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Ordinanza Interlocutoria — n. 33698/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case for file acquisition to determine if mediator absence violated mandatory law.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 33698/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the interlocutory appeal, ordering the acquisition of the lower court files to verify the timing of the mediator's absence objection. The appellant argued that the first-instance judge failed to address the lack of mediator registration under specific civil procedure articles. The Collegio determined that resolving this procedural defect requires examining the complete case history, which is not possible in a summary decision.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 3, c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.: When a cassation appeal relies on a procedural defect requiring verification of facts or timeline details not evident in the summary record, the case must be remanded for public hearing to acquire the full file.

Parole chiave

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cassation remand mediator absence procedural defect file acquisition public hearing requirement diritto di ottenere una decisione revoca dell'opposizione opposizione al divorzio

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 3, c.p.c.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
112 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.4 c.p.c." per avere il Tribunale omesso di pronunciare in ordine alla mancata iscrizione del mediatore nell'apposito albo;
Art. 115 c.p.c.
Art. 184 c.p.c.
Art. 1326 c.c.
Law n. 39 of 1989, Art. 6
39 del 1989, art. 6, in relazione all'art.
art. 112 c.p
6, in relazione all'art. 112 c.p.c., ai sensi dell'art.
artt. 115 c.p
il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione degli artt. 115 c.p.c., 184 c.p.c.
art. 380-bis c.p
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 27669-2021 proposto da: PASSARELLI CIRO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato QUIRINO CIANCIARUSO; - ricorrente - contro PERPETUA TIZIANO; - intimato - avverso la sentenza n. 383/2021 del TRIBUNALE di ISERNIA, depositata il 11/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 7/07/2022 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE Ciro Passarelli ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Isernia n. 383/2021 che ha confermato il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'odierno ricorrente. L'intimato Tiziano Perpetua non ha proposto difese. Il ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE Il ricorso è articolato in due motivi:

1) il primo motivo denuncia "violazione della legge n. 39 del 1989, art. 6, in relazione all'art. 112 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.4 c.p.c." per avere il Tribunale omesso di pronunciare in ordine alla mancata iscrizione del mediatore nell'apposito albo;

2) il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione degli artt. 115 c.p.c., 184 c.p.c. e 1326 c.c., per non avere il giudice d'appello correttamente esaminato il contratto di mediazione. Il Collegio ritiene che per decidere il primo motivo sia necessaria - al fine di verificare quando è stata proposta l'eccezione di mancata iscrizione del mediatore - l'acquisizione del fascicolo d'ufficio dei gradi di merito; in ogni caso, la decisione del ricorso non rientra, ad avviso del Collegio, nelle ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 380-bis c.p.c., così che la causa va rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice.

P.Q.M.

La Corte manda alla cancelleria per l'acquisizione del fascicolo d'ufficio dei gradi di merito e rimette la causa alla pubblica udienza della sezione seconda civile. Ric. 2021 n. 27669 sez. M2 - ud. 07-07-2022 -2- Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, il 7