Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 33666/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax appeal inadmissibility due to lack of proof of timely delivery via private postal operator.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33666/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the tax authority's appeal against a regional tribunal's decision declaring a tax appeal inadmissible. The tribunal had ruled the appeal invalid because it was sent via a private postal operator without a valid authorization between 2008 and 2017, rendering the notification non-existent. Although the recipient appeared in court, the court held that this did not cure the procedural defect regarding the timely delivery, as there was no legal certainty about when the letter actually arrived at the destination.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1, comma 57 della legge 124/2017; Art. 149 c.p.c.: In the absence of a valid authorization from a private postal operator, judicial notifications made during the transitional period are null and void, and the subsequent appearance of the opposing party does not validate the timeliness of the appeal.

Parole chiave

Generato dall'IA
private postal operator judicial notification validity tax appeal timeliness non-existent notification transitional period rules procedural admissibility lack of authorization impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, comma 57 della legge 124/2017
prima del 10.9.2017, data di entrata in vigore dell'art. 1, comma 57, della legge 4 agosto 2017, n.
Art. 1, comma 335 della legge 311/2004
prima del 10.9.2017, data di entrata in vigore dell'art. 1, comma 57, della legge 4 agosto 2017, n.
Art. 360, primo comma, num. 3 e num. 4 cod. proc. civ.
con il primo motivo viene lamentata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 3 e num. 4 cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione degli artt.
Art. 149 cod. proc. civ.
890; nonché dell'art. 149 cod. proc. civ. Sostiene la ricorrente Agenzia che sia valida la notifica dell'appello effettuata a mezzo di un operatore postale privato;
Art. 156 e 291 cod. proc. civ.
Art. 1, commi 57 e 58 della legge n.124 del 2017
prima del 10.9.2017, data di entrata in vigore dell'art. 1, comma 57, della legge 4 agosto 2017, n.
Art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
prima del 10.9.2017, data di entrata in vigore dell'art. 1, comma 57, della legge 4 agosto 2017, n.
art. 149 cod. proc. civ
890; nonché dell'art. 149 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. U, Sentenza n. 299 del 10/01/2020
Cass., Sez. 5, Sentenza n. 25521 del 12/11/2020
Cass., Sez. 6, Ordinanza n. 2299 del 31/01/2020
Cass., sez. VI, 14 settembre 2021 n. 24752 e 24743
In mancanza devesi ritenere l'appello inammissibile in quanto tardivo (Cass., sez. VI, 14 settembre 2021 n. 24752 e 24743);
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 5890-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro ARMANDI PAOLO; - intimato - avverso la sentenza n. 4160/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 11/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MONDINI. Ric. 2020 n. 05890 sez. MT - ud. 12-10-2022 -2- Premesso che:

1. l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale del Lazio ha dichiarato inammissibile l'appello erariale avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma con cui era stato accolto il ricorso di Paolo Armandi contro l'avviso di accertamento catastale emesso ai sensi dell'art 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n.311 a modifica del classamento di un immobile di proprietà dello stesso contribuente.

2. La CTR ha ritenuto l'appello inammissibile in quanto da ritenersi non notificato perché trasmesso tramite servizio di poste private, fornito dalla Nexive s.p.a. prima del 10.9.2017, data di entrata in vigore dell'art. 1, comma 57, della legge 4 agosto 2017, n. 124;

2. il contribuente è rimasto intimato;

3. questa Corte con ordinanza del 25.3.2022 ha disposto l'acquisizione del fascicolo d'ufficio per poter verificare se l'atto di appello fosse pervenuto al destinatario entro il termine semestrale di impugnazione della sentenza di primo grado depositata il 20.9.2016 e non notificata; considerato che:

1. con il primo motivo viene lamentata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 3 e num. 4 cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1,2,3,4,e 5 del d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal digs. 31 marzo 2011, n. 58, entrato in vigore il 30 aprile 2011; dell' art. 16 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; dell'ad 1, commi 57 e 58, della legge n.124 del 2017; della legge 20 novembre 1982, n. 890; nonché dell'art. 149 cod. proc. civ. Sostiene la ricorrente Agenzia che sia valida la notifica dell'appello effettuata a mezzo di un operatore postale privato;

2. con il secondo motivo viene lamentata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 4 cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 156 e 291 cod. proc. civ., in relazione all'art. art 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992. Sostiene la ricorrente Agenzia che l'eventuale invalidità della notifica dell'appello sarebbe stata comunque sanata dalla costituzione dell'appellato;

3. in materia di validità della notificazione degli atti processuali eseguita tramite operatori postali privati le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il seguente principio: «In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017.

La sanatoria della nullità della notificazione di atto giudiziario, eseguita dall'operatore di poste private per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all'operatore, dovuta all'assenza di poteri certificativi dell'operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 299 del 10/01/2020: v. anche, tra le molte successive conformi, Cass., Sez. 5 - , Sentenza n. 25521 del 12/11/2020; cfr. altresì Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 2299 del 31/01/2020);

4. alla luce del principio espresso dalla predetta pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte, la notifica dell'appello tributario eseguita a mezzo posta, servendosi di un operatore di posta privata, è dunque nulla e non inesistente, e, sotto il profilo della rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti delle parti appellate, sanata dalla costituzione di queste ultime. Tuttavia, in base al medesimo principio, ai fini della verifica, doverosa anche d'ufficio, della tempestività dello stesso appello, la notifica de qua è priva di certezza legale della data di consegna del ricorso all'operatore postale privato e l'effetto sanante della costituzione delle parti appellate non rileva. La tempestività dell'appello può emergere dagli atti di causa laddove risulti che l'atto sia pervenuto al destinatario prima del decorso del termine di impugnazione della sentenza di primo grado. In mancanza devesi ritenere l'appello inammissibile in quanto tardivo (Cass., sez. VI, 14 settembre 2021 n. 24752 e 24743);

6. nel caso concreto, agli atti del fascicolo d'ufficio vi è una distinta di consegna della raccomandata con gi invio dell'atto di appello datata 16.3.2017 ma non vi è alcuna documentazione attestante la data di arrivo della raccomandata a destinazione;

7. l'appello deve pertanto essere ritenuto inammissibile in quanto tardivo;

8. in ragione di quanto precede, la sentenza impugnata deve essere corretta nella motivazione poiché è errata l'affermazione che vi si legge per cui la notifica effettuata a mezzo di servizio postale privato nel periodo tra l'entrata in vigore della direttiva n.2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 e l'entrata in vigore della L. n. 124 del 2017 è inesistente. Tuttavia detta sentenza è corretta nel dispositivo e dunque si sottrae alle censure della ricorrente. Il ricorso deve essere rigettato;

9. non vi è luogo a pronuncia sulle spese dato che la parte privata è rimasta intimata e non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato;

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso. Cos