Cassation court dismisses tax appeal as inadmissible due to lack of specific reasoning for cadastral reclassification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax agency's appeal inadmissible because the lower court failed to provide specific reasoning for the cadastral reclassification. The taxpayers argued that the agency should have detailed how general microzone changes affected their specific properties, but the court found the existing reasoning sufficient under the law. Consequently, the appeal was rejected, and the tax agency was ordered to pay the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 335, l. n. 311/2004; Art. 360-bis, c.p.c.: In mass reclassifications based on general microzone parameters, the administrative act must still analytically specify the concrete elements affecting each individual unit to allow the taxpayer to know the specific grounds for the decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22074/2021proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: 80224030587) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro Olympia Pignocchi, nata a Roma il 14.12.1987 (C.F. : PGNLMP87T54H501R) ed ivi residente alla Via Salaria n. 128, e Tomaso Pignocchi, nato a Roma l’1.3.1984 (C.F.: PGNTMS84C01H501C) ed ivi residente alla Via Asmara n. 76, rappresentati e difesi d all’Avv.
Paolo Caruso (C.F.: CRSPLA79R09H501Y), con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, alla Via Eustachio Manfredi n. 5, in forza delle procure specialirilasciate su atto separato e allegato al controricorso; Avviso accertamento immobili siti in microzona Roma -controricorrenti – -avverso la sentenza n. 750 / 13 / 20 2 1 emessa dalla CTR L azio il 05/02/2021e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore Dott. Andrea Pentaall’adunanza del 12/10/2022. Ritenuto infatto 1. Pignocchi Olympia e Pignocchi Tomaso proponevano ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma avverso l’avviso di accertamento con cui l’Ufficio aveva attribuito nuovi valori catastali a numerosi immobili siti nella microzona 7 XX Settembre.
2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso.
3. Sull’appello dell’Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria Regionale Lazio rigettava il gravame, evidenziando che, ai fini del nuovo classamento, l’Ufficio avrebbe dovuto indicare in quali termini il mutato assetto dei valori medi di mercato e catastale avesse avuto una ricaduta sulla classe e sulla rendita del singolo immobile.
4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un unico articolato motivo. Pignocchi Olympia e Pignocchi Tomaso non hanno svolto difese.
5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. In prossimità della camera di consiglio i resistenti hanno depositato memoria illustrativa. Ritenuto in diritto 1. Con l’unico articolato motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 335, l. n. 311/2004 e 2697 c.c., nonché dei principi generali in ordine alla motivazione degli atti in materia catastale, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che l’Agenzia non aveva impedito alle parti di conoscere i presupposti del classamento, ma aveva evidenziato motivazioni comuni a tutte le unità aventi la medesima destinazione d’uso, in ragione del fatto che tutte le unità immobiliari oggetto di accertamento presentavano le medesime caratteristiche estrinseche. 1.1.
Il motivo è inammissibile per violazione del disposto di cui all’art. 360‒bis, primo comma, n. 1, c.p.c. (cfr. Cass., Sez. U., n. 7155 del 2017; conf. Cass. n. 29629 del 2020), in quanto la tesi sostenuta dalla ricorrente si pone in insanabile contrasto con il consolidato orientamento espresso da questa Corte in materia di rideterminazione della rendita catastale di unità immobiliari ai sensi dell'art. 1, comma 335, della l. n. 311 del 2004, secondo cui «non può ritenersi congruamente motivato» l’atto di revisione del classamento che, come nel caso di specie, «faccia esclusivo riferimento al rapporto tra il valore di mercato e il valore catastale nella microzona in cui è situato l'immobile rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali e al relativo scostamento, senza indicare gli elementi che hanno in concreto interessato la microzona considerata e il modo in cui essi incidono sul diverso classamento della singola unità immobiliare» (Cass. 1543 del 2020; conf., ex multis, Cass. n. 19810 del 2019; n. 22671 del 2019; n. 23046 del 2019; n. 27180 del 2019; n. 32456 del 2019), senza peraltro fornire una valida critica a tale indirizzo giurisprudenziale (cfr., da ultimo, Cass. n. 12025/2022).
La Corte costituzionale, con la nota sentenza n. 249 del 2017, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale -sollevata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio in riferimento all'art. 53 Cost. -dell'art. 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004, che prevede il riclassamento, su iniziativa del Comune, di unità immobiliari ubicate in microzone nelle quali il rapporto tra il valore medio di mercato (individuato ai sensi del d.P.R. n. 138 del 1998) e il corrispondente valore medio catastale (ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili) si discosta significativamente dall'analogo rapporto relativo all'insieme delle microzone comunali.
