Court dismisses appeal on simulated sales, ordering new trial due to unresolved transactional facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by Scamy Immobiliare against the lower court's finding of simulated sales. The appellants argued that the rapid asset liquidation and subsequent payments indicated a lack of genuine intent to sell. However, the court noted that the parties had already agreed to settle the dispute out of court, leading to a request for a new trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2901, 2727, 2729 cod. civ.; Art. 360, c. 1 n. 3 cod. proc. civ.: When transactional facts regarding simulated sales remain unclear and parties request a new trial, the court must defer judgment rather than rule on the merits.
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a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 30462/2021 R.G. proposto da: SCAMY IMMOBILIARE SRL, rappresentata dall'avvocato MARCELLO TAGLIOLI (TGLMCL65E25L833G) che la rappresenta e difende, domiciliata ex lege in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione; -ricorrente- contro (Vik».1_ kyl-ter «Sia- v..,1AgiAle 4e itocktfccli-u."0,. SIENA NPL 2018 SRC( rappresentata e difesa dall'avvocato UMBERTO GIANNINI (GNNMRT40C31E7153), elettivamente domiciliata in ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato PAOLO PANARITI (PNRPLA60L14H5010); -controricorrente- nonché contro ttor the.‘ bPewb om,"4.
GIOE' ORNELLAYMPS GESTIONE CREDITI BANCA S.p.A.; -intimata avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 1786/2021 depositata il 22/09/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/09/2022 dal Consigliere MARILENA GORGONI. Rilevato che: Banca Monte dei Paschi di Siena, tramite MPS Gestione Crediti Banca S.p.A., sua mandataria, assumendosi creditrice a vario titolo della somma di euro 1.098.365,89 nei confronti di Ornella Gioè e di Edeleveis Baldassari, le conveniva, dinanzi al Tribunale di Lucca, sezione distaccata di Viareggio, insieme con Scamy Immobiliare S.r.L., per far dichiarare la simulazione o, in subordine l'inefficacia ex art. 2901 cod.civ,, degli atti di compravendita aventi ad oggetto un immobile commerciale ed urli immobile adibito a civile abitazione entrambi siti in Viareggio intercorsi tra le debitrici e la società Scamy.
Scamy Immobiliare S.r.L., oltre a contestare la fondatezza della domanda attorea, proponeva domanda riconvenzionale con cui chiedeva la condanna dell'attrice al risarcimento dei danni derivanti dalla trascrizione della domanda giudiziale;le venditrici contestavano la ricorrenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di simulazione e di quella subordinata di inefficacia ex art. 2901 cod.civ.; il Tribunale di Lucca, con la sentenza n. 2238/16, accoglieva la domanda subordinata e dichiarava inefficaci gli atti dispositivi, considerando che non si trattkya di atti di adempimento di debiti scaduti, che in un breve lasso di tempo le venditrici, già debitrici per più di un milione di euro, avevano alienato tutti i loro beni, che il pagamento del corrispettivo era successivo agli atti dispositivi, che le venditrici avevano rinunciato all'ipoteca legale, che il conduttore dell'immobile di civile abitazione aveva versato il canone alle venditrici per oltre un anno dopo la vendita, che sui beni venduti erano presenti plurime iscrizioni ipotecarie, che la Scamy Immibiliare e le venditrici avevano aperto entrambe un conto presso una stessa banca svizzera che aveva gestito l'addebito e l'accredito del corrispettivo; la Corte d'Appello di Firenze, con la sentenza n. 1786-2021, depositata il 22 settembre 2021, oggetto dell'odierno ricorso, ha rigettato il gravame proposto da Scamy Immobiliare, cui aveva aderito Ornella Gioè, in proprio e quale erede unica di Edelvais Baldassarri, confermando integralmente la decisione del Tribunale di Lucca;
Scamy Immobiliare ricorre per la cassazione della suddetta sentenza, articolando due motivi; resiste con controricorso Juliet s.p.a. per conto di Siena NPL 2018, già Banca Monte di Paschi di Siena; il relatore designato, avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell'art. 380-bis cod.proc.civ., ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte; gtwjk í'•41AA . md9-4- orkoitCY 4.•• QAtAk eQUoitian"' edíte(aú J.Aolutigq,,icAs tkemitk 01:gii.wl- Spc2-4_ i Quilit nocceiTC.
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1) con il primo motivo è dedotta «Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, c. 1 n. 3 cod.proc.civ. in relazione all'art. 2901, 2727, 2729 cod.civ., artt. 115 e 116 cod.proc.civ. » ;2) con il secondo motivo la società ricorrente addebita alla sentenza impugnata «Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c. 1 n. 3 cod.proc.civ. in relazione agli artt. 2901 e 1273 cod.civ., artt. 115 e 116 cod.proc.civ.», 3) entrambe parti hanno chiesto un rinvio a nuovo ruolo in attesa di definire transattivamente la controversia;
4) il Collegio decide di accogliere la richiesta PQM La Corte rinvia a nuovo