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Ordinanza Interlocutoria — n. 33822/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on inadmissibility grounds due to duplicate filing of identical civil claim.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 33822/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Andrea Caria's appeal against the Second Instance Court's decision to declare his claim inadmissible due to expiration. Caria sought privileged payment of three months of salary from the Guarantee Fund, but the lower court ruled he missed the 90-day deadline for administrative proceedings. The court rejected the appeal because the same case was already filed under a different number, necessitating a remand to the registry to handle the duplicate.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 380-ter c.p.c.: When an identical appeal is filed between the same parties, the court must order the cause to be remanded to the registry to ensure only one proceeding is active.

Parole chiave

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duplicate filing inadmissibility civil appeal registry remand procedural economy arretrati alimentari estinzione della rendita d'invalidità premi assicurativi non pagati

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
con atto notificato il 2 agosto 2021 il lavoratore ha proposto ricorso per cassazionecon due motivi, cui l’Inps ha resistito con controricorso e memoria ai sensi dell’art. 380bisc.p.c.
Art. 380-ter c.p.c.
con atto notificato il 2 agosto 2021 il lavoratore ha proposto ricorso per cassazionecon due motivi, cui l’Inps ha resistito con controricorso e memoria ai sensi dell’art. 380bisc.p.c.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 21331-2021 proposto da: CARIA ANDREA , domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato AGOSTINO DESSY; -ricorrente- contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO TRIOLO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARIA PASSARELLI, VINCENZO STUMPO, MAURO SFERRAZZA; -controricorrente - Ric. 2021 n. 21331 sez.

ML -ud. 12-10-2022 -2- avverso la sentenza n. 211/2020 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 03/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Presidente Relatore Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI. RILEVATOCHE 1. con sentenza 3 febbraio 2021, la Corte d’appello di Cagliari ha dichiarato inammissibile per decadenza la domanda di Andrea Caria, dipendente di Vol 2 s.r.l. ammesso allo stato passivo del suo Fallimento, in via privilegiata ai sensi dell’art. 2751bisn. 1 c.c., in particolare per il credito di € 3.369,39 a titolo di ultime tre mensilità di retribuzione (maggio, giugno e luglio 2010), di accertamento del proprio diritto al pagamento dal Fondo di Garanzia delle suindicate mensilità, ai sensi dell’art. 2 d.lg. 80/1992: così riformando la sentenza di primo grado, che l’aveva invece accolta;

2. essa ha ritenuto il lavoratore decaduto, avendo presentato la domanda in via amministrativa il 15 marzo 2012, per la decorrenza dell’anno dalla scadenza dei novanta giorni, successivi (15 novembre 2012) alla data di proposizione del ricorso del lavoratore medesimo al Comitato provinciale (il 7 agosto 2012), essendone intervenuta la pronuncia il 9 gennaio 2013; così essendo maturata la decadenza il 15 novembre 2013, prima del deposito del ricorso giudiziale il 7 gennaio 2014;

3. con atto notificato il 2 agosto 2021 il lavoratore ha proposto ricorso per cassazionecon due motivi, cui l’Inps ha resistito con controricorso e memoria ai sensi dell’art. 380bisc.p.c. Ric. 2021 n. 21331 sez. ML -ud. 12-10-2022 -3- CONSIDERATO CHE 1. è stata segnalata l’iscrizione di identico ricorso tra le stesse parti con numero R.G. 21375/21, in attesa di fissazione; 2. è necessario provvedere alla riunione al presente del suindicato ricorso.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per provvedere nel senso suindicato, mandando la Cancelleria ai relativi incombenti. Così deciso ne