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Ordinanza — n. 33775/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses I.N.P.S. claim that contribution prescription started June 16, 2010, ruling it was deferred to July 6, 2010.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33775/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation dismissed the I.N.P.S.'s appeal against a lower court ruling that the contribution claim was time-barred. The professional argued that a 2010 decree deferred the payment deadline from June 16 to July 6, 2010, thereby resetting the prescription period. The court agreed, holding that the decree explicitly extended the due date for specific economic activities, making the prescription start on July 6 rather than the original June date.

Regesto Legislator

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Art. 2935 cod. civ.; Art. 421 cod. proc. civ.; Art. 1, comma 1, lett. a) d.P.C.M. 10 giugno 2010: The prescription period for social security contributions begins on the date the payment deadline expires, which may be legally deferred by specific decrees applicable to the taxpayer's activity.

Parole chiave

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social security contributions prescription period payment deadline deferral I.N.P.S. appeal Cassation ruling calcolo del periodo di contribuzione retroattività della rendita d'invalidità istituto di previdenza

Disposizioni normative citate

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Art. 2935 cod. civ.
deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 cod. civ. e dell’art.
Art. 421 cod. proc. civ.
e dell’art. 421 cod. proc. civ. , in relazione all’art.
Art. 1, comma 1, lett. a) del d.P.C.M. 10 giugno 2010
, in relazione all’art. 1, comma 1, del d.P.C.M.
Art. 2, comma 26 della legge n. 335 del 1995
Giuliana Perna all’iscrizione alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
Art. 18, comma 12 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98
335 del 1995, de ll’art. 18 , comma 12, del d.l.
art. 380-bis cod. proc. civ
è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
art. 2935 cod. civ
deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 cod. civ.
art. 421 cod. proc. civ
e dell’art. 421 cod. proc. civ.
art. 118 disp. att. cod. proc. civ
32467 , pronunciate in fattispecie analoghe a quella oggetto di causa, ed alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.;

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. L, 6 ottobre 2020, n. 21472
b), in considerazione della previsione della maggiorazione a titolo di interessecorrispettivo, che palesa l’avvenuta scadenza del debito e lavolontà di istituire una forma di agevolazione per il suopagamento (così, fra altre, Cass. Sez. L, 6 ottobre 2020, n. 21472);
Cass. Sez. L, n. 10273 del 2021
244del 2007 (in tal senso, già Cass. Sez. L, n. 10273 del 2021, cit.
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Testo completo

G. n. 24916/2021 ORDINANZA sul ricorso proposto da: I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. (S.C.C.I.), rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Antonietta Coretti, Lelio Maritato, Antonino Sgroi, Carla D’Aloisio, Emanuele De Rose, con domicilio eletto in Roma, via Cesare Beccaria n. 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto - ricorrent e - contro Perna Giuliana, rappresentata e difesa dall’avv. Ciro Gagliardi, con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata cirogagliardi@avvocatinapoli.legalmail.it - controricorrente - avverso la sentenza n. 1667 /202 1 della Corte d ’ appello di Napoli depositata il 25 marzo 2021.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 settembre 2022dal Consigliere Ileana Fedele . Rilevato che:

1. la Corte d’appello di Napoli, pur reputando fondato l’ appell o proposto dall’I.N.P.S. avverso l a pronunc ia con cui il Tribunale di Napoli aveva dichiarato insussistente l’obbligo dell’avv. Giuliana Perna all’iscrizione alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per l’attività professionale svolta nell’anno 2009, in accoglimento dell’appello incidentale proposto dalla professionista, ha dichiarato prescritta la pretesa contributiva per la predetta annualità azionata dall’Istituto previdenziale con missiva del 1° luglio 2010;

2. per quanto qui rileva, la Corte territoriale ha ritenuto prescritto il credito sul rilievo che il dies a quoandava computato con decorrenza dalla data di scadenza del termine per il pagamento dei medesimi contributi previdenziali, che,nel caso in esame , scadeva il 16 giugno 2010, non reputando condivisibile la tesi dell’Istituto in ordine all’applicabilità deldifferimento concesso d.P.C.M. del 2010;

3. avverso tale pronuncia l’I.N.P.S. ha proposto ricorso per cassazione , deducendo un unico motivo di censura;

4. l’avv. Giuliana Perna resiste con controricorso; 5. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

6. la controricorrente ha depositato memoria. Considerato che:

1. con l’unico motivo di ricorso l’I.N.P.S. deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 cod. civ. e dell’art. 421 cod. proc. civ. , in relazione all’art. 1, comma 1, del d.P.C.M. 10 giugno 2010,all’art. 2, comma 26 e ss. della legge n. 335 del 1995, de ll’art. 18 , comma 12, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. con modif. in legge 15 luglio 2011, n. 111, (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.), per non avere la Corte territoriale attribuito rilievo al differimento del termine per effettuare il versamento dei contributi al 6 luglio 2010 disposto in favore di tutti «i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi …entro il 16 giugno 2010, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all’art. 62 bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delleFinanze, debbano effettuare i versamenti entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione (lett. a)…»;

2. il motivo è fondato nei termini che seguono, per le medesime ragioni evidenziate con le ordinanze Cass. Sez. L, 1 9 /0 4 /2021, n. 10273 , nonché, più di recente, Cass. Sez , L. 08 / 11 /2021, n. 32467 , pronunciate in fattispecie analoghe a quella oggetto di causa, ed alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.;

3. in effetti, la Corte d’appello ha dichiarato prescritti i contributiriferiti all’anno 2009 assumendo che il termine per il versamento degli stessi decorresse dal 16 giugno 2010, con conseguente maturazione della prescrizione alla data del 1°luglio 2015, allorché era stata ricevuta la richiesta di pagamento proveniente dall’I.N.P.S., senza considerare il predetto differimento del termine;

4. viceversa, questa Corte ha esaminato la questione della rilevanza del differimento della scadenza previsto per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, in relazione alla maturazione della prescrizione contributiva, giungendo ad individuare il dies a quo nel termine di scadenza prorogato senza alcuna maggiorazione (Cass. Sez. L, 19 aprile 2021, n. 10273 e Cass.Sez. L, 08/11/2021, n. 32467) ed affermando che il giudice, tenuto a pronunciarsi sulla questione di diritto della decorrenza dei termini di prescrizione, non è vincolato dalle allegazioni di parte (Cass. Sez. 6-L, 14 ottobre 2021, n. 28123);

5. in particolare, come già osservato da Cass. Sez. L, n. 10273 del 2021, cit., occorre partire dall’assunto che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera deltitolare della posizione assicurativa, in quanto l ’ obbligazione contributiva è correlata alla produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre ladichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali,che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all ’ obbligazione tributaria; pertanto, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell’obbligazione dipende dall ’ ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento , come si desume dall’art. 55del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827 , conv. con mod if. nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati».Viene, quindi , in rilievo l ’ art. 18, comma 4, del d.lgs. 9 luglio 1997, n.241, che ha previsto che «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi terminiprevisti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi» .

N el caso di specie, l’art. 1, comma 1, del d.P.C.M. 10 giugno 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 1 4 1 del 19 giugno 201 0 , emanato giusta laprevisione generale dell’art. 18 de l d.lgs. n. 241 del 1997, cit., haprevisto, per quanto qui rileva, che «i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi [...] entro il 16 giugno 2010, che esercitano attività economiche per lequali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all’art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e chedichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascu no studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell ’ economia e delle finanze», debbano effettuare i versamenti «entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione» (lett.

a) e «dal 7 luglio2010 al 5 agosto 2010, maggiorando le somme da versaredello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo» (lett.b);

6. pertanto, erroneamente la sentenzaimpugnata ha fatto decorrere il termine prescrizionale dal16 giugno 2010 , atteso che detto termine risultava differito al 6luglio successivo in virtù della previsione dell’art. 1, comma 1, lett. a), del d.P.C.M. cit., irrilevante all ’ uopo restando invecela previsione di cui alla successiva lett. b), in considerazione della previsione della maggiorazione a titolo di interessecorrispettivo, che palesa l’avvenuta scadenza del debito e lavolontà di istituire una forma di agevolazione per il suopagamento (così, fra altre, Cass. Sez. L, 6 ottobre 2020, n. 21472);

7. occorre, infine, evidenziare che, giusta la lettera dell’art.1, comma 1, del d.P.C.M. cit., il differimento del termine di pagamento concerneva tutti «contribuenti [...] cheesercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore» e non soltanto coloro che, inconcreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d ’ imposizione, quale quello di cui all’art. 1, commi 96 ss., della legge n. 244del 2007 (in tal senso, già Cass. Sez. L, n. 10273 del 2021, cit. , cui va data continuità);

8. pertanto, non essendosi la Corte territoriale uniformataall’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese delgiudizio di cassazione.

P.Q.M.

accoglie il ricorso,cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che provv