Cassation court remands case to ordinary section regarding pension contribution prescription and separate management registration.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court accepted the appeal by the INPS against the lower court's decision to register the appellant in the separate pension management system. The appellant argued that the claim was time-barred and challenged the registration's legality, while the INPS resisted the appeal. The court found no binding precedent on the specific sanction regime and deemed the issue worthy of a new ruling by the ordinary section.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 2935 c.c.: When no binding precedent exists on a novel legal issue regarding sanctions or prescription, the court may recognize the case's nomofilactic value and remand it for a definitive ruling by the ordinary section.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
021 ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: Scerbo Alberto, rappresentato e difes o da sé e dall’avv. Ilaria Gadaleta, con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata avv.ilaria.gadaleta@pec.it - ricorrent e - contro I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Antonietta Coretti, Lelio Maritato, Antonino Sgroi, Carla D’Aloisio, Emanuele De Rose, con domicilio eletto in Roma, via Cesare Beccaria n. 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto -controricorrente - avverso la sentenza n. 1 439 / 202 1 della Corte d ’ appello di Roma depositata il 28 aprile 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 settembre 2022dal Consigliere Ileana Fedele .Rilevato che:
1. la Corte d’appello di Romaha accolto l’appello proposto dall’I.N.P.S. avverso la pronuncia del Tribunale di Cassino, reputando doverosa l’iscrizione dell’avv. Alberto Scerbo alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26,della legge 8 agosto 1995, n. 335 per l’attività svolta dal professionista nell’anno 2010, respingendo altresì l’eccezione di prescrizione della pretesa contributivaazionata con missiva pervenuta il 4 luglio 2016 e ritenendo che la mancata proposizione in appello dell’eccezione relativa alla illegittimità/eccessività delle sanzioni applicate, rimasta assorbita nella sentenza di primo grado, esimesse il Collegio dall’esaminarla;
2. avverso tale pronuncia l’avv. Alberto Scerbo ha proposto ricorso per cassazionearticolando due motivi di censura ;
3. l’I.N.P.S. resiste con controricorso; 4. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio; 5.il ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1.con il primo motivo ilricorrente deduce ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell ’ art. 2935 cod. civ. per erronea interpretazione della disciplina in materia di prescrizione e della rilevanza del d.P.C.M. applicato dalla Corte territoriale per escludere la prescrizione della pretesa contributiva;
2. con il secondo motivo il ricorrente censura la legittimità dell’iscrizione alla Gestione separata, siccome ritenuta dalla Corte territoriale;3. nella memoria il ricorrente prospetta altresì la questione dell’applicazione delle sanzioni, a seguito della recente sentenza della Corte costituzionale n. 104 depositata il 22 aprile 2022;
4. non rinvenendosi precedenti di questaCorte con riguardo al regime delle sanzioni nella materia in esame a seguito della citata pronuncia del giudice di legittimità delle leggi, con particolare riferimento all’eventuale preclusione del giudicato nei termini prospettati dalla Corte territoriale, si apprezza la valenza nomofilattica della controversia in questione e l’opportunità di rimettere la stessa per la trattazione innanzi alla sezioneordinaria.
P.Q.M.
Dispone la rimessione della causa alla Sezione Quarta civile della Corte. Così deciso