La scelta del legislatore non presenta profili di irragionevolezza ai fini del rispetto del principio della capacità contributiva, in quanto la revisione del classamento per microzone si basa sul dato che la qualità del contesto di appartenenza dell'unità immobiliare rappresenta una componente fisiologicamente idonea ad incidere sul valore del bene, sicché può ritenersi non irragionevole che l'accertamento di una modifica del valore degli immobili presenti in una determinata microzona comporti una ricaduta sulla rendita catastale, il cui conseguente adeguamento, proprio in quanto espressione di una accresciuta capacità contributiva, è volto in sostanza ad eliminare una sperequazione esistente a livello impositivo.
Nondimeno, il carattere "diffuso" dell'operazione comporta che debba essere assolto in maniera rigorosa l'obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento. Successivamente, questa Corte, negli ultimi anni, disallineandosi rispetto all’orientamento che si era iniziato a formare agli inizi del nuovo secolo, ha stabilito, con indirizzo ormai condiviso e dal quale non vi sono ragioni per discostarsene, che, in tema di estimo catastale, qualora il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi dell'art. 1, comma 335, della l. n. 311 del 2004 nell'ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona nella quale l'immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali, il provvedimento di riclassamento, atteso il carattere diffuso dell'operazione, deve essere adeguatamente motivato in merito agli elementi che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, in modo che il contribuente sia posto in condizione di conoscere le ragioni che ne giustificano l'emanazione.
In applicazione di tale principio, Sez. 5, Ordinanza n. 29988 del 19/11/2019 ha confermato la sentenza gravata che aveva annullato l'avviso di accertamento catastale di un immobile, in quanto non era stato spiegato in che termini il mutato assetto dei valori medi di mercato e catastale, nel contesto delle microzone comunali previamente individuate, aveva avuto una ricaduta sul singolo immobile e sulla classe e rendita catastale dello stesso. La ragione giustificativa della revisione parziale del classamento, prevista dall'art. 1, comma 335, l. 311 del 2004, è la rilevante modifica di valore degli immobili presenti nella microzona, mentre, al momento dell'attribuzione della classe e della rendita catastale del singolo immobile, devono essere considerate, insieme al fattore posizionale, le caratteristiche edilizie del fabbricato di cui all'art. 8, comma 7, d.P.R. n. 138 del 1998, assumendo pertanto specifica rilevanza in sede di motivazione dell'atto, nella quale, una volta giustificato il presupposto della revisione, fondato sul valore medio di mercato dell'intera microzona, vanno spiegate le ragioni in forza delle quali si è prodotta una ricaduta (ed in quali termini di classamento e di rendita catastale) sulla specifica unità immobiliare oggetto di riclassamento (Sez. 5, Ordinanza n. 31112 del 28/11/2019).
E così si è in termini condivisi affermato il principio per cui, ove il nuovo classamento sia stato adottato d'ufficio ai sensi dell'art. 1, comma 335, della l. n. 311 del 2004 nell'ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona nella quale l'immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato e quello catastale rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali, il provvedimento di riclassamento, atteso il carattere diffuso dell'operazione, deve essere adeguatamente motivato in ordine agli elementi (da individuarsi tra quelli indicati nell'art. 8 del d.P.R. n. 138 del 1998, come la qualità urbana del contesto nel quale l'immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l'unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, affinché il contribuente sia posto in condizione di conoscere ex antele ragioni che ne giustificano in concreto l'emanazione.
In applicazione, di questo principio, Sez. 5, Sentenza n. 19810 del 23/07/2019 ha annullato la decisione impugnata che aveva ritenuto adeguatamente motivato il provvedimento di classamento, benché facesse riferimento solo al rapporto di scostamento, alla microzona ed alle sue caratteristiche, indistintamente individuate, senza né specificare i vantaggi concretamente ritraibili dai singoli immobili rispetto al miglioramento del servizio di trasporto pubblico ed alla qualità del contesto urbano né effettuare indicazioni analitiche relative alle singole unità immobiliari oggetto di variazione.
A ciò aggiungasi che nel motivo di ricorso la ricorrente riproduce il contenuto di altro avviso di accertamento emesso con riferimento a variazioni intervenute nella microzona 20 ‒ Salario Trieste (ricorso, pagg. 17 e 19), diversa da quella (microzona 1 ‒ Centro storico) in cui ricade l’immobile di proprietà degli intimati. Alla stregua delle considerazioni che precedono, corretta si rivela la decisione adottata dalla CTR Lazio, secondo cui l’Amministrazione, per procedere alla riclassificazione “di massa” delle unità immobiliari ubicate nelle microzone, avrebbe dovuto necessariamente indicare in modo analitico le opere infrastrutturali e le condizioni ambientali che avevano determinato il miglioramento della fruibilità dei beni, laddove nel caso di specie la motivazione dell’accertamento catastale era estremamente generica e si riferiva esclusivamente alla componente “posizionale”, nulla deducendo per quanto riguardava la componente “edilizia”.
2. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 quater, dPR 30 maggio 2002, nr. 115 (Cass. Sez. 6 -Ordinanza nr. 1778 del 29/01/2016).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile ilricorso; condanna la ricorrenteal rimborso delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 3.000,00 pe