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Ordinanza — n. 33788/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against labor dispute verdict regarding fuel card fraud claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33788/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected the appeal filed by a transport company against a lower court's dismissal of a damages claim for alleged fuel card fraud. The company argued that the first-instance court failed to properly examine specific facts regarding fuel consumption anomalies, but the appellate court had already confirmed the first-instance ruling based on the same logical reasoning. The Supreme Court held that the appeal was inadmissible because it sought a re-evaluation of historical facts rather than correcting a legal error, as the second-instance decision fully aligned with the first instance's findings.

Regesto Legislator

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Art. 348 ter, commi 4 e 5 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.: An appeal is inadmissible under the 'double conformity' rule when the second-instance judgment is entirely consistent with the first-instance judgment or relies on the same logical-argumentative path regarding the main facts, even if additional arguments are added to reinforce the decision.

Parole chiave

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double conformity rule inadmissible appeal labor dispute damages fuel card fraud re-evaluation of facts art. 348 ter c.p.c. art. 360 c.p.c. responsabilità del vettore

Disposizioni normative citate

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Art. 348 ter, commi 4 e 5 c.p.c.
il secondo motivo è inammissibile, in quanto «ricorre l’ipotesi di “doppia conforme”, ai sensi dell’art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art.
Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Considerato che:1.con il primo motivo la società ricorrente deduc e , ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
Art. 175 cod. proc. civ.
Art. 127 cod. proc. civ.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificat
art. 380-bis cod. proc. civ
è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
art. 112 cod. proc. civ
civ., la nullità della sentenza per omessa pronuncia su un motivo di appello ovvero, comunque, per omessa pronuncia su domande e/o eccezioni e/o istanze in violazione dell’art. 112 cod.
art. 2104 cod. civ
civ., la violazione e/o falsa applicazione, relativamente al secondo motivo di appello, della norma di cui all’art. 2104 cod. civ., la cui corretta considerazione avrebbe consentito una diversa decisione del giudizio, in ordine alla dedotta violazione dei doveri di diligenza da parte della lavoratrice;
art. 1218 cod. civ
civ., la violazione e/o falsa applicazione, relativamente al secondo motivo di appello, della norma di cui all’art. 1218 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6 - 2, 09/03/2022, n. 7724
Cass. Sez. U, 27/12/2019, n. 34476
Cass. Sez. 2, 21/05/2018, n. 12515
Cass. Sez. 1, 11/03/2020, n. 6924
12515, e Cass. Sez. 1, 11/03/2020, n. 6924);
Cass. Sez. U, 20/02/2020, n. 4315
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Testo completo

. n. 14430/2021 ORDINANZA sul ricorso proposto da: Battaglia Trasporti s.n.c. di Battaglia Lino C., in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa anche disgiuntamente dagli avv.ti Alberto Parolin, Pierfrancesco Zen e Francesco Nuzzaci, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, sito in Roma, via della Giuliana 44 - rico rrent e - contro Zanato Alessandra -intimata - avverso la sentenza n. 502 / 202 0 della Corte d ’ appello di Venezia depositata il 23febbraio 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 settembre 2022dal Consigliere Ileana Fedele . Rilevato che:

1. la Corte d’appello di Venezia ha respinto il gravame proposto dalla Battaglia Trasporti s.n.c. di Battaglia Lino C.avverso la sentenza del Tribunale di Padova di rigetto della domanda intesa ad ottenere la condanna di Alessandra Zanato, già dipendente della società dimessasi in data 31 maggio 2014, al risarcimento del danno subito dall’azienda per omesso controllo degli scontrini riferiti ai rifornimenti di carburante effettuati dagli autisti, danno stimabile in oltre 30.000 euro, per ingiustificati prelievi di gasolio nel periodo tra agosto 2013e marzo 2014;

2. per quanto qui rileva, la Corte territoriale ha precisato che la contestazione rivolta alla dipendente con lettera del 25 marzo 2014 concerneva il mancato controllo degli scontrini riferiti ai rifornimenti di carburante, ma non indicavaammanchi di carburante né quantificava «le gravi perdite asseritamente subite», contestazione rispetto alla quale la lavoratrice, lungi dall’ammettere l’addebito – come invece intendeva sostenere l’azienda – aveva rappresentato che il controllo degli scontrini aveva subito fra agosto 2013 e marzo 2014 un rallentamento a causa della difficile situazione aziendale, che l’aveva messa «costantemente sotto pressione e con mille cose urgenti da svolgere».

