribuente di comunicare alla Regione il cambio di residenza (potendo altrimenti la Regione notificare detti atti nella residenza nota). E' fondata l'eccezione del contribuente secondo cui in tema di tasse automobilistiche nessuna norma prevede un simile onere;

3. la sentenza impugnata è quindi errata e va cassata;

4. deve tuttavia aggiungersi che "In tema di tasse automobilistiche, è validamente effettuata, ai sensi dell'art. 2, comma 5, della I. n. 27 del 1978, la notifica dell'avviso di accertamento alla residenza risultante dalla carta di circolazione, o dai registri di immatricolazione o dal pubblico registro automobilistico o dai registri tenuti a norma dell'articolo 5 della I. n. 50 del 1971 e dell'articolo 146 del codice della navigazione o dalla patente di guida, anche ove tale indirizzo non coincida con quello della sede sociale della società destinataria dell'atto impositivo, atteso che la norma speciale deroga all'art.145 c.p.c." (Cass. Sez.5, sentenza n.739 del 13/01/2017);

5. la causa deve essere pertanto rinviata alla corte territoriale, in diversa composizione, per esame sulla validità della notifica alla luce della normativa speciale applicabile;

6. la corte territoriale dovrà anche provvedere alla liquidazione delle spese del processo; PQM la Corte accoglie il primo motivo, dichiara inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese alla corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione. Così deciso