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Ordinanza — n. 33679/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court of Cassation corrects a material error in an order regarding the wrong regional tax commission referral.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33679/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation granted Giovanni Calabria's request to correct a material error in its own order. The error involved incorrectly referring a tax court decision to the Puglia commission instead of the Lombardia commission. The court ruled that the remedy for such clerical mistakes is the procedure for correcting material errors under the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 287, 288 c.p.c.: The Court of Cassation may correct material errors in its own orders, such as the erroneous designation of a referring body, without affecting the substantive judgment.

Parole chiave

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material error correction Cassazione ordinanza Commissione Tributaria errore materiale rinvio errato c.d.c. correzione errori Corte di Cassazione correzione di errore materiale

Disposizioni normative citate

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Art. 287 c.p.c.
Art. 288 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 1127 del 2021
4411/18/2018 viene cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia anziché alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. n. 1127 del 2021;
Cass., sez. un., n. 9438 del 2002
Cass., sez. un., n. 9438 del 2002; Cass.
Cass. n. 10203 del 2009
9438 del 2002; Cass. n. 10203 del 2009; Cass.
Cass. n. 21213 del 2013
10203 del 2009; Cass. n. 21213 del 2013).
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 14464-2022 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro CALABRIA GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 99, presso lo studio dell'avvocato FAUSTO CIAPPARONI, che lo rappresenta e difende; - resistente - avverso l'ordinanza n. 7767/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 10/03/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLI. Rilevato che: Calabria Giovanni propone ricorso per la correzione dell'errore materiale dell'ordinanza pronunciata dalla Corte di Cassazione n. 7767 del 10 marzo 2022 nella parte in cui nel dispositivo la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 4411/18/2018 viene cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia anziché alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia. L'Agenzia delle entrate non si costituiva. Considerato che: Calabria Giovanni propone ricorso per la correzione dell'errore materiale dell'ordinanza pronunciata dalla Corte di Cassazione n. 7767 del 10 marzo 2022 nella parte in cui nel dispositivo la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 4411/18/2018 viene cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia anziché alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.

Considerato che effettivamente nell'ordinanza pronunciata dalla Corte di Cassazione n. 7767 del 10 marzo 2022 si rinvia erroneamente la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia anziché alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia; Ric. 2022 n. 14464 sez. MT - ud. 19-10-2022 -2- ritenuto che per il suddetto errore materiale il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c.; ritenuto che il ricorso va accolto e l'ordinanza di questa Corte di Cassazione n. 7767 del 10 marzo 2022 va corretta nella parte in cui nel dispositivo la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 4411/18/2018 viene cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia anziché alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. n. 1127 del 2021;

Cass., sez. un., n. 9438 del 2002; Cass. n. 10203 del 2009; Cass. n. 21213 del 2013).

P.Q.M.

dispone che l'ordinanza di questa Corte n. 7767 del 10 marzo 2022 sia corretta sostituendo, nel dispositivo, alla parola «Puglia» la parola «Lombardia»; dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull'originale della predetta sentenza. Così