Tanto premesso i giudici d’appello hanno rilevato che la società aveva allegato alcuni scontrini emessi dal distributore di carburante, recanti l’indicazione del numero della carta carburante utilizzata per ciascun rifornimento nonché del luogo, prezzo e data di esecuzione del rifornimento, ma non già il numero della targa né altro dato identificativo del veicolo di volta in volta rifornito, sicché non era possibile per la persona addetta alla contabilità accertare l’esistenza di eventuali consumi irregolari, mentre, come accertato dal giudice di prima istanza e non contestato in appello, le fatture del distributore di carburante recavano l’indicazione, oltre che della scheda carburante, anche della targa del mezzo rifornito, che nel caso di specierisultava essere sempre un autoveicolo aziendale; inoltre, come pure evidenziato nella sentenza impugnata, l’azienda non aveva a llegato quali fossero i consumi aziendali “ordinari” di carburante ed in cosa consistessero le lamentate “macroscopiche anomalie” accertate, così come aveva omesso di elencare i servizi di trasporto effettuati dagli autisti nel periodo oggetto di causa e di produrre i relativi documenti di trasporto ovvero l’ulteriore documentazione atta a verificare la congruità dei consumi di carburante, senza neppure individuare, per ciascuna fattura archiviata, l’assenza di scontrino o di “anomalia” nel consumo di carburante, risultando irrilevanti, in base alle considerazioni precedenti, i capitoli di prova siccome articolati , in quanto finalizzati ad accertare l’asserita ammissione da parte della lavoratrice in virtù della missiva del 28 marzo 2014e le mansioni della medesima(ricevere ed archiviare gli scontrini unitamente alle fatture emesse dal distributore di carburante), così come risultava irrilevante, oltre che tardivamente prodotta, l’ulteriore documentazione non ammessa dal giudice di primo grado, in quanto comunque inidonea a dimostrare gli asseriti ammanchi;

3. avverso tale pronuncia la Battaglia Trasporti s.n.c. di Battaglia Lino C.ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi di censura;

4. Alessandra Zanato non ha svolto attività difensiva; 5. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

6. parte ricorrente ha depositato nota di produzione delle notifiche del ricorso eseguite nei confronti del procuratore della lavoratrice costituito nel domicilio eletto in appello. Considerato che:1.con il primo motivo la società ricorrente deduc e , ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per omessa pronuncia su un motivo di appello ovvero, comunque, per omessa pronuncia su domande e/o eccezioni e/o istanze in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in quanto la Corte territoriale non si sarebbe pronunciata sul primo motivo di appello, relativo alla nullità della sentenza impugnata, per omessa motivazione in ordine al dedotto inadempimento, circostanziato ed assistito da idonee deduzioni istruttorie in ordine alle mansioni della lavoratrice ed ai doveri di verifica e controllo cui la stessa era tenuta, quadro disatteso dai giudici di merito sulla base di erronea ed illogica ricostruzione fattuale, omettendo di pronunciarsi sul motivo di appello o comunque sulle eccezioni ed istanze dedotte in giudizio;

2. con il secondo motivo la società ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di una o più circostanze, relativamente al secondo motivo di appello, affermate con modalità sufficientemente specifiche, la cui considerazione avrebbe consentito una diversa decisione del giudizio, anche da parte del giudice di secondo grado, oltre che da parte del giudice di primo grado, in ordine al dedotto inadempimento contestato alla lavoratrice;

3. con il terzo motivo la società ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione, relativamente al secondo motivo di appello, della norma di cui all’art. 2104 cod. civ., la cui corretta considerazione avrebbe consentito una diversa decisione del giudizio, in ordine alla dedotta violazione dei doveri di diligenza da parte della lavoratrice;

4. con il quarto motivo la società ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione, relativamente al secondo motivo di appello, della norma di cui all’art. 1218 cod. civ., in materia di onere della prova gravante sulla lavoratrice, la cui corretta considerazione avrebbe consentito una diversa decisione del giudizio, in ordine alla dedotta violazione dei doveri di diligenza da parte della lavoratrice;

5. con il quinto motivo la società ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza, relativamente al terzo motivo di appello, per mancata ammissione di mezzi istruttori proposti nel giudizio di primo grado e riproposti nel giudizio di appello, la cui assunzione avrebbe consentito una diversa decisione del giudizio e, comunque, una diversa decisione su un fatto decisivo della controversia, e/o per motivazione apparente e/o per carenza istruttoria per quanto concerne la mancata ammissione dei predetti mezzi istruttori per effetto di argomentazioni perplesse e logicamente inconciliabili, per avere i giudici di merito ritenuto irrilevanti i capitoli di prova articolati in primo grado in ordine alle verifiche cui era tenuta la lavoratrice, dalla cui omissione erano derivati, con nesso causale, i danni riportati dal datore di lavoro;

6. il primo ed il quinto motivo sono infondati, in quanto per integrare il vizio di omessa pronuncia, che si concreta nel difetto del momento decisorio, occorre che sia stato « completamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, ciò che si verifica quando il giudice non decide su alcuni capi della domanda, che siano autonomamente apprezzabili, o sulle eccezioni proposte, ovvero quando pronuncia solo nei confronti di alcune parti. Per contro, il mancato o insufficiente esame delle argomentazioni delle parti integra un vizio di natura diversa,relativo all’ attività svolta dal giudice per supportare l’adozione del provvedimento, senza che possa ritenersi mancante il momento decisorio»(in tal senso, Cass.

Sez. 6 - L, 03/03/2020, n. 5730). Nella specie, dalla lettura della sentenza, siccome sopra sintetizzata, emerge chiaramente che la Corte territoriale ha confermato la sentenza di primo grado in virtù di ampia ed articolata motivazione, con la quale ha escluso la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda risarcitoria, reputando di conseguenza irrilevanti le richieste istruttorie articolate; ne consegue che ogni ulteriore censura sul punto esula dall’ambito del vizio denunciato, risolvendosi in un’inammissibile valutazione nel merito della ricostruzione in fatto operata dal giudice d’appello;

7. il secondo motivo è inammissibile, in quanto «ricorre l’ipotesi di “doppia conforme”, ai sensi dell’art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice» ( in tal senso Cass. Sez. 6 - 2, 09/03/2022, n. 7724). Nella specie, la Corte territoriale, nel confermare le valutazioni rese in primo grado in ordine al dedotto inadempimento ed alla conseguente richiesta risarcitoria, ha aggiunto ulteriori argomenti, intesi a rafforzare le argomentazioni per disattendere la domanda datoriale, senza discostarsi dalla linea adottata dal giudice di prima istanza;

8. sono, infine , inammissibili il terzo ed il quarto motivo, in quanto sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, si intende invece promuovere una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (in tal senso, fra molte, Cass. Sez. U, 27/12/2019, n. 34476), come risulta evidente dalla disamina dei motivi, nei quali si ripercorrono le allegazioni la cui corretta considerazione, nella prospettazione della società ricorrente, avrebbe dovuto condurre ad un differente esito in ordine al denunciato inadempimento della lavoratrice;

9. pertanto, il ricorso va respinto e non vi è luogo a provvedere sulle spese, in difetto di attività difensiva dell’intimata, risultando assorbita la verifica circa la ritualità della notifica del ricorso, in applicazione del principio della ragionevole durata del processo che impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ., di evitare e impedire i comportamentiche ostacolino una sollecita definizione del giudizio, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuale e in formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo (Cass. Sez. 2, 21 /05/2018, n. 12515, e Cass. Sez. 1, 11/03/2020, n. 6924);

10. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificat