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Ordinanza Interlocutoria — n. 33820/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on unreasonable delay, remanding case due to standing issue regarding Ministry of Justice.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 33820/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Ministry of Justice's appeal against a lower court ruling that rejected their opposition to a private party's claim for compensation for unreasonable trial delay. The Ministry argued the six-month deadline for the 'Pinto' compensation judgment should start after the civil seizure order, not the subsequent compliance hearing, and claimed they lacked standing to sue for the delay. The court found the Ministry's arguments infounded, noting the compliance hearing is functionally equivalent to the execution phase and that the Ministry was the party responsible for the delay. Consequently, the case was remanded for further examination of the Ministry's standing at the public hearing.

Regesto Legislator

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Art. 4 l. n. 89 del 2001; Art. 3 l. n. 89 del 2001; The six-month period for filing the Pinto compensation judgment commences from the conclusion of the compliance hearing, not the seizure order, and the Ministry of Justice possesses standing to challenge unreasonable delay when it is the party responsible for the non-compliance.

Parole chiave

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unreasonable trial delay Pinto compensation judgment Ministry of Justice standing compliance hearing execution six-month filing deadline civil seizure order remand for public hearing durata ragionevole del procedimento

Disposizioni normative citate

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Art. 4 l. n. 89 del 2001
Con il primo motivo, il Ministero della Giustizia lamenta la violazione dell’art. 4 l. n. 89 del 2001 e dell’art.
Art. 3 l. n. 89 del 2001
Con il secondo motivo, il Ministero della Giustizia denuncia la violazione dell’art. 3 l. n. 89 del 2001, dolendosi del rigetto della eccezione del proprio difetto di legittimazione passiva per l’irragionevole durata del giudizio di ottemperanza.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
14 - 1 0 - 2022 -3- relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 6 CEDU
89 del 2001 e dell’art. 6 CEDU, in Ric.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. 19883/2019
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 1066/2022 R.G. proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro PANI MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA UGO DE CAROLIS 110, presso lo studio dell’avvocato FERDINANDO EMILIO ABBATE (BBTFDN61S08L126L) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCO ALUNNI (LNNMRC62R26M082X); -controricorrente - Ric. 2022n. 1066sez. M2 - ud. 14 - 1 0 - 2022 -2- avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO Di PERUGIA n. 641/2020 depositata il 23/06/2021; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/10/2022 dal Consigliere LUCA VARRONE. RILEVATO CHE:

1. Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte d’Appello di Perugia che, in materia di equa riparazione, ha rigettato l’opposizione del Ministero della Giustizia contro il decreto del giudice monocratico che aveva riconosciuto alla parte privata l’indennizzo per l’irragionevole durata di giudizio “Pinto” presupposto. In particolare, il giudizio presupposto si era svolto sia nella fase di cognizione, sia nella fase di esecuzione, quest’ultima caratterizzata dalla proposizione prima di un pignoramento presso terzi in sede civile, definito con l’emissione dell’ordinanza di assegnazione, e, successivamente, in mancanza di adempimento, di un successivo giudizio di ottemperanza.

2. Maria Pani ha resistito con controricorso.

3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta infondatezza del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. CONSIDERATO CHE 1. Il ricorso è affidato adue motivi. Con il primo motivo, il Ministero della Giustizia lamenta la violazione dell’art. 4 l. n. 89 del 2001 e dell’art. 6 CEDU, in Ric. 2022n. 1066sez. M2 - ud. 14 - 1 0 - 2022 -3- relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., sostenendo che il termine semestrale per la proposizione del secondo giudizio “Pinto” avrebbe dovuto essere calcolato a decorrere dalla definizione della procedura esecutiva promossa in sede civile, che aveva a dire del ricorrente integralmente soddisfatto l’interesse dei creditori, e non dalla definizione del successivo giudizio di ottemperanza.

Il motivo è infondato. Questa Corte ha affermato che il giudizio di ottemperanza promosso contro lo Stato-debitore per ottenere il pagamento dell’equo indennizzo è equiparabile sul piano funzionale e strutturale al procedimento esecutivo (cfr. Cass. S.U. 19883/2019). In assenza di adempimento, la semplice emissione dell’ordinanza di assegnazione in sede civile non può dirsi satisfattiva del credito dei controricorrenti. Pertanto, in ragione dell’unitarietà della fase di cognizione e della fase esecutiva, la domanda di equa riparazione presentata entro il termine semestrale dalla definizione del giudizio di ottemperanza risulta tempestiva.

Con il secondo motivo, il Ministero della Giustizia denuncia la violazione dell’art. 3 l. n. 89 del 2001, dolendosi del rigetto della eccezione del proprio difetto di legittimazione passiva per l’irragionevole durata del giudizio di ottemperanza. La censura è infondata. Infatti, nella fattispecie è il Ministero della Giustizia ad essere risultato inadempiente, e il giudizio di ottemperanza è stato intentato proprio al fine di porre rimedio a tale inadempimento, per ottenere coattivamente l’indennizzo come riconosciuto nel giudizio presupposto.

Ric. 2022n. 1066sez. M2 - ud. 14 - 1 0 - 2022 -4- 3. Il Ministero ricorrente ha depositato memoria , con la quale ha ribaditola richiesta di accoglimento del ricorso.

4. Il collegio, ritenuto che la decisione sulla questione della legittimazione del Ministero della Giustizia o del Ministero dell’Economia con riferimento al segmento processuale del giudizio di ottemperanza è stata rinviata alla pubblica udienza dell’8 novembre p.v., rinvia a nuovo ruolo la trattazione del ricorso.

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo