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Ordinanza Interlocutoria — n. 33711/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court remands case for public hearing to decide on civil damages and prior criminal trial costs.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 33711/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and remanded the case for a public hearing to address the merits. The appellant argued that a lower court lacked jurisdiction to award costs for prior criminal proceedings, which should have been handled by the criminal judge or the Cassation court itself. The Collegium agreed that the legal issue regarding the allocation of these specific costs requires detailed examination in a public session rather than a written decision.

Regesto Legislator

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Art. 91 c.p.c.; The court must determine whether a specific procedural question requires in-depth analysis in a public hearing before a final ruling can be issued.

Parole chiave

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Art. 91 c.p.c. public hearing requirement costs allocation criminal civil cross-action remand for public session jurisdictional competence procedural economy restituzione e risarcimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 91 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. pen. n. 9429/2019
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 6607-2021 proposto da: BELLAVIA ALFREDO, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPINA PISTONE; - ricorrente- contro MARZULLO ANTONINO, PAR.: MI EMANUELA; - intimati - avverso la sentenza n. 2261/2020 della CORTE D'APPELLO di CA'FANI A, depositata il 22/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2022 dal Consigliere Dott. CI USEPPI", CRICENTI; udito l'Avvocato; Ritenuto che 1.-Alfredo Bellavia, in data 25/05/2010, ha sporto denuncia presso la Procura della Repubblica di Catania nei confronti di Emanuela Pafumi e di Antonino Marzullo, accusandoli di averlo calunniato per avergli attribuito di essersi impossessato di assegni a loro rubati. 2.-In particolare, il Bellavia ha dichiarato di aver venduto a Pafumi e Marzullo una partita di scarpe, che costoro hanno pagato con assegni; che tuttavia gli acquirenti hanno denunciato il furto degli assegni adombrando l'eventualità che il Bellavia fosse responsabile o di tale furto o della conseguente ricettazione.

Il Tribunale penale di Catania ha condannato per calunnia Pafumi e Marzullo disponendo a loro carico altresì il risarcimento dei danni a favore del Bellavia. La Corte di appello ha poi dichiarato prescritto il reato confermando le statuizioni civili del risarcimento. 3.-Tuttavia, la Cassazione penale, con sentenza 9429 del 2019, ha annullato la decisione della Corte d'appello relativamente alle sole statuizioni civili, per difetto di motivazione, ed ha rinviato alla Corte d'appello civile per una nuova decisione. La causa è stata dunque riassunta dal Bellavia, che ha nuovamente richiesto il risarcimento dei danni derivanti dal reato di calunnia subìto.

Il giudice di rinvio ha tuttavia rigettato la domanda ritenendo che non era stata fornita alcuna prova del danno subìto ed ha condannato il Bellavia alla rifusione, non solo delle spese del giudizio di rinvio, ma altresì delle spese dei precedenti gradi del giudizio penale in cui era stata pure sostenuta la domanda civile di risarcimento. 4.-Avverso tale pronuncia il Bellavia ricorre con un motivo di censura. Nessuno degli intimati si è costituito. It ricorrente ha depositato memoria. Considerato che 5.- L'unico motivo di censura denuncia violazione dell'articolo 91 del codice di procedura civile.

La tesi del ricorrente è che il giudice dì rinvio non poteva decidere sulle spese dei giudizi penali precedenti, in quanto le spese dei giudizi penali precedenti avrebbero dovuto essere liquidate per l'appunto dal giudice penale, e quelli del giudizio di Cassazione, che ha concluso la vicenda penale, avrebbero dovuto per l'appunto essere liquidati dalla Corte di legittimità, con la conseguenza che i giudici di rinvio avrebbero dovuto soltanto provvedere in ordine alle spese del giudizio da loro definito, mentre hanno erroneamente liquidato anche le spese di giudizi precedenti, che però avevano ad oggetto l'accerl:amento penale, e le cui spese erano rimesse al relativo giudice.

Ritiene il collegio che la questione meriti approfondimento in pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo per pubblica udienza. Roma 27.9.2022 DGOS