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Ordinanza — n. 33690/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal for failure to prove tax prescription interruption with specific court text.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33690/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected the Revenue Agency's appeal against a regional tax commission's decision regarding the interruption of tax prescription. The agency argued that a prior dispute constituted an interruptive act, but the lower court required the specific text of the judgment to be produced as proof. The court upheld this requirement, ruling that the burden of proving interruption lies with the tax authority and that ritualistically acquired evidence is necessary for such a finding.

Regesto Legislator

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Art. 99, 112, 115 c.p.c.; 1362, 2909, 2943 c.c.: The burden of proving the interruption of the prescription of public credit rests on the tax authority, and such interruption must be demonstrated through ritualistically acquired evidence, specifically requiring the full text of the interruptive judicial act rather than mere summaries or database extracts.

Parole chiave

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tax prescription interruption burden of proof tax authority ritualistic evidence acquisition judicial act text requirement public credit limitation arretrati d'imposta onere della prova del contribuente lite in materia di contribuzioni pubbliche

Disposizioni normative citate

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Art. 99 c.p.c.
Art. 112 c.p.c.
Art. 115 c.p.c.
Né l'Agenzia denuncia che i fatti interruttivi siano stati incontestati (ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c.) o che vi siano state altre risultanze istruttorie, oltre quelle a cui la CTR ha fatto espresso riferimento, non valutate dalla CTR medesima;
Art. 1362 c.c.
Art. 2909 c.c.
Art. 2943 c.c.
art. 115 c.p
Né l'Agenzia denuncia che i fatti interruttivi siano stati incontestati (ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c.) o che vi siano state altre risultanze istruttorie, oltre quelle a cui la CTR ha fatto espresso riferimento, non valutate dalla CTR medesima;

Giurisprudenza citata

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Cass. 18602/2013
Cass. Sez.6-5, ordinanza n.1980 del 24/01/2022
Salvo il principio di acquisizione, l'onere della prova della interruzione della prescrizione del credito erariale grava sull'ufficio (Cass. Sez.6-5, ordinanza n.1980 del 24/01/2022).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12215-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro CAPOBIANCO SS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE MILIZIE 1, presso lo studio dell'avvocato PAOLA ROSSI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANNA ROSSI; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 2535/21/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIAdepositata il 05/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MONDINI. / r Ric. 2021 n. 12215 sez. MT - ud. 19-10-2022 -2- Premesso che:

1. la CTR della Lombardia ha rigetto l'appello dell'Agenzia delle Entrate contro la sentenza di primo grado confermandone l'affermazione per cui l'Agenzia non aveva dimostrato di aver interrotto la prescrizione del credito per IRES dell'anno 2002, portato nella cartella impugnata dalla società contribuente "Capobianco". In particolare, per quanto ancora interessa, la CTR ha affermato: "l'erario si limita a controeccepire la sussistenza di atti interruttivi della prescrizione consistenti, nello specifico, in una sentenza che avrebbe definito un pregresso contenzioso su analoga pretesa ...

Quanto alla presunta sentenza, l'Agenzia non ne produce il testo, limitandosi a produrre un estratto della propria banca dati da cui solo si evince che vi è stato un contenzioso tra il contribuente e l'Agenzia; peraltro dalla stessa documentazione prodotta parrebbe che detto contenzioso abbia avuto ad oggetto tributi (IVA, IRPEF, IRAP) diversi da quello per cui è causa; ritiene dunque il collegio che l'Agenzia non abbia prodotto documentazione idonea a comprovare l'effetto interruttivo della prescrizione con specifico riferimento al contenzioso per cui è causa";

2. L'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR denunciando violazione degli artt. 99, 112 e 115, c.p.c., 1362, 2909 e 2943 c.c.. Deduce la ricorrente che la CTR ha violato tali articoli "in quanto, per un verso, dà atto che vi è stato un contenzioso tra il contribuente e l'Agenzia di cui è prodotta documentazione innanzi alla CTR ma, per altro verso, dà rilievo ai fini del giudizio di interruzione della prescrizione alla mancata produzione del testo della sentenza oggetto di tale contenzioso anziché al fatto costitutivo dell'interruzione della prescrizione";

3. la società contribuente resiste con controricorso; considerato che:

1. il motivo di ricorso è infondato. 1.1. Pur configurandosi l'eccezione di interruzione della prescrizione come eccezione in senso lato e non in senso stretto, ossia come eccezione che può essere rilevata anche d'ufficio da parte del giudice, nondimeno il rilievo ufficioso presuppone che i fatti interruttivi emergano da elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti (v. Cass. 18602/2013). Salvo il principio di acquisizione, l'onere della prova della interruzione della prescrizione del credito erariale grava sull'ufficio (Cass. Sez.6-5, ordinanza n.1980 del 24/01/2022). Nel caso di specie la CTR ha escluso che i documenti prodotti dalla Agenzia fornissero la prova necessaria. Né l'Agenzia denuncia che i fatti interruttivi siano stati incontestati (ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c.) o che vi siano state altre risultanze istruttorie, oltre quelle a cui la CTR ha fatto espresso riferimento, non valutate dalla CTR medesima;

2. il ricorso va rigettato;

3. le spese seguono la soccombenza;

4. dato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per esser amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115; PQM la Corte rigetta il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate a rifondere alla società controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in €5600,00, per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge ed C 200,00 per esborsi. Così deciso in Roma nella cam