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Ordinanza — n. 33703/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal regarding deductible vehicle repair and holiday gift expenses.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33703/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected the tax company's appeal against a regional tax court decision denying deductions for vehicle repairs and Christmas gifts. The company argued the lower court failed to properly assess evidence of business necessity, but the court held that the regional court correctly applied the burden of proof. Since the company failed to identify private recipients of the gifts and the vehicle was still in the seller's name, the expenses were deemed non-deductible.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c.; The court of appeal's decision on tax deduction eligibility is final regarding fact-finding, and the taxpayer bears the strict burden of proving the business nexus of expenses, which is precluded if essential details like recipient names are missing.

Parole chiave

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tax deduction vehicle repair business nexus holiday gifts burden of proof taxpayer tax court burden of proof non-deductible expenses Italy spese del veicolo a motore prova dell'indigenza spese accessorie

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c.
12-10-2022 -2- Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 116, c. 1 e 2 cod. proc. civ.
qualsiasi contestazione volta a criticare il "convincimento" che il giudice di merito si è formato, ex art. 116, c.
d.P.R. n. 633 del 1972, art. 2, comma 2, n. 4
erroneamente escluso l'inerenza (quali spese di rappresentanza) dei costi - peraltro di valore contenuto entro i limiti indicati dall'art. 2, comma 2, n.
art. 380-bis cod. proc. civ
ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si è costituita con controricorso, l'AGENZIA DELLE ENTRATE; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 3, 24.5.2019, n. 15276
Cass., Sez. 2, 24.1.2019, n. 2038
da Cass., Sez. 2, 24.1.2019, n. 2038, Rv.
Cass., Sez. 5, 10.2.2012, n. 1946
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 13798-2021, proposto da: ECOROSS S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall'AVV. FRANCESCO MERCOGLIANO, unitamente al quale è dom.to ope legis in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2875/20 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA, depositata il 02/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2022 dal Consigliere Dott.

GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla ECOROSS S.R.L. un avviso di accertamento con cui ha provveduto a riprese per I.R.A.P., I.R.E.S. ed I.V.A. relativamente all'anno di imposta 2012, per difetto di inerenza dei costi detratti per la manutenzione di un veicolo e per regalie natalizie; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Cosenza che, con sentenza n. 457/2019, accolse il ricorso; che l'AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della Calabria, la quale, con sentenza n. 2875/20, depositata il 02/11/2020 ha accolto il gravame osservando - per quanto in questa sede ancora rileva - come, l'esistenza di fatture (poste dalla C.T.P. a fondamento della propria decisione di accoglimento del ricorso della contribuente) non sia risolutiva ai diversi fini della prova dell'inerenza dei relativi costi, in realtà indimostrata sia per quanto concerne le riparazioni al veicolo in questione, ancora intestato - in tale frangente - al venditore e non alla ECOROSS, sia in ordine alle regalie aziendali (in specie, cesti natalizi), non avendo la società contribuente indicato i privati destinatari delle stesse; che avverso tale decisione la ECOROSS S.R.L. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si è costituita con controricorso, l'AGENZIA DELLE ENTRATE; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;

Ric. 2021 n. 13798 sez. Sesta civile - T - ud. 12-10-2022 -2- Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.) deromesso esame circa un fatto decisivo divenuto oggetto di discussione" (cfr. ricorso, p. 5), per risultare la motivazione della gravata decisione "omissiva, insufficiente ed erronea" (cfr. ivi) rispetto agli elementi forniti da essa contribuente ed atti a dimostrare l'inerenza dei costi di riparazione dell'autovettura in commento, oggetto di ripresa; che il motivo è manifestamente inammissibile; che premesso che parte ricorrente solleva un vizio motivazionale di omessa o insufficiente motivazione non delibabile dalla Corte, trattandosi di sentenza di secondo grado depositata il 2.11.2020 (Cass., Sez. 3, 24.5.2016, n. 10693, Rv. 640124-01), osserva il Collegio come, in ogni caso ed a tutto volere, anche diversamente opinando il motivo si manifesta comunque inammissibile, mirando ad una (ri)valutazione del materiale istruttorio in atti, in ordine alla proprietà dell'autovettura per cui è causa, diversa da quella svolta dalla C.T.R. e, per ciò stesso, preclusa al Collegio: esula, infatti, dal vizio di legittimità ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. qualsiasi contestazione volta a criticare il "convincimento" che il giudice di merito si è formato, ex art. 116, c. 1 e 2 cod. proc. civ., in esito all'esame del materiale probatorio ed al conseguente giudizio di prevalenza degli elementi di fatto, operato mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, essendo esclusa, in ogni caso, una nuova rivalutazione dei fatti da parte della Corte di legittimità (Cass., Sez. 3, 1.6.2021, n. 15276, Rv. 661628- 01); che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la Ric. 2021 n. 13798 sez.

Sesta civile - T - ud. 12-10-2022 -3- "violazione e falsa applicazione delle norme di diritto" (cfr. ricorso, p.

8) per avere la C.T.R. erroneamente escluso l'inerenza (quali spese di rappresentanza) dei costi - peraltro di valore contenuto entro i limiti indicati dall'art. 2, comma 2, n. 4 del d.P.R. n. 633 del 1972 - relativi ai cesti natalizi rispetto all'attività di impresa svolta, nonostante essa ricorrente abbia "ben chiarito di non condurre attività di impresa in regime di appalto esclusivo con la Pubblica Amministrazione, ma di operare quotidianamente anche con imprese e privati" (cfr. ricorso, p. 8); che il motivo è, in parte, manifestamente inammissibile, in parte manifestamente infondato; che premesso che, nel silenzio della gravata decisione sul punto ed in difetto di loro localizzazione - da parte della ricorrente - nei precedenti gradi di giudizio, devono considerarsi nuove (e, dunque, non delibabili da questa Corte) le questioni e circostanze allegate dalla difesa della contribuente in ordine al valore dei cesti in questione (arg. da Cass., Sez. 2, 24.1.2019, n. 2038, Rv. 652251-02), osserva il Collegio come sia consolidato il principio per cui il contribuente che intenda contestare il disconoscimento, da parte dell'Amministrazione, di spese di rappresentanza ha l'onere di fornire le prove dell'inerenza delle spese medesime all'attività dell'impresa (Cass., Sez. 5, 10.2.2012, n. 1946, Rv. 621781- 01).

Orbene, la C.T.R. si è puntualmente attenuta a tale insegnamento, avendo ritenuto la ECOROSS inottemperante all'onere della prova su di sé gravante, non avendo indicato i privati destinatari delle regalie in questione e, dunque, in ultima analisi, avendo precluso qualsivoglia attività di riscontro circa l'effettiva inerenza dei relativi costi; Ric. 2021 n. 13798 sez. Sesta civile - T - ud. 12-10-2022 -4- Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere rigettato, con la condanna della ECOROSS S.R.L. al pagamento, in favore dell'AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Per l'effetto, condanna la ECOROSS S.R.L. al pagamento, in favore dell'AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in € 1.400,00 (millequattrocento/00) per compenso professionale, oltre spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di ECOROSS S.R.L., dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto. Cos