Cassation appeal dismissed as inadmissible because the lower court ruled on evidence, not nullity, making the cited article irrelevant.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by SOGET against the Regional Tax Commission inadmissible. SOGET argued that the lower court violated Article 156(3) of the Civil Procedure Code by failing to prove service of the appeal, claiming the defendant's appearance could not cure this defect. The court rejected this, noting the lower court addressed the lack of proof rather than declaring the act null, rendering the cited article inapplicable to the specific legal issue.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 156, comma 3, c.p.c.; Art. 160, c.p.c.: The appeal is inadmissible when the lower court rules on the absence of proof of service rather than pronouncing nullity, as the cited provision only applies to nullity where the act has achieved its intended purpose.
Parole chiave
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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 12316-2021 proposto da: SOGET SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BAFILE 5, presso lo studio dell'avvocato SIMONA MARTINELLI, rappresentata e difesa dall'avvocato SILVIO GAROFALO; - ricorrente - contro OFFICINE TORRESI SRL; - intimata - avverso la sentenza n. 4843/10/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 19/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MONDINI. Ric. 2021 n. 12316 sez. MT - ud. 12-10-2022 -2- Premesso che:
1. in causa su avviso di accertamento Ici dell'anno 2010, notificato dalla spa SOGET, concessionaria della riscossione dei tributi del comune di Torre Annunziata, alla srl Officine Torresi, la SOGET, lamentando violazione dell'art.156, comma 3, c.p.c., ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Campania ha dichiarato inammissibile l'appello di essa ricorrente contro la sentenza di primo grado per non essere stata data prova della avvenuta notifica dell'atto di appello (di cui la Officine Torresi, costituendosi davanti alla CTR, aveva dichiarato di essere "venuta a conoscenza solo al momento della richiesta del certificato di cosa giudicata") ed essendo la costituzione dell'appellata inidonea a sanare il difetto di prova;
2. la srl Officine Torresi è rimasta intimata; considerato che:
1. il motivo è inammissibile perché non tiene conto delQ contenuto della decisione. 1.1 Il motivo fa perno sull'art.156, comma 3, c.p.c.. Il riferimento normativo è inconferente. L'articolo, richiamato dall'art. 160 c.p.c., infatti stabilisce che la nullità di un atto del processo non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato. Nel caso di specie la CTR ha ritenuto non che la notifica fosse nulla ma che la notifica non fosse stata dimostrata.
2. non vi è luogo a pronuncia sulle spese dato che la Officine Torresi è rimasta intimata; PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del