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Ordinanza — n. 33769/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal regarding agricultural worker re-enrollment, ruling fee exemption inapplicable to indirect benefit claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33769/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected Agata Roma's appeal against a lower court ruling that denied her re-enrollment in the agricultural workers list for 2007. Roma argued that a declaration of fee exemption was validly filed by her lawyer, but the court held that such exemptions do not apply when the primary request is for administrative re-enrollment rather than a direct social security benefit. Consequently, the appeal was dismissed because the fee exemption regime is strictly limited to cases where the direct object of the lawsuit is a specific pension or assistance benefit.

Regesto Legislator

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Art. 152 disp. att. cod. proc. civ.; d.P.R. n. 115 del 2002, art. 76 and 92: The fee exemption regime applies only when the direct object of the lawsuit is a specific pension or assistance benefit, not when the request is merely for administrative re-enrollment where the benefit is an indirect consequence.

Parole chiave

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fee exemption limitation agricultural worker re-enrollment social security benefits procedural cost exemption indirect benefit claim ripristino delle indennità disoccupazione branca d'attività con diritto all'indennità aiuti nel settore agricolo

Disposizioni normative citate

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Art. 152 disp. att. cod. proc. civ.
con l’unico motivo la ricorrente deduc e la violazione e falsa applicazione dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., in combinato disposto con il d.P.R.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, comma 1
civ., in combinato disposto con il d.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, comma 1, e art.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 92 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3
76, comma 1, e art. 92 in relazione all’art.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
art. 380-bis cod. proc. civ
è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
art. 152 disp. att. cod. proc. civ
con l’unico motivo la ricorrente deduc e la violazione e falsa applicazione dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., in combinato disposto con il d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. L, 02/05/2022, n. 13769
da ultimo Cass. Sez. L, 02/05/2022, n. 13769 e precedenti ivi citati), secondo cui «Il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall’ art.152 disp.
Cass. Sez. U, 20/02/2020, n. 4315
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Testo completo

. 14030/2021 ORDINANZA sul ricorso proposto da: Roma Agata, rappresentata e difesa dall’avv. Marco Naccarato, con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata marco.naccarato@avvocatirossano.legalmail.it - rico rrent e - contro I.N.P.S. -Istituto Nazionale della Previdenza Sociale -intimato - avverso la sentenza n. 63/ 202 1 della Corte d ’ appello di Catanzaro depositata l’11 febbraio 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 settembre 2022dal Consigliere Ileana Fedele . Rilevato che:

1. la Corte d’appello di Catanzaro, nell’accogliere l’appello proposto dall’I.N.P.S. e respingere la domanda proposta in primo grado da Agata Roma per ottenere la reiscrizione nell’elenco nominativo dei braccianti agricoli per l’anno 2007, ha condannato la lavoratrice al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, reputando inefficace la dichiarazione di esonero dalle spese di lite sia in primo che in secondo grado perché sottoscritta dal difensore e non dalla parte personalmente;

2. avverso tale pronuncia Agata Roma ha proposto ricorso per cassazioneaffidato ad un unico motivo;

3. l’I.N.P.S. non ha svolto attività difensiva; 4. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio. Considerato che:

1. con l’unico motivo la ricorrente deduc e la violazione e falsa applicazione dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., in combinato disposto con il d.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, comma 1, e art. 92 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., sul rilievo che , contrariamente a quanto assunto dalla Corte territoriale, la dichiarazione di cui all’art. 152 disp. att. cod. proc. civ. a firma della parte personalmente era stata depositata sin dal primo grado di giudizio ed era presente nel relativo fascicolo di ufficio;

2. il motivo è infondato per l’assorbente ragione che nella specie , venendo in rilievo- per quanto emerge dal ricorso e dalla sentenza impugnata- solo la domanda intesa alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricolie non già ad una specifica prestazione previdenziale, non poteva in ogni caso trovare applicazione l’esenzione dalle spese ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., in conformità al consolidato principio espresso d a questa Corte (v. da ultimo Cass. Sez. L, 02/05/2022, n. 13769 e precedenti ivi citati), secondo cui «Il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall’ art.152 disp. att. c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui ildiritto alla prestazione sia l’ oggetto diretto della domandaintrodotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento»;

3. pertanto, a prescindere dalla questione addotta nella sentenza impugnata e prospettata nel motivo di censura , il ricorso non può comunque trovare accoglimento e deve essere respinto;

4. nulla per le spese, in difetto di attività difensiva dell’ente intimato;

5. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